TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2011-05-25, n. 201104653
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 04653/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02919/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2919 del 2006, proposto da A E, A A, B L, B R, B F, C M P, Chichiricco' Giancarlo, C M, C R, D'Angelo Giovanni, D S, D S M, D G L, F R, F F, G I, L M, P N, P M, P S, rappresentati e difesi dagli avv.ti F C e R B, e con domicilio eletto presso i difensori in Roma, via G. Cerbara 64;
contro
il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot n. 652/06 del 25 gennaio 2006; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 2 marzo 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti prospettano di essere dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenenti all’area B2 e con qualifica di assistente amministrativo contabile, ottenuta in seguito ad un concorso di riqualificazione svoltosi nel 2004.
Essi impugnano il provvedimento in epigrafe denunciando "Violazione articoli 3 e 97 della Costituzione - Violazione articolo 76 della Costituzione - Violazione articolo 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge n. 15/2005, e dei principi di diritto comunitario ivi richiamati - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità - Violazione del principio di affidamento".
Con il ricorso sono stati depositati documenti.
L'Amministrazione si è costituita, depositando anch'essa documenti e, in data 1 febbraio 2011, una memoria.
I ricorrenti hanno depositato ulteriori documenti in data 2 febbraio 2011.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 2 marzo 2010.
DIRITTO
La memoria depositata dall'Amministrazione in data in data 1 febbraio 2011 e il deposito documentale dei ricorrenti in data 2 febbraio 2011 sono tardivi perché oltre i termini, rispettivamente di 30 e 40 giorni liberi anteriori all’udienza, cui all’art. 73 del codice del processo amministrativo.
Nel merito il ricorso è infondato.
I ricorrenti prospettano di essere dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenenti all’area B2 e con qualifica di assistente amministrativo contabile ottenuta in seguito ad un concorso di riqualificazione svoltosi nel 2004.
Essi lamentano violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza nonché violazione di delega legislativa.
Sostengono in particolare che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”) - nel prevedere