TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-04-28, n. 202102789

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-04-28, n. 202102789
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202102789
Data del deposito : 28 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2021

N. 02789/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04407/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4407 del 2020, proposto da
S A, M A, D A, rappresentati e difesi dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;

contro

Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

E G, N C, F C, G C, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Aievola, Giuseppe Esposito, Alessandro Giuseppe Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Pepe in Pozzuoli, via Serapide, 35;

per l'annullamento

1) del “permesso di costruire n. 83 del 2019” rilasciato dal Comune di Pomigliano D'Arco ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19/09 in data 14/02/2020;

2) del permesso di costruire pratica Prot. 83/2019 del 17/01/2020;
3) di tutti gli atti presupposti, preparatori conseguenti e, comunque connessi


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di E G, N C, F C, G C e del Comune di Pomigliano D'Arco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2021 celebrata da remoto la dott.ssa A L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 12.11.2020 i ricorrenti invocano l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe lamentando:

- VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 L.R. 19/09 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA –DIFETTO DI MOTIVAZIONE;

- VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 L.R. 19/09 E SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERRONEITA’ MANIFESTA;

- VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3

COMMA

1, LETT. A) DELLA L.R. 19/09 E SS.MM.II. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 L.R.19/09 - ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA;

- VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3

COMMA

2, LETT. A) DELLA L.R. 19/09 E SS.MM.II. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 L.R.19/09 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI;

- VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 L.R. 19/09 E SS.MM.II. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35 DELLE NORME TECNICHE DEL PUA PER IL CENTRO STORICO - ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERRONEITA’ MANIFESTA;

- VIOLAZIONE DI LEGGE –– VIOLAZIONE DELL’ART. 40

COMMA

3 DELLE NORME TECNICHE DEL PUA PER IL CENTRO STORICO NTA - ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERRONEITA’ MANIFESTA.

Espongono i ricorrenti di essere proprietari di un immobile confinante con l’immobile catastalmente censito al N.C.E.U. al foglio n. 15 particella 106 sub 4, di proprietà dei controinteressati, in relazione al quale il Comune di Pomigliano in data 14/02/2020 con il p.d.c. Prat. n. 83 del 2019 ha rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di riqualificazione ed ampliamento ai sensi dell’art. 4 della L.R. 19/09 sul fabbricato sito in via Roma 170 catastalmente censito al N.C.E.U. foglio 15, mappale 123 da sub 2 a 10;
in data 15/09/2020, a tutela del loro interesse di proprietari di un immobile confinante, i ricorrenti hanno presentato al Comune di Pomigliano una richiesta di accesso esitata dal Comune in data 20/10/2020 con la esibizione tra l’altro, dell’impugnato p.d.c. Prat. 83/2019 del 14/02/2020 rilasciato ai controinteressati.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pomigliano d’Arco ed i controinteressati eccependo l’irricevibilità, inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso ed il T.A.R., dopo avere concesso l’invocata sospensiva con l’ordinanza cautelare n° 2364/2020, all’udienza pubblica del 20.04.2021 ha trattenuto la causa per la decisione.

Preliminarmente, vanno disattese sia l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sia l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse dei ricorrenti avanzate dalla difesa dei controinteressati.

Ed invero, quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse, ci si limita a richiamare la consolidata giurisprudenza che, in tema di concessioni edilizie e di mancata attivazione dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte del Comune, afferma che “ il radicamento nelle immediate vicinanze di un sito prescelto per una nuova edificazione, ossia una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione, rende il soggetto titolare di un interesse qualificato, concreto ed attuale, a conoscere la concessione edilizia al fine di verificarne la rispondenza alla normativa in tema di uso del territorio” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5.1.2011, n. 18);
peraltro, si osserva che la prefata legittimazione ad agire in capo ai c.d. “vicini ”, proprietari o comunque titolari di un diritto reale di godimento, sussiste anche, entro certi limiti, per l’impugnazione delle previsioni della disciplina urbanistica generale, in adesione a quella condivisibile giurisprudenza che consente l'impugnazione della disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente “ solo qualora essa incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato delle aree stesse – ad esempio, quando comporti un incremento del carico edilizio e, conseguentemente, del traffico viario – o, comunque, su interessi propri e specifici dell'istante ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 dicembre 2010 n.9537;
6 novembre 2007 n.6619;
19 ottobre 2006 n.6221;
10 giugno 2004 n.3755;
5 settembre 2003 n.4980;
T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 22 novembre 2010 n.7310 e 29 aprile 2009 n.3596;
T.A.R. Liguria, Genova, Sezione I, 30 aprile 2010 n. 2041).

Orbene, una volta richiamati i principi giuridici e gli orientamenti giurisprudenziali attinenti alla fattispecie che occupa, a parere del Tribunale non è revocabile in dubbio che nel caso di specie sussista tanto l’interesse quanto la legittimazione ad agire in capo alle parti ricorrenti, - proprietari di immobili posti nell’immediata vicinanza dell’area interessata dalla localizzazione dell’intervento per cui è controversia -, in quanto portatrici di un interesse differenziato e qualificato a difendere il proprio diritto reale e/o di godimento, che risulterebbe leso a causa dell’attività edilizia posta in essere dai controinteressati che, secondo la prospettazione di parte attorea, addirittura starebbe causando danni alla staticità degli immobili di loro proprietà.

