TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-02-11, n. 200900247

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-02-11, n. 200900247
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200900247
Data del deposito : 11 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00537/2008 REG.RIC.

N. 00247/2009 REG.SEN.

N. 00537/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 537 del 2008, proposto da:
R S, rappresentato e difeso dall'avv. U P, con domicilio eletto presso Vittorio Russi in Bari, c.so V.Emanuele 60;

contro

Ministero della Difesa in Persona del Ministro, Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifiche Per Cause di Servizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- del provvedimento di diniego prot. n. 1339/N. del 29.11.07 e notificato al ricorrente in data 24.01.08, emesso dalla Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva III reparto -9^ divisione- 4^ sezione, con il quale è stata rigettata la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità sofferte dal sig. Sordillo;

- del parere n. 15443/2005 reso nell’adunanza n. 226/2006 del 15.11.06, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, costituente presupposto del predetto provvedimento di diniego;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Ministro;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifiche Per Cause di Servizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/12/2008 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame S R impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

A seguito di malori accusati nel luglio 1998, durante l’espletamento del servizio militare di leva, il ricorrente è stato ricoverato presso diversi nosocomi per la cura delle infermità “encefalopatia acuta virale – sinusite mascelare sx – sinusite frontale bilaterale”, “cefalea ed attacchi di tipo tensivo” e “paratifo B in soggetto con iposideremia”;
infermità che il ricorrente assume di aver contratto durante il servizio militare di leva.

Con istanza dell’8.3.01 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio finalizzata alla concessione di equo indennizzo.

Dopo il parere favorevole della Commissione Medica Ospedaliera in ordine alla dipendenza da causa di servizio, giusta verbale del 27.6.03, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio militare e da collocarsi in congedo illimitato, la Direzione Generale delle Pensioni Militari presso il Ministero della Difesa, sulla base del verbale n. 15443/05 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con nota del 15.11.06, ha rigettato la richiesta di equo indennizzo, ritenendo le predette infermità non dipendenti da causa di servizio.

Con l’impugnato provvedimento il Ministero della Difesa ha quindi definitivamente escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui trattasi.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e ss. D.P.R. 686/57;
violazione e falsa applicazione D.P.R. 1092/73, D.P.R. 46/01, D.Lgs. 165/01 e 264/97;
eccesso di potere per contraddittorietà, contrasto con i precedenti, illogicità dell’azione amministrativa;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 55 D.P.R. 686/57;
violazione del giusto procedimento;
difetto di motivazione;
illegittimità derivata;

3) eccesso di potere per violazione e vizio del procedimento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti;

4) violazione dei principi generali in tema di autotutela;
eccesso di potere per contraddittorietà e contrasto con i precedenti;
difetto di istruttoria, illogicità dell’azione amministrativa;

5) violazione e falsa applicazione D.P.R. 686/57;
violazione e falsa applicazione D.P.R. 686/57;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza dell’11 dicembre 2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Premesso che ricorre la giurisdizione del Giudice Amministrativo, trattandosi di personale militare, rileva il Collegio che il ricorso in esame è palesemente infondato nel merito.

E’ anzitutto infondato il primo motivo di censura con cui il ricorrente deduce la violazione della normativa di riferimento, nonché eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, in relazione alla circostanza che l’Amministrazione – a dire del ricorrente – avrebbe dovuto indicare le dettagliate ragioni che hanno portato a preferire il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio a quello favorevole espresso dalla C.M.O..

Deve in proposito rilevarsi che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio espresso dalla C.M.O. rappresenta l’esito di un sub procedimento parzialmente autonomo e diverso da quello finalizzato alla liquidazione dell’equo indennizzo.

Nel sistema normativo di riferimento il giudizio sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio espresso dalla C.M.O. non ha rilievo ai fini della concessione dell’equo indennizzo, attese le competenze riservate al C.P.P.O., organo che – per la sua specifica e peculiare competenza e professionalità – risulta deputato a formulare una valutazione complessiva e definitiva ai fini dell’equo indennizzo.

Secondo costante e consolidata giurisprudenza sul punto, il giudizio della C.M.O. e quello del C.P.P.O. si pongono su piano differenti e presentano ciascuno una propria autonomia.

Non ricorre eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità del parere del C.P.P.O. rispetto a quello formulato dalla C.M.O., atteso che il giudizio di quest’ultima è definitivo ad altri e diversi fini, ma non rileva ai fini della concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria.

Conseguentemente non ricorre neanche il dedotto vizio di violazione dell’obbligo di specifica motivazione, attesa la sufficienza della motivazione per relationem attraverso il richiamo ai pareri degli organi tecnici presupposti.

Peraltro la natura delle patologie riscontrate è tale da escludere qualsivoglia collegamento anche concausale con il servizio prestato, senza considerare l’assoluto difetto di prova in ordine a specifici episodi legati all’attività di servizio.

Nella stessa relazione medica esibita dal ricorrente, a firma del Prof. F A, si afferma che la patologia epilessia post-encefalica associata a lieve caduta intellettiva sarebbe conseguente ad episodio encefalitico e che si tratterebbe di un sindrome cronica, senza tuttavia alcuna affermazione in ordine alla eziopatogenesi.

La certa natura virale della pregressa encefalopatia acuta esclude, peraltro in assenza di prova contraria, qualsivoglia collegamento con attività di servizio.

Per le ragioni di cui sopra non ritiene il Collegio di disporre C.T.U. nella fattispecie in esame, difettando i presupposti minimi, anche di prova, per disporre l’accertamento istruttorio in questione.

Il ricorso va dunque respinto.

Ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

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