TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-02-10, n. 202001782

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-02-10, n. 202001782
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202001782
Data del deposito : 10 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2020

N. 01782/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Autodemolizione Flaminia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, via Tagliamento, n. 76;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Ente Regionale Parco di Veio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Lazio, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Regione Lazio, Polo Prevenzione Monte Mario – Ministero dell'Interno, Città Metropolitana di Roma Capitale, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento, previa misura cautelare:

1 - della determinazione dirigenziale del 7 novembre 2018, n. repertorio QL/1220/2018, n. protocollo QL/81069/2018, comunicata a mezzo PEC in data 8 novembre 2018, di conclusione negativa del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06;

2 - nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, compresi il verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 12 settembre 2018, trasmesso con nota prot. prot QL 65639/2018 del 13 settembre 2018, e i pareri resi dalle amministrazioni in sede di Conferenza di servizi e, in particolare:

a - Arpa Lazio, reso con nota prot. 0051837/18 del 25 luglio 2018;

b - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, reso con note prot. 0003459 del 4 giugno 2018, prot. 0004713 del 1 agosto 2018 e 5184 del 5 settembre2018;

c - Roma Capitale, Ufficio conformità acustica per le realizzazioni urbanistiche e edilizie, reso con nota con prot. QL 56488 del 2 agosto 2018 e 66496 del 17 settembre 2018;

d - Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, reso con nota prot. QI 137497 del 13 agosto 2018;

e - Comando Provinciale di Roma dei Vigili del Fuoco, Ufficio prevenzione “Monte Mario”, prot. 0032685 del 18 maggio 2018;

f - Città Metropolitana di Roma Capitale, dip.to IV – tutela e valorizzazione ambientale, prot. in entrata di Roma Capitale prot. QL 63509 del 5 settembre 2018;

g - Regione Lazio, Area Valutazione Impatto Ambientale, reso con nota prot. U. 0474446 del 1° agosto 2018;

nonché per l’annullamento, ove occorra e in parte qua:

3 - delle deliberazioni del presidente dell’Ente Parco Regionale “Parco di Veio” n. 41 del 28 giugno 2017 e n. 74 del 14 dicembre 2018 e della deliberazione del commissario straordinario n. 5 del 3 febbraio 2012 6, nonché degli altri atti di delimitazione della Riserva Naturale Parco di Veio, nella parte in cui includono il centro della ricorrente all’interno dell’area protetta;

4 - del P.R.G. di Roma Capitale e relative N.T.A. di recepimento della pianificazione sovraordinata;

5 - del PTPR della regione Lazio adottato con deliberazione GR Lazio 25 luglio 2007, n. 556 e 21 dicembre 2007, n. 1025 e ss.mm.ii.;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, dell’Ente Regionale Parco di Veio, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma, nonché della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale indicata al punto 1) dell’epigrafe, unitamente a tutti gli atti connessi, collegati e presupposti, con la quale il competente ufficio comunale ha negativamente concluso il procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/2006.

1.1. Ha esposto in fatto quanto segue.

Essa svolge da almeno trent’anni attività di demolizione di veicoli fuori uso, loro parti e simili lungo la Via Flaminia, in un’area situata tra Malborghetto e Quarticciolo, fuori dal G.R.A. Di fronte all’impianto sorge uno stabilimento di lavorazione di metalli e nelle immediate adiacenze sono presenti attività commerciali come rivenditori di auto, officine meccaniche e magazzini di trattamento di metalli.

La ditta ha esercitato la propria attività in forza di autorizzazioni provvisorie sempre rinnovate e ha presentato progetti di adeguamento alle normative di settore che si sono succedute nel tempo (D.P.R. 915 del 1982; D. Lgs. 22 del 1997; D. Lgs. 209 del 2003, che prevedeva un obbligo di presentazione di un progetto adeguamento dell’impianto; D.Lgs. 152 del 2006), riscontrando sempre tempestivamente le richieste dell’Amministrazione.

