TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-06-27, n. 202300648

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-06-27, n. 202300648
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300648
Data del deposito : 27 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2023

N. 00648/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00193/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A C S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. C A M e L T, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C A M in Genova, via Palestro, 2/3;

contro

Comune di Chiavari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. S S e L C, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L C in Genova, piazza dei Giustiniani, 7;
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Bozzini e Leonardo Castagnoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
Commissione di collaudo delle opere di ampliamento del porto turistico di Chiavari, Collegio di vigilanza delle opere di ampliamento del porto turistico di Chiavari, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Tigullio Shipping S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta comunale di Chiavari 15/2/2022, n. 20, avente ad oggetto “Realizzazione e gestione opere di ampliamento del Porto Turistico di Chiavari. Ricostruzione ‘Casa dei pescatori’. Approvazione schema di atto d’obbligo”;

dei verbali della Commissione di collaudo 23/7/2019, 17/2/2021, 29/6/2021, 13/10/2021 e 20/1/2022, citati nella d.G.C. n. 20/2022, non noti;

dei verbali del Collegio di vigilanza 6/2/2020 e 20/5/2021, anch’essi citati nella d.G.C. n. 20/2022 e non noti;

di ogni altro atto ed essi connesso, presupposto o successivo;

e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

dei verbali della Commissione di collaudo 31/1/2012, 9/5/2012, 26/7/2012, 21/11/2012, 31/5/2013, 14/10/2013, 5/11/2013, 10/6/2015, 29/6/2015, 1/10/2015, 13/10/2015, 14/12/2015, 8/4/2016, 17/10/2016, 30/1/2017, 29/5/2018, 21/9/2018, 31/7/2019, 8/9/2020, 27/7/2021 e 17/2/2022;

dei verbali del Collegio di vigilanza 19/10/2011, 28/10/2011, 1/10/2013, 6/10/2013, 12/3/2014, 16/4/2014, 6/5/2014, 3/6/2015, 19/6/2015, 29/9/2015, 23/3/2016, 23/9/2016 e 21/11/2016;

di ogni altro atto ed essi connesso, presupposto o successivo;

e, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

della nota pec 9/5/2022, inviata dal Comune di Chiavari a Tigullio Shipping S.p.a., avente ad oggetto “sottoscrizione atto unilaterale d’obbligo per la ricostruzione della “casa dei pescatori” presso il porto turistico di Chiavari;

dell’atto unilaterale d’obbligo avente ad oggetto la ricostruzione della “casa dei pescatori” presso il porto turistico di Chiavari 9/6/2022, rep. n. 3816, sottoscritto da Tigullio Shipping S.p.a.;

della richiesta di parere 4/8/2022, prot. n. 36288, inviata dal Comune di Chiavari a Regione Liguria, avente ad oggetto “realizzazione e gestione opere di ampliamento del porto turistico di Chiavari. Realizzazione area a servizio pescatori professionisti presso il porto turistico di Chiavari”;

dell’annullamento della richiesta di parere 4/8/2022, disposto dal Comune di Chiavari con la nota 19/9/2022, prot. n. 43301, inviata a Regione Liguria;

della nota pec 20/9/2022 del Comune di Chiavari, avente ad oggetto “acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari per l’approvazione del progetto di “realizzazione e gestione opere di ampliamento del porto turistico di Chiavari -Realizzazione area a servizio pescatori professionisti presso il porto turistico di Chiavari” - Avviso di indizione conferenza di servizi ex art. 14 bis comma 7 e art. 14 ter della legge nr. 241/1990 e ss.mm.ii. - Forma semplificata e modalità asincrona”;

di ogni altro atto ed essi connesso, presupposto o successivo, cognito e non, ivi inclusi gli atti, anche conclusivi, della conferenza di servizi su detta e dei titoli ed autorizzazioni all’esito eventualmente rilasciati;

e, con terzo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

della deliberazione della Giunta comunale di Chiavari 13/12/2022, n. 202, avente ad oggetto “realizzazione e gestione opere di ampliamento del porto turistico di Chiavari. Ricostruzione “casa dei pescatori”. Approvazione progetto definitivo”;