Quanto poi all’eccezione di irricevibilità per tardività della spiegata impugnazione, il Collegio – al fine del superamento della stessa - evidenzia che risulta provato che i ricorrenti abbiano presentato richiesta di accesso al Comune in data 15/9/2020, e che i medesimi hanno avuto copia dei documenti richiesti in data 20/9/2020, laddove la comunicazione di inizio lavori risulta depositata dai controinteressati in data 17/09/2020;
al riguardo, alcuna specifica rilevanza assume la pubblicazione del permesso di costruire sull’Albo Pretorio, in difetto di evidenti e concrete circostanze comprovanti l’eventuale effettiva conoscenza a quella data del titolo stesso da parte dei ricorrenti, considerato che secondo la condivisibile giurisprudenza va considerato “ irricevibile il ricorso proposto dal terzo contro interessato avverso il rilascio di una concessione edilizia oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell'opera contestata " (Tar Campania Napoli, Sez. Il, n. 3784/2005), e che, secondo il condivisibile orientamento del Consiglio di Stato, "la prova dell'effettiva e piena conoscenza della concessione edilizia si verifica non col mero inizio dei lavori edilizi ma solo con la loro ultimazione, o almeno, quando i lavori siano giunti al punto tale che non si possa avere più alcun dubbio in ordine alla consistenza, all'entità e, in definitiva, alla reale portata dell'intervento edilizio assentito " (Con s, St., Sez. V, n.1022/2004).

Tanto premesso, passando al merito del ricorso, il Tribunale osserva che lo stesso è fondato e merita accoglimento con consequenziale annullamento degli atti impugnati.

Ed invero, a parere del Collegio, il ricorso risulta sicuramente fondato nella parte in cui i ricorrenti si dolgono, al secondo motivo di impugnazione, che per procedere alla determinazione della cubatura del fabbricato esistente ai fini del calcolo dell’incremento del 20% assentibile ai sensi della L.R. Campania n. 19 del 2009, risulta essere stato preso in considerazione soltanto il volume delle unità posto al secondo piano dell’intero fabbricato di proprietà dei controinteressati, (individuate al foglio 15 le p.11e. 123 sub. 8 e 9) pari a mc 890,34, senza considerare quello delle rimanenti unità posizionate sugli altri due piani, (individuate al foglio 15 p.11e 2,3,4,5,6,7,10).

Orbene, osserva il Collegio che l’art. 4 della L.R. n. 19/2009, che al primo comma, recita: “ in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per i seguenti edifici: a) edifici residenziali uni-bifamiliari;
b) edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi;
c) edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto
”, consente interventi ampliativi nella misura del 20 per cento della volumetria esistente solo con riferimento agli edifici, da considerarsi complessivamente, non essendo invece possibili frazionamenti degli stessi.

Tale approdo è confortato dalla condivisibile giurisprudenza che infatti, proprio con riferimento al citato art 4 comma 1 della L.R. n. 19/2009 ha osservato che “ sia in base ad un criterio di interpretazione letterale che ad uno teleologico risulta che l'interpretazione corretta da dare alla disposizione è quella per cui gli interventi possono essere richiesti ed autorizzati solo con riferimento all'edificio complessivamente considerato, non essendo ammissibili frazionamenti dello stesso.

Infatti, dal punto di vista letterale, la disposizione afferma possibili gli interventi straordinari con riferimento ad “edifici”, non menzionando la possibilità di frazionare gli stessi.

Tale interpretazione non viene smentita dal comma 5 dell'art. 4 cit. che fa riferimento anche a frazioni dell'edificio. Tale disposizione, infatti, è volta a stabilire un divieto di modifica della destinazione d'uso dell'immobile, o di parte di esso, una volta che l'ampliamento volumetrico sia stato realizzato. Pertanto, il legislatore prende in considerazione il frazionamento dell'edificio proprio per finalità antielusive della normativa del “piano casa”.

Anche da un punto di vista teleologico, ben si comprende perché il Legislatore regionale abbia voluto prevedere interventi a carattere straordinario che prendano in considerazione l'intero edificio e non solo parti di esso. La ratio della disposizione deve infatti essere individuata, coerentemente con il testo normativo complessivamente considerato, nel promuovere iniziative funzionali ad incrementare la qualità urbana ed edilizia attraverso il miglioramento e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Qualora ciascun proprietario di un'unità abitativa contenuta all'interno di un più ampio edificio potesse richiedere ed ottenere un intervento ampliativo della volumetria della propria unità, sarebbero a rischio le finalità perseguite dal legislatore, potendosi realizzare, anche in tempi diversi, molteplici interventi ampliativi insistenti sul medesimo edificio e tra loro disarmonici ed incoerenti” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1144/2015).

Tanto premesso, ed essendo incontestato che nella fattispecie per cui è controversia nel titolo impugnato si sia preso in considerazione solo una parte dell’intero edificio di proprietà dei controinteressati ai fini del calcolo della premialità volumetrica assentibile con la legge sul piano casa, il ricorso è sotto tale profilo fondato, assorbite tutte le altre doglianze, posto che per quanto in precedenza osservato, non è possibile l’utilizzo della volumetria solo di alcune unità immobiliari del medesimo edificato ai fini dell’applicazione della norma in discorso, come invece sostenuto dalle parti resistenti, proprio al fine di evitare che le finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio avute di mira dal legislatore siano irrimediabilmente frustrate da interventi parcellizzati ed incoerenti tra di loro.

Conclusivamente il ricorso è fondato e va accolto, con consequenziale annullamento degli atti impugnati.

Sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

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