TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-03-29, n. 202305403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-03-29, n. 202305403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305403
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 05403/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05025/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5025 del 2016, proposto da:
Associazione di Promozione Sociale “La Dignità in Uniforme”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso lo studio legale Modena - Schwarzenberg in Roma, via Monte delle Gioie, 24;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra (ONORCADUTI), non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della determinazione MD-G/ONORCAD-REG.2016-0001524 con la quale è stato espresso il diniego di accoglimento dell'istanza di avviamento della procedura per la restituzione della salma della "MOVM" C B P attualmente giacente nell'ossario del cimitero di Casal Paola a Malta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27.4.2016 l’Associazione di promozione Sociale “La Dignità in Uniforme” , costituita in data 16 luglio 2015, adiva questo TAR deducendo, in primo luogo, di avere, tra i suoi scopi statutari (vedi in particolare gli art. 2 e 10, lett. e dello Statuto), quello di “sostenere il culto della memoria dei caduti in nome dell’Italia” oltre che lo scopo di ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa, per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi e diffusi relativi alle finalità generali perseguite dall’Associazione.

Ritenendo di basare sulle predette affermazioni la propria legittimazione a ricorrere, l’Associazione così esponeva in ricorso la vicenda che ha condotto alla proposizione del ricorso oggi in esame:

- l’Associazione, con propria istanza del 27.11.2015, si era rivolta al Ministero della Difesa (oltre che, contestualmente, al Ministero degli Affari Esteri e all’Ambasciatore della Repubblica di Malta in Italia), chiedendo l’adozione delle iniziative di competenza ministeriale finalizzate ad ottenere da Malta la restituzione delle spoglie mortali di C B P (giustiziato a Paola dai militari britannici in data 28.11.1942, in piena Seconda Guerra Mondiale) onde traslarle, per una degna sepoltura, nel Sacrario delle Medaglie d’Oro presso il Cimitero Monumentale del Verano a Roma;

- nell’istanza presentata veniva sinteticamente delineata la figura del patriota maltese Carmelo BORG PISANI: nato a MALTA il 10.08.1915, visse in Italia per alcuni anni frequentando l’Accademia delle Belle Arti; nel corso del secondo conflitto mondiale, si arruolò nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN) e, successivamente, l’1.04.1942 diventò Sotto Capo Manipolo (Sottotenente) della Milizia Marittima di Artiglieria; sbarcato come informatore nell’arcipelago maltese, fu catturato dagli inglesi e giustiziato il 28.11.1942; successivamente, in seguito alla dismissione del cimitero, le sue spoglie furono verosimilmente traslate in un ossario comune presso il cimitero di Casal di Paola; dopo la morte fu decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria per volontà del Re Vittorio Emanuele III (Regio Decreto del 04.5.1943);

- la richiesta veniva riscontrata in termini negativi con il provvedimento (impugnato) dell’8.2.2016 a firma del Direttore f.f. della Direzione Storico-Statistica di ONORCADUTI, che non riteneva di dover avviare alcuna procedura per la restituzione della salma;

- la ragioni del diniego venivano individuate:

i. nella circostanza che il Sig. C B P, pur avendo militato nelle nostre forze armate, non ha mai assunto la cittadinanza italiana mentre la normativa in materia (legge 9 gennaio 1951, n. 204 le cui norme sono poi confluite nel d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, vedi artt. 266 e ss.) si riferisce esclusivamente ai caduti italiani in guerra;

ii. qualora in futuro dovessero intervenire favorevoli accordi governativi a livello politico in argomento, le informazioni oggi note sul luogo di sepoltura del militare inducono a ritenere oggettivamente problematica, se non impossibile, la riesumazione delle spoglie mortali del defunto (confuse con quelle di molti altri soggetti “illo tempore” giustiziati) e la loro traslazione in territorio italiano.

Avverso la suddetta determinazione negativa è insorta l’Associazione ricorrente che ne invoca l’annullamento sulla base di un unico articolato motivo nel quale si deduce: la violazione dell’art. 266 e dell’art. 267 comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 66 del 2010 in combinato disposto con la Convenzione di Ginevra del 12.8.1949, come modificata dal Protocollo Aggiuntivo dell’8.6.1977 (ratificato dall’Italia con legge n. 762 del 1985); nel contempo parte ricorrente lamenta l’eccesso di potere sotto svariati profili.

Parte ricorrente deduce, in primo luogo, l’incompetenza dell’Organo che ha emesso la determinazione impugnata, vale a dire il Direttore f.f. della Direzione Storico-Statistica di ONORCADUTI del Ministero della Difesa, quando, alla luce degli artt. 266 e 267 citati, la competenza ad emanare provvedimenti in materia di “sepolcreti di guerra italiani” spetta al Commissario Generale di ONORCADUTI (si tratta della sigla ufficiale che indica il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra).

Il provvedimento, aggiunge l’Associazione ricorrente, al di là del vizio di incompetenza dedotto, è comunque di per sé illegittimo in quanto:

- diversamente da quanto prevede la lettera b) dell’art. 267, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2010, le successive lettere della stessa disposizione, da c) a i), si occupano dell’argomento della degna sepoltura da garantire ai caduti in guerra, a prescindere dal requisito della cittadinanza;

- il sig. B P deve comunque essere considerato un militare o quanto meno un “militarizzato” delle FF.AA. italiane, il quale ha combattuto in favore dell’allora Regno d’Italia nella II^ Guerra Mondiale; per questo è stato insignito della più alta onorificenza militare;

- la lettera c) dell’art. 267, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2010 non usa l’espressione “italiani” dopo il termine “militari” laddove prevede che il Commissario è competente per il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione

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