TAR Bologna, sez. II, sentenza 2011-04-12, n. 201100350
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00350/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01363/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 1999, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dall'avv. P B, con domicilio eletto presso P B in Bologna, via Altabella 3;
contro
Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali, Soprintendenza Per i Beni Ambientali e Architettonici E.R., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;Comune di Monteveglio;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali emesso in data 15.06.1999 prot.n.11089, con il quale è stato annullato il provvedimento di autorizzazione, ex art.7 L. 1497/1939, n.77/98/C del 1.12.1998 del Comune di Monteveglio, per la realizzazione di un fabbricato ad uso ricovero macchine e attrezzi agricoli,
nonchè di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali e di Soprintendenza Per i Beni Ambientali e Architettonici E.R.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. B L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali emesso in data 15.06.1999 prot.n.11089, con il quale è stato annullato il provvedimento di autorizzazione, ex art.7 L. 1497/1939, n.77/98/C del 1.12.1998 del Comune di Monteveglio, per la realizzazione di un fabbricato ad uso ricovero macchine e attrezzi agricoli.
Avverso il suddetto provvedimento vengono dedotte censure di difetto di motivazione, di eccesso di potere sotto vari profili, di violazione di legge.
Si è costituita in giudizio la Soprintendenza intimata deducendo, con varie argomentazioni, l’infondatezza del ricorso.