della determinazione dirigenziale 25/11/2022, n. 1765, del Comune di Chiavari - Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, avente ad oggetto “determinazione di conclusione positiva conferenza di servizi”;

ove occorrer possa: a) del “verbale della conferenza dei servizi seduta conclusiva e definitiva del 21/11/2022”, a firma del RUP del Comune di Chiavari;
b) della nota pec 10/10/2022 di Regione Liguria - Settore Tutela del Paesaggio;
c) della nota pec 14/12/2022 del Comune di Chiavari – Ripartizione Lavori Pubblici;

di ogni altro atto ed essi connesso, presupposto o successivo, cognito e non;

e, con quarto ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

della determinazione dirigenziale 10/2/2023, n. 19, del Comune di Chiavari - Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, avente ad oggetto “realizzazione e gestione opere di ampliamento del porto turistico di Chiavari. Realizzazione area a servizio dei pescatori professionisti presso il porto di Chiavari. Approvazione progetto esecutivo”;

del “verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo” 9/2/2023, allegato alla determinazione dirigenziale n. 19/2023;

di ogni altro atto ed essi connesso, presupposto o successivo, cognito e non.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Tigullio Shipping S.p.a. per l’accertamento e declaratoria di nullità degli atti, anche non conosciuti, con cui Marina Chiavari S.r.l. ha affidato ad A C il servizio di alaggio e varo nell’ambito del porto turistico di Chiavari e, in particolare:

i) della deliberazione del 15.12.2004, con cui il Consiglio di Amministrazione della Marina Chiavari ha dato mandato al suo Presidente di stipulare con A C il rinnovo del contratto per l’affidamento del servizio di alaggio e varo nell’ambito del porto turistico di Chiavari;

ii) della lettera prot. n. 42568 del 18.10.2004, con cui il Comune di Chiavari ha espresso il proprio gradimento alla stipulazione del predetto contratto per il rinnovo dell’affidamento dalla Marina Chiavari ad A C;

iii) della scrittura privata del 20.12.2004, recante “contratto per l’affidamento del servizio di sollevamento e movimentazione dei natanti ed accessori nonché il lavaggio delle carene e/o scafi delle imbarcazioni a mezzo idropulitrice nella nuova area appositamente attrezzata (vasca di lavaggio) nell’ambito del porto turistico di Chiavari”;

iv) in parte qua , del contratto di transazione tra la Marina Chiavari e A C del 25.5.2009, registrato a Chiavari in data 10.6.2009 al n. 2674 serie III;

v) della deliberazione del 28.12.2010, con cui detto contratto è stato per la prima volta prorogato dalla Marina Chiavari;

vi) della deliberazione del 28.6.2011, con cui detto contratto è stato per la seconda volta prorogato dalla Marina Chiavari;

vii) dell’atto del 21.12.2011, con cui detto contratto è stato per la terza volta prorogato dalla Marina Chiavari;

viii) della scrittura privata del 22.10.2015 tra la Marina Chiavari e A C;

ix) della scrittura privata integrativa del 29.12.2015 tra la Marina Chiavari e A C;

x) della scrittura privata del 28.5.2018 tra la Marina Chiavari e A C;

come pure, se del caso, e nei limiti precisati con il presente ricorso incidentale, degli atti e provvedimenti, anche non conosciuti, con cui il Comune di Chiavari ha affidato a Marina Chiavari S.r.l., quale società in house dell’Ente, la gestione del servizio di alaggio e varo nell’ambito del Porto Turistico di Chiavari e, in particolare, del contratto rep. n. 2746 del 13.1.2001 stipulato tra il Comune di Chiavari e la Marina Chiavari, registrato a Chiavari in data 26.1.2001 al n. 172 Serie I Atti Pubblici, nonché dell’allegato capitolato d’appalto;

e, con motivi aggiunti al ricorso incidentale, per l’accertamento e la declaratoria di nullità, o comunque all’annullamento, degli stessi atti già avversati con il ricorso incidentale con domanda riconvenzionale, sotto ulteriori profili, nonché per l’accertamento e declaratoria di nullità, o comunque l’annullamento, dei seguenti atti, depositati in giudizio dal Comune di Chiavari in data 29.9.2022 e in pari data conosciuti da Tigullio Shipping S.p.a.:

