TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-04-24, n. 202401377
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Testo completo
Pubblicato il 24/04/2024
N. 01377/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01936/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1936 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, nato a Jallie (Francia) il 13.05.1964, rappresentato e difeso dagli avvocati M N e K V, entrambe con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Generale A. Cantore n. 5;
contro
Ministero dell’Interno/Questura Palermo/Commissariato Pubblica Sicurezza Mondello, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata ex lege in Palermo, via M. Stabile n. 182 e con domicilio digitale come da REGINDE;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Unione Italiana Tiro A Segno/Sezione T.S.N. di Palermo, con sede legale in Palermo, via Nave n. 53, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Aliverti, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Milano, via G. Donizetti n. 2;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e relativo libretto personale notificato in data 6 agosto 2020, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 25/11/2021:
per l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Palermo n. -OMISSIS-del 17/08/2021, notificato in data 18/08/2021 con il quale è stato disposto nei confronti del Sig.-OMISSIS- nato a Jallieu (F) il 13/05/1964 il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno/Questura Palermo/Commissariato Pubblica Sicurezza Mondello;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 aprile 2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Mercé il ricorso introduttivo del giudizio il signor -OMISSIS- ha gravato il provvedimento con cui il signor Questore di Palermo gli ha revocato in autotutela la licenza di porto d’armi (porto di fucile per uso tiro a volo) e relativo libretto personale, chiedendone l’annullamento per i motivi seguenti:
I) Violazione ed erronea applicazione degli articoli 10 e 22 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
II) Eccesso di potere per violazione del principio del buon andamento, carenza istruttoria e difetto di motivazione, per illogicità, manifesta irragionevolezza e travisamento dei presupposti; violazione e falsa applicazione degli articoli 11, 39 e 43 T.U.L.P.S.
Il ricorrente ha premesso di essere un dipendente della Sezione di Palermo dell’Associazione Nazionale del Tiro a Segno (di seguito T.S.N.) dal 2004. Ha aggiunto che nel corso del 2020 è stato aperto un procedimento a suo carico da parte dell’Amministrazione intimata in seguito ad un esposto presentato dai responsabili del T.S.N., con cui è stato portato a conoscenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza che il -OMISSIS- si era reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione dell’armeria della Sezione di Palermo in violazione dell’art. 31 della legge n. 110/1975; e che il medesimo è affine di tale -OMISSIS- a sua volta imparentato con soggetti inseriti nella criminalità organizzata. Ha puntualizzato di aver articolato delle difese (supportate da idonea documentazione) con cui ha contestato tali addebiti, negando innanzitutto di aver avuto qualsiasi responsabilità nella gestione dell’armeria del T.S.N.; essendo sì un dipendente dell’associazione, ma con incombenze prettamente di ufficio. Inoltre il ricorrente ha affermato di aver chiarito i suoi rapporti con -OMISSIS- precisando che il legame di affinità con quest’ultimo (precedente responsabile della Sezione di Palermo del T.S.N. e cognato del ricorrente) non aveva impedito l’insorgere di forti contrasti personali, sfociati nell’intimazione di ben due licenziamenti del -OMISSIS- da parte del cognato, con dei recessi dichiarati tuttavia in entrambi i casi invalidi da parte dell’A.G.O. Accogliendo parzialmente le suddette controdeduzioni difensive, in particolare sul punto dell’estraneità del ricorrente alla gestione dell’armeria, con il provvedimento questorile gravato è stata non di meno disposta la revoca della licenza di porto d’armi del -OMISSIS-, ritenendo incompatibile la titolarità di un’autorizzazione siffatta con il suo contesto familiare, nonostante l’assodata mancanza di qualsiasi motivo di rimprovero penalmente rilevante nei confronti diretti del medesimo. Così riassunti i fatti di causa, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della revoca della licenza di porto d’armi, prospettando sotto un primo profilo l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, la quale - non consentendole di accedere agli atti del fascicolo aperto nei suoi confronti - le ha reso impossibile di controdedurre in modo puntuale ed efficace sugli addebiti che le erano stati mossi. Come detto il provvedimento gravato ha il suo antefatto in un esposto del T.S.N.; esposto del quale il ricorrente ha chiesto l’ostensione (sia nel corso della fase istruttoria del procedimento amministrativo che in seguito all’adozione del provvedimento conclusivo) ottenendo dei dinieghi ovvero delle risposte elusive degli obblighi di trasparenza incombenti sulla p.a. Sotto altro e concorrente profilo il -OMISSIS- ha dedotto l’eccesso di potere commesso dall’Amministrazione nel non aver tenuto conto delle peculiari circostanze di fatto sui suoi rapporti con il cognato, soprattutto dei due licenziamenti che il -OMISSIS-gli ha intimato; circostanze più che sufficienti, a dire del ricorrente, ad escludere la possibilità di condizionamento da parte dei familiari sulla sua condotta di vita ovvero a fondare qualsiasi pericolo di un abuso nella gestione delle armi da fuoco. La documentazione presentata in sede endoprocedimentale, dalla quale si evince l’uso improprio dei poteri di datore di lavoro fatto dal -OMISSIS-in danno del ricorrente per finalità esclusivamente persecutorie e discriminatorie, rende assolutamente inverosimile un pericolo di tal genere. Tutt’al contrario è stato provato che a causa dei pessimi rapporti del ricorrente con la sorella (-OMISSIS- -OMISSIS-) il -OMISSIS--OMISSIS- ha tentato più volte di estrometterlo dalla compagine lavorativa, adottando dapprima (in data 11.02.2016) un licenziamento per giustificato