TAR Pescara, sez. I, sentenza 2015-05-14, n. 201500206
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N. 00206/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giovanni D Stefano, C L, Adriatica Immobiliare Srl, rappresentati e difesi dagli avv. D C, V M, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, Via G. D'Annunzio 142;
contro
Comune di Vasto, rappresentato e difeso dall'avv. S M, con domicilio eletto presso L P in Pescara, Via Falcone e Borsellino, 38;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Annalisa Vallese, Davide D'Ottavio, Angela Petecchia, Silvana Valentini, rappresentati e difesi dagli avv. Incoronata Rizzi, Cristiano Bertoncini, con domicilio eletto presso Giancarlo D'Angelo in Pescara, Via Indro Montanelli, 6;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 158 prot. n. 14218 del 31 marzo 2014 con la quale il dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Vasto ha ingiunto i ricorrenti a provvedere alla demolizione di opere realizzate abusivamente;dell'ordinanza di sospensione dei lavori prot. n. 0032828 del 4 ottobre 2013;nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vasto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. A Tni e uditi l'avv. Gaetano D Stefano, su delega dell'avv. V M, per le parti ricorrenti, l'avv. S M per il Comune resistente e l'avv. Vincenzo Chielli, su delega dell'avv. Cristiano Bertoncini, per le controinteressate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti espongono di essere titolari di un permesso di costruire per la realizzazione di una palazzina residenziale all’interno del comparto edilizio denominato CO 18, rilasciato dal Comune di Vasto con provvedimento del 2.04.2012 e successiva variante del 5.08.2013.
A seguito di segnalazione di irregolarità, gli uffici comunali effettuavano sopralluoghi le cui risultanze, oltre ad essere trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, hanno determinato l’emanazione di ordinanza di sospensione dei lavori e quindi di demolizione, entrambi oggetto del ricorso introduttivo.
L’ordinanza di demolizione 31 marzo 2014 n. 158, ha contestato ai ricorrenti una serie di difformità, ingiungendo di demolire “1) le scalinate esterne sul fronte nord/ovest;2) l'aggetto dei balconi fronte ovest (per la parte eccedente int. 1,60);3) la parte del solaio di copertura del fabbricato per ripristinare le altezze autorizzate, sia rispetto alla quota del primo solaio fuori terra sul lato ovest e sia rispetto alla strada di lottizzazione sul fronte est (ex art. 48 NTA del PRG)".
Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria nel frattempo presentata. Deducono di avere proposto, con la richiesta di sanatoria, soluzioni tecniche idonee ad eliminare le contestate difformità, ed in particolare di avere illustrato come l’altezza dell’edificio e l’aggetto dei balconi dovessero considerarsi nell’ambito di quanto assentito in conseguenza dell’applicazione ai solai e ai muri esterni di pacchetti termici in grado di legittimare la deroga di cui all'art.11, co. 1, d.lgs n.115/08 [“ Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici” ].
In replica al preavviso di diniego, parte ricorrente aveva illustrato le “buone ragioni dell'intervento migliorativo”, osservazioni tuttavia disattese con l’impugnato provvedimento.
Il Comune -rilevato che il richiamato art. 11, co. 1, D.lgs 115/2008 è stato abrogato dall'art.18 del D.lgs 102/2014 (entrato in vigore in data 19/07/2014)- ha infatti ritenuto che le soluzioni prospettate rappresentassero "un espediente o accorgimento fuorviante, o modo fittizio di far apparire l'altezza e la distanza rientranti nelle norme" nel tentativo di superare quanto contestato nell'ordinanza di demolizione “(che prevede effettive demolizioni delle opere irregolari ed il ripristino delle misure dell'altezza e delle distanze precedentemente approvate…”.
Parte ricorrente sostiene che il diniego di sanatoria, è innanzitutto illegittimo in quanto ricalcherebbe le argomentazioni espresse nel preavviso senza dare conto delle deduzioni difensive.
Contesta poi le varie considerazioni espresse nel provvedimento a sostegno dell’inapplicabilità del D.lgs. 115/2008 e della non sanabilità delle difformità riscontrate.
Resiste in giudizio il Comune di Vasto che con memorie ha controdedotto sia al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti.
Sono intervenuti ad opponendum i nominati in epigrafe in qualità di “proprietari di unità immobiliari poste nei pressi dell’opera edilizia erigenda dai ricorrenti”, evidenziando di dolersi della violazione delle norme in materia di distanze e della difformità delle opere rispetto al titolo rilasciato.
Con successive memore le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive conclusioni.
DIRITTO
1 – Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento, fondata sulla mancata prospettazione, da parte degli intervenienti, di una posizione qualificante collegata a quella oggetto del ricorso.
Parte ricorrente ribadisce l’eccezione anche nella memoria del 5 marzo 2015, senza tuttavia aggiungere considerazioni ulteriori rispetto a quelle già espresse in precedenza, e senza perciò replicare a quanto emerge dalla relazione tecnica depositata dagli intervenienti il 12 febbraio 2015 diretta a dimostrare il rapporto di vicinitas nonché i danni attribuiti alla costruzione del fabbricato, quanto cioè sufficiente a legittimare il loro intervento in giudizio.
2 – Quanto al merito, vanno preliminarmente esaminati i motivi aggiunti.
L’art. 11, co.