nei limiti indicati con il presente ricorso, contratto rep. n. 2746 stipulato in data 13.1.2001 tra il Comune di Chiavari e Marina Chiavari, e allegato capitolato generale di appalto;
nonché atti ad esso presupposti e connessi e, in particolare: i) presupposta d.G.C. n. 561 del 30.12.2000 (menzionata ma non depositata in giudizio, né altrimenti conosciuta);
ii) presupposti atti di affidamento della direzione e gestione del porto turistico di Chiavari da parte del Comune di Chiavari in favore di Marina Chiavari a partire dal 1976, anno di costituzione della stessa società (anche questi menzionati ma non depositati in giudizio né altrimenti conosciuti);

atto iniziale di affidamento del servizio di alaggio e varo ad A C e atti successivi di proroga/rinnovo/sostituzione dello stesso, adottati prima del contratto di affidamento del 2004, menzionati ma non depositati in giudizio né altrimenti conosciuti;

lettera del Comune di Chiavari, prot. n. 0042568 del 18.10.2004;

verbale riunione C.d.A. di Marina Chiavari del 15.12.2004;

d.C.C. n. 31 dell’8.7.2006, menzionata ma non depositata in giudizio né altrimenti conosciuta;

ove occorra, contratto di affidamento della direzione e gestione del porto turistico di Chiavari, stipulato dal Comune di Chiavari e da Marina Chiavari in data 2.8.2006, menzionato ma non depositato in giudizio né altrimenti conosciuto;

nei limiti indicati con il presente ricorso, contratto di transazione tra Marina Chiavari e A C, sottoscritto in data 25.5.2009;

verbale riunione C.d.A. di Marina Chiavari del 14.12.2010;

verbale riunione C.d.A. di Marina Chiavari del 28.6.2011;

ove occorra, d.C.C. n. 101/2013, menzionata ma non depositata in giudizio né altrimenti conosciuta;

ove occorra, d.C.C. n. 65 del 22.12.2020, menzionata ma non depositata in giudizio né altrimenti conosciuta.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chiavari, della Regione Liguria e di Tigullio Shipping S.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Tigullio Shipping S.p.a. e i motivi aggiunti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In forza di contratto di concessione, costruzione e gestione stipulato in data 7 giugno 2011 e integrato con atto del 21 novembre 2014, le opere di ampliamento del porto turistico di Chiavari sono state affidate a Tigullio Shipping S.p.a., Società di progetto costituita dall’aggiudicataria della procedura di project financing all’uopo indetta dal Comune di Chiavari.

La regolamentazione contrattuale prevede che Tigullio Shipping acquisisca l’obbligo e la facoltà di gestire e di sfruttare economicamente le opere, ivi comprese le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni nell’intero ambito portuale, a far data dall’ottenimento dell’agibilità.

Nelle more, la gestione del porto turistico è garantita dalla Società in house Marina Chiavari - Servizi Portuali e Turistici S.r.l. la quale, con contratto del 20 dicembre 2004 e successive proroghe, ha affidato il servizio di alaggio e varo ad A C S.r.l.

Il contratto prevedeva anche un fabbricato di un piano in struttura lignea da destinare alla vendita del pescato (c.d. “casa dei pescatori”) che, una volta realizzato, sarebbe stato direttamente acquisito dal Comune di Chiavari. Tale manufatto, già costruito e in attesa dell’agibilità, venne gravemente danneggiato dalle mareggiate verificatesi nel 2017 e nel 2018.

Anziché ricostruire immediatamente la “casa dei pescatori”, Tigullio Shipping prospettava di provvedervi parallelamente alla prosecuzione del procedimento di collaudo delle altre opere di ampliamento del porto, realizzando un nuovo fabbricato con tecniche e materiali diversi dal progetto originario che garantissero una maggiore resistenza rispetto ad eventuali eventi calamitosi.

