TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-09-06, n. 202404853

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-09-06, n. 202404853
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404853
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 04853/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00699/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 699 del 2024, proposto da
P T, C T, rappresentati e difesi dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ceppaloni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Toledo n. 156, presso l’avv. Vincenzo Prisco;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento

serbato dal Comune di Ceppaloni sull'istanza presentata via pec il 21/02/2023;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceppaloni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Visone su delega dell'avvocato Feola difensore di parte ricorrente e Mario Perifano su delega dell'avvocato L D P.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Emerge dagli atti di causa che:

a) i ricorrenti sono aventi causa da Tranfa Carmine e Barone Addolorata, nei cui confronti il Comune di Ceppaloni ha emesso l’ordinanza n. 25/2000 recante ordine di demolizione del fabbricato realizzato alla via Stazione di Ceppaloni, in ragione della realizzazione di opere “ abusive e in totale difformità ” dai titoli edilizi emessi in loro favore, consistenti in eccesso volumetrico, violazione delle distanze dal confine, superamento dell’altezza massima consistita, oltre alla edificazione di un muro in conglomerato cementizio, senza titolo;

b) con sentenza n. 6274/08 (passata in giudicato), questo Tribunale ha accolto il ricorso dei suddetti soggetti limitatamente all’ordine di demolizione del muro, respingendo le censure mosse avverso la restante parte dell’ordinanza impugnata;

c) con sentenza n. 5285/2018, questo Tribunale ha respinto il ricorso degli odierni ricorrenti avverso l’ordinanza di demolizione n. 25/00, conosciuta solo con la successiva ord. n. 5/2017;

d) con sentenza n. 6063/2019 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha respinto l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sent. n. 5285 cit. Per quanto di rilievo ai fini del decidere, il Giudice d’Appello ha chiarito: “ La valutazione complessiva dei suindicati elementi (altezza e volumetria)

integrano, infatti, gli estremi di un intervento eseguito in totale difformità rispetto al permesso di costruire.

Ne consegue che, alla luce della normativa di disciplina del potere pubblico, l’amministrazione è vincolata all’adozione dell’ordine di demolizione senza che possa essere evocato il principio di proporzionalità che opera in presenza di valutazioni discrezionali.

Per quanto attiene, infatti, alla possibile incidenza dell’ordine di demolizione sulle parti dell’edificio ritenute conformi a legge, si tratta di un aspetto che può rilevare nella sola fase di esecuzione. I proprietari sono obbligati, infatti, a ripristinare lo stato dei luoghi e nel provvedere ad effettuare tale rispristino potranno non incidere sulle parti autonome non oggetto dell’ordine di demolizione. Qualora non dovessero provvedervi autonomamente con conseguente intervento sostitutivo del Comune, analogo vincolo incombe in capo a quest’ultimo ”;

e) in data 21/2/23, i ricorrenti hanno inoltrato al Comune di Ceppaloni istanza rivolta ad ottenere dall’Amministrazione “ un analitico approfondimento istruttorio, da svolgersi in contraddittorio, diretto ad individuare esattamente nella realizzazione del fabbricato in oggetto, le eventuali opere eseguite in difformità rispetto ai plurimi titoli edilizi legittimanti, tuttora pienamente validi ed efficaci ”.

1.1 - Rimasta inevasa tale richiesta, i ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire ordinare al Comune di Ceppaloni il facere oggetto della suddetta istanza.

2 - Ha resistito alla domanda il Comune intimato, chiedendone il rigetto, non senza rilevare, in via preliminare, che Amministrazione competente rispetto a quanto richiesto dai ricorrenti deve ritenersi la Prefettura di Benevento, ex art. 41 d.P.R. n. 380/01, anche se l’abuso risale ad epoca anteriore rispetto alla vigente formulazione della norma.

3 - Alla camera di consiglio del 20 giugno 2024 il ricorso è stato assunto in decisione.

4 - Necessita preliminarmente osservare che il richiamo all’art. 41 cit. (nel testo modificato dall’art. 10 bis d.l. n. 76/2020 a mente del quale: “1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

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