TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-04-12, n. 201200279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-04-12, n. 201200279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200279
Data del deposito : 12 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01028/2010 REG.RIC.

N. 00279/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01028/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2010, proposto da:
M O, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Prefettura-U.T.G. di Macerata Sportello Unico per l'Immigrazione prot. n. P-MC/L/N72009/1012314 del 05.10.2010 conosciuto in data 22.10.2010 con si rigetta la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con l’impugnato provvedimento veniva respinta l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, poiché l’Amministrazione ha ritenuto che il delitto di cui all’art. 14, comma 5- ter , del D.Lgs. n. 286/1998 fosse riconducibile al novero delle condanne ostative ai sensi dell’art. 1- ter comma 13 lett. c) del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in Legge n. 102/2009.

Il ricorso va accolto per l’assorbente profilo indicato nelle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 10.5.2011 nn. 7 e 8.

Nonostante la soccombenza il Collegio ritiene che le spese di giudizio vadano compensate, considerata la complessità della questione giuridica e i contrapposti orientamenti giurisprudenziali che l’hanno caratterizzata.

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