A suo tempo ha anche ottemperato ai piani di delocalizzazione (nell’ambito dell’Accordo di programma sottoscritto in data 22 settembre 1997 e ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 263 del 2 ottobre 1997), sottoscrivendo apposita convenzione e ottenendo l’assegnazione dell’area di Valleranello, per la quale Roma Capitale non è stata in grado di provvedere, pur continuando a pretendere le polizze fideiussorie e nel 2016 la presentazione di un progetto definitivo per altra area da assegnare.

Nel 2004 la società ha presentato il progetto di adeguamento dell’attuale impianto ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 209/2003, al fine di ottenere l’autorizzazione ordinaria all’esercizio dell’attività, ma il relativo procedimento amministrativo non è stato mai concluso.

In attesa dell’approvazione del progetto di adeguamento, la ditta ricorrente assume di aver comunque continuato a svolgere l’attività in base ad autorizzazioni provvisorie rilasciate dal commissario straordinario per l’emergenza rifiuti a Roma e provincia e, poi, da Roma Capitale, una volta cessato il regime commissariale nel 2013 (deliberazione della Giunta Capitolina n. 75 del 1° marzo 2013).

Deduce altresì che, nel corso degli anni, ha eseguito lavori di adeguamento dell’impianto a livello strutturale e infrastrutturale, con notevole dispendio di risorse economiche, garantendo tutti i presidi e le precauzioni richieste dalla normativa ambientale.

Nel 2014 la società proprietaria ha ottenuto anche provvedimento di sanatoria edilizia per l’immobile ove viene esercitata l’attività: titolo edilizio in sanatoria prot. n. 368502, prot. QI/2014/177804 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto edificio con destinazione industriale/laboratori per arti e mestieri, per complessivi mq 493 sito in Via Flaminia 2161 (la sanatoria edilizia è stata rilasciata previo nulla osta ambientale espresso in sub-delega n. 33541 del 23 aprile 2012 e previa acquisizione di tutti gli altri pareri richiesti per legge); per altro più piccolo immobile è invece pendente altra domanda di sanatoria.

Nel 2017 la ricorrente ha presentato ulteriore documentazione tecnica e perizia asseverata al Tavolo tecnico convocato dalle amministrazioni comunale, provinciale e regionale.

Con determinazione dirigenziale QL/12869/18 del 27 febbraio 2018, l’Amministrazione capitolina ha chiesto alla ditta la presentazione “entro e non oltre il 12/04/2018 del progetto definitivo dell’impianto, completo della documentazione tecnica che attesti la conformità alle vigenti disposizioni in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica da sottoporre alla conferenza dei servizi” al fine di decidere sull’approvazione del progetto nell’attuale sito e conseguente autorizzazione definitiva.

Avverso tale determinazione la società ha proposto il ricorso n. 5779/18 innanzi alla Sezione, denunciandone l’illegittimità sotto diversi concorrenti profili, tra i quali la violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento, per aver richiesto in tempi estremamente brevi una documentazione, non solo tecnicamente complessa e materialmente copiosa, ma notevolmente dispendiosa, senza alcuna previa verifica sulla compatibilità del sito.

L’istante deduce di aver comunque tempestivamente trasmesso documentazione per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di rottamazione ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 209/03 (con PEC del giorno 12 aprile 2018, QL 24146/2018 e QL 24177/2018).

Con successiva nota QL 27763/2018 del 26 aprile 2018, Roma Capitale ha indetto una Conferenza di servizi decisoria, in modalità semplificata e asincrona, per esaminare il progetto.

Con nota QL 31954 del giorno 11 maggio 2018, Roma Capitale ha formulato richiesta di integrazione progettuale, cui la ditta assume di aver tempestivamente ottemperato con note acquisite al prot. in entrata QL 41541/2018 del 11 giugno 2018, QL 41528 del 11 giugno 2018 e QL 41716 del 12 giugno 2018.

Con note QL

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