La Commissione di collaudo, quindi, proponeva al Comune di stralciare la ricostruzione del manufatto dall’intervento complessivo, previa assunzione di un atto d’obbligo, garantito da fideiussione, con cui Tigullio Shipping si sarebbe impegnata a realizzare la nuova struttura prima della scadenza della concessione. Il Collegio di vigilanza si pronunciava nel senso del carattere non sostanziale della variante che, pertanto, non avrebbe richiesto modifiche dell’accordo di programma stipulato da Regione Liguria, Comune di Chiavari e Tigullio Shipping per l’attuazione del progetto delle opere di ampliamento del porto turistico.

Infine, ritenendo che la ricostruzione della “casa dei pescatori” non costituisse elemento imprescindibile ai fini del collaudo finale dei lavori di ampliamento del porto e che il mero differimento di tale opera, ritenuta accessoria, non comportasse alcun vantaggio economico per la concessionaria, il Comune di Chiavari ha fatto propria la proposta con la deliberazione di Giunta n. 20 del 15 febbraio 2022 e, per l’effetto, ha approvato il relativo schema di atto unilaterale d’obbligo.

A C ha impugnato la deliberazione suddetta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 22 marzo 2022 e depositato il 25 marzo successivo.

Premesso di avere interesse all’impugnazione in quanto lo stralcio della “casa dei pescatori” renderebbe imminente il collaudo delle opere di ampliamento del porto e, quindi, la conclusione del servizio di alaggio e varo affidatole da Marina Chiavari, la ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:

I) “Violazione dell’art. 24 reg. cod. nav., dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 8 del d.P.R. n. 509/1997 e dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, motivazione carente, illogica e contraddittoria”.

Lo stralcio avrebbe natura di variante sostanziale che, in quanto tale, non poteva essere adottata mediante deliberazione di giunta.

II) “Violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 15 della legge n. 241/1990, dell’art. 58 della l.r. n. 36/1997 e dell’art. 24 reg. cod. nav. Violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, motivazione carente, illogica e contraddittoria”.

La contestata decisione avrebbe implicato la previa modifica dell’accordo di programma e degli altri atti che individuano l’oggetto delle obbligazioni in capo al soggetto attuatore.

III) “Violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 reg. cod. nav. Violazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, motivazione gravemente carente, illogica e contraddittoria”.

Poiché la “casa dei pescatori” dovrà essere ricostruita nello stesso sito del fabbricato originario, lo stralcio di tale intervento non sarebbe giustificabile in ragione di possibili interferenze con i lavori di realizzazione del nuovo depuratore che sarà certamente ubicato altrove.

IV) “Violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000. Incompetenza relativa”.

Avendo ad oggetto un immobile destinato ad essere acquisito al possesso del Comune, la variante configurerebbe un atto di disposizione del patrimonio immobiliare rientrante nelle competenze del Consiglio comunale.

V) “Violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 509/1997, dell’art. 215 del d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000. Incompetenza relativa. Eccesso di potere per sviamento”.

Le valutazioni formulate dalla Commissione di collaudo e dal Collegio di vigilanza sull’accordo di programma travalicherebbero il perimetro delle attribuzioni di tali organi.

VI) “Violazione degli artt. 48 e 78 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa”.

L’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Chiavari, che riveste anche la qualifica di Presidente della Commissione di collaudo, non avrebbe potuto partecipare alla seduta della Giunta che ha adottato l’impugnata deliberazione.

VII) “Violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e dell’art. 58 della l.r. n. 36/1997. Violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza, dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, motivazione carente, illogica e contraddittoria”.

Essendo da tempo scaduto il termine di ultimazione dei lavori, l’accordo di programma sarebbe divenuto inefficace e non più suscettibile di modifiche.

VIII) “Violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 509/1997, degli artt. 34 e 48 del d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 1, 3 e 11 della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, motivazione gravemente carente, illogica e contraddittoria”.

Comportando la riduzione dei tempi occorrenti per il collaudo delle opere e per il conseguente subentro di Tigullio Shipping nella gestione del porto, lo stralcio della “casa dei pescatori” avvantaggerebbe indebitamente un soggetto inadempiente all’obbligo di concludere i lavori entro i termini prefissati nonché debitore di ingenti somme nei confronti del Comune di Chiavari.

IX) “Violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 11 della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa”.

Il generico contenuto dello schema di atto unilaterale d’obbligo approvato con l’impugnata deliberazione legittimerebbe dubbi in ordine alle concrete possibilità di realizzazione dell’opera.

X) “Violazione dell’art. 132 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 161 del d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 24 reg. cod. nav. Violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, totale difetto di istruttoria, motivazione carente, illogica e contraddittoria”.

Non ricorrerebbe nella fattispecie alcuna delle ipotesi che consentono di autorizzare una variante in corso d’opera.

Con quattro successivi ricorsi per motivi aggiunti, A C ha impugnato:

1) i verbali della Commissione di collaudo e del Collegio di vigilanza sull’accordo di programma relativi all’ampliamento del porto turistico, conosciuti a seguito di accesso documentale, asseritamente affetti dai medesimi vizi denunciati con il ricorso introduttivo, qui ribaditi con integrazioni e precisazioni, nonché da carenze e incongruenze caratterizzanti l’istruttoria tecnica inerente alla sicurezza delle opere realizzate e, in conseguenza, alla loro collaudabilità (primo ricorso aggiuntivo notificato il 4 maggio 2022 e depositato il successivo 12 maggio);

2) l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto da Tigullio Shipping in data 9 maggio 2022 (secondo ricorso aggiuntivo notificato il 15 novembre 2022 e depositato il successivo 21 novembre);

3) la determinazione dirigenziale che ha sancito la conclusione positiva della conferenza di servizi indetta per l’approvazione del progetto definitivo di ricostruzione della “casa dei pescatori” e la conseguente deliberazione della Giunta comunale, siccome inficiate, oltre che dai vizi denunciati con i precedenti mezzi di gravame, anche per l’insufficienza del deposito cauzionale, per l’inadeguatezza della diga foranea a proteggere il manufatto ricostruito e per l’incompatibilità del progetto approvato con quello relativo alla realizzazione del depuratore di Chiavari (terzo ricorso aggiuntivo notificato e depositato il 9 gennaio 2023);

4) la determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo dell’opera, ritenuta illegittima anche perché i prezzi unitari utilizzati per redigere il computo metrico estimativo sarebbero inferiori a quelli contenuti nel prezziario della Regione Liguria (quarto ricorso aggiuntivo notificato e depositato il 10 marzo 2023).

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Chiavari, la Regione Liguria e la controinteressata Tigullio Shipping.

Il Comune eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto in quanto, non essendo intervenuta alcuna determinazione che comporti la cessazione del servizio interinalmente gestito da A C, deve ritenersi che gli atti impugnati abbiano natura endoprocedimentale o, comunque, che non siano idonei ad incidere autonomamente e direttamente sulla posizione giuridica sostanziale della stessa Società.

Tigullio Shipping solleva numerose eccezioni preliminari secondo cui il ricorso sarebbe:

a) irricevibile per tardività della relativa notifica, poiché gli atti impugnati afferiscono alla fase esecutiva di una procedura ad evidenza pubblica e, pertanto, troverebbero applicazione i termini dimidiati di cui all’art. 120 c.p.a.: in conseguenza, la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15 febbraio 2022 avrebbe dovuto essere impugnata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, ossia entro il 17 marzo 2022, mentre il ricorso principale è stato notificato solamente in data 22 marzo 2022;

b) inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, alla luce della nullità degli atti sulla base dei quali il servizio di alaggio e varo nell’ambito del porto turistico è stato affidato ad A C al di fuori delle regole dell’evidenza pubblica;

c) ulteriormente inammissibile in quanto, per le stesse ragioni indicate dalla difesa comunale, gli atti impugnati sarebbero privi di autonoma e immediata lesività per la ricorrente;

d) infine, i motivi aggiunti risulterebbero inammissibili perché si fondano su circostanze già pienamente ricavabili dalla deliberazione impugnata con il ricorso principale che, come tali, non risultano “nuove” nel senso richiesto dall’art. 43 c.p.a.

Le parti resistenti argomentano, altresì, nel senso dell’infondatezza delle dedotte censure di legittimità, concludendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con l’ordinanza n. 901 del 20 ottobre 2022, il Comune di Chiavari è stato rimesso in termini relativamente alle produzioni documentali effettuate in vista della pubblica udienza del 9 novembre 2022, poi rinviata a data successiva per consentire la proposizione di motivi aggiunti.

Tigullio Shipping ha anche proposto ricorso incidentale con domanda riconvenzionale di accertamento della nullità o, comunque, dell’illegittimità degli atti con cui il servizio di alaggio e varo nel porto turistico di Chiavari è stato affidato alla ricorrente principale, siccome non preceduti da alcuna deliberazione consiliare inerente all’esternalizzazione del servizio de quo né da una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dell’affidataria. La ricorrente incidentale chiede anche che, ove occorrente, sia accertata la nullità degli atti in forza dei quali il Comune di Chiavari ha affidato la gestione del porto turistico a Marina Chiavari.

Con motivi aggiunti al ricorso incidentale, Tigullio Shipping insta per l’accertamento e la declaratoria di nullità o, comunque, per l’annullamento degli atti depositati in giudizio dal Comune di Chiavari, sempre relativi all’affidamento del porto a Marina Chiavari e all’affidamento, da parte della stessa sub-concessionaria, del servizio di alaggio e varo ad A C.

La ricorrente principale eccepisce che il ricorso incidentale sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché in ragione del fatto che la questione afferente la titolarità del servizio è già stata affrontata da precedenti pronunce del giudice amministrativo che, constatata la mancanza di una tempestiva impugnazione degli atti di affidamento, hanno respinto le pretese di Tigullio Shipping.

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023, il difensore della ricorrente principale ha chiesto la cancellazione di alcune espressioni, ritenute sconvenienti e offensive, contenute nella memoria depositata da Tigullio Shipping in data 4 gennaio 2023.

La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nella sua veste di titolare del servizio di alaggio e varo in ambito portuale, affidatole direttamente dalla sub-concessionaria dell’area demaniale Marina Chiavari - Servizi Portuali e Turistici S.r.l e successivamente fatto oggetto di reiterate proroghe, A C S.r.l. si oppone agli atti con i quali è stato assentito lo stralcio di un intervento (la ricostruzione della “casa dei pescatori”) dal progetto complessivo delle opere di ampliamento del porto turistico di Chiavari, affidate mediante project financing a Tigullio Shipping S.p.a., e la realizzazione di tale manufatto al di fuori della tempistica di collaudo finale.

L’interesse di A C risiede dichiaratamente nel fatto che, all’atto della dichiarazione di agibilità conseguente al collaudo, Tigullio Shipping subentrerà nella gestione del porto turistico e, dunque, anche nella titolarità del servizio di alaggio e varo: la posizione della ricorrente sarebbe lesa dagli atti che, estromettendo la “casa dei pescatori” dal perimetro delle opere di ampliamento, determinano l’abbreviazione dei tempi occorrenti per il “passaggio delle consegne” nella gestione del servizio di cui essa è attualmente titolare.

In tale prospettiva, A C ha impugnato, con il ricorso principale, la deliberazione della Giunta comunale recante approvazione dello schema di atto d’obbligo relativo allo stralcio della “casa dei pescatori” dal collaudo della struttura portuale.

Ciò premesso, va preliminarmente disattesa l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla controinteressata Tigullio Shipping per il mancato rispetto del termine dimidiato di trenta giorni, proprio del “rito appalti”, ai fini della notifica del ricorso introduttivo.

Ai sensi dell’art. 120, commi 1 e 2, cod. proc. amm., infatti, il termine suddetto si applica per l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento e di concessione relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, mentre gli atti qui gravati, secondo quanto precisato dalla stessa eccepiente, “ afferiscono alla fase esecutiva di una procedura ad evidenza pubblica ”.

È fondata, invece, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, concordemente sollevata dalla controinteressata e dal Comune di Chiavari, per carenza di un interesse ad agire concreto e attuale.

Non avendo preso parte alla procedura di project financing esperita dal Comune per la realizzazione e la conseguente gestione dell’ampliamento portuale, infatti, la ricorrente è del tutto estranea ai rapporti cui afferiscono gli atti impugnati. Essa agisce, come si è appena avuto modo di precisare, nella prospettiva di ritardare il collaudo delle opere portuali (o, se si preferisce, di evitarne l’anticipazione) onde posticipare il momento in cui Tigullio Shipping subentrerà nello sfruttamento commerciale delle opere medesime, compreso il servizio di alaggio e varo in ambito portuale.

Anche volendo ammettere che siffatto interesse sia astrattamente meritevole di tutela (sebbene A C abbia acquisito la titolarità del servizio al di fuori delle regole dell’evidenza pubblica e la conservi in virtù di reiterate proroghe), esso non presenta certo i necessari requisiti di attualità e concretezza, poiché la lamentata lesione implica l’estrinsecazione di poteri non ancora esercitati nel caso di specie, vale a dire l’adozione di atti che, previo collaudo e conseguente declaratoria di agibilità delle opere, dispongano eventualmente il subentro di Tigullio Shipping nella titolarità del servizio attualmente gestito dalla ricorrente o, comunque, la cessazione della sua gestione.

Gli atti impugnati (dallo schema dell’atto unilaterale d’obbligo relativo allo stralcio della “casa dei pescatori” fino all’approvazione del progetto esecutivo di tale opera), invece, non sono di per sé produttivi di alcun pregiudizio certo e immediato per A C, ma solo cagione di pregiudizi eventuali, futuri e, considerando che la stessa ricorrente ha più volte messo in discussione l’esito positivo del collaudo, anche incerti.

Non è ammissibile, pertanto, l’impugnazione immediata degli atti che, anziché incidere direttamente sulla durata residua del servizio di alaggio e varo gestito da A C (come prospetta la ricorrente che quantifica il “taglio dei tempi” in un anno circa), si limitano a precostituire le condizioni affinché non sia ulteriormente dilazionata la collaudazione dell’opera pubblica.

Del resto, non è neppure sicuro che lo stralcio della “casa dei pescatori” comporti un’effettiva anticipazione del collaudo finale dell’ampliamento in quanto, da un lato, l’art. 4 dell’atto d’obbligo prevede un termine piuttosto breve per il completamento e l’agibilità di tale manufatto (180 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo e dal rilascio dei titoli abilitativi eventualmente ritenuti necessari dal Comune) e, dall’altro, non è ancora certo il momento in cui potrà avvenire il collaudo delle altre opere.

Rimane solamente da rilevare come il tema inerente al moto ondoso nel bacino portuale sia del tutto eccentrico rispetto all’oggetto del giudizio e, comunque, la ricorrente non abbia alcuna legittimazione o interesse a contestare l’idoneità delle opere di contenimento realizzate da Tigullio Shipping.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da Tigullio Shipping, essendo venuto meno l’interesse della stessa ricorrente incidentale a contestare gli atti che hanno determinato l’affidamento e il temporaneo mantenimento della titolarità del servizio di alaggio e varo in capo ad A C.

Occorre prendere in considerazione, infine, l'istanza con cui il difensore di parte ricorrente ha chiesto la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., della seguente espressione contenuta nella memoria depositata dalla controinteressata in data 4 gennaio 2023: “ Ne consegue che non sono fondate le (gravissime) supposizioni avversarie, secondo cui il Comune avrebbe rimosso il precedente tecnico che aveva escluso la collaudabilità dell’opera a favore di un tecnico ‘compiacente’ che rendesse parere positivo, al fine di velocizzare il collaudo ” (pag. 11).

Tale istanza non appare meritevole di accoglimento.

Ha precisato la giurisprudenza amministrativa, infatti, che la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti va esclusa qualora l’uso di tali espressioni non risulti dettato da puro e gratuito intento offensivo nei confronti della controparte, ma conservi pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, e risulti finalizzato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (cfr., fra le ultime, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 6 maggio 2022, n. 5663).

Nel caso in esame, l’espressione utilizzata dalla controinteressata, sia pure criticabile in quanto espone una versione travisata delle argomentazioni di controparte, non può ritenersi del tutto priva di collegamento con la materia controversa, afferendo al tema della collaudabilità della struttura portuale sul quale si è diffusamente soffermata la ricorrente, né contiene termini particolarmente “coloriti” che possano di per sé ritenersi lesivi della dignità o del decoro del professionista avversario.

La regolazione delle spese di lite, equitativamente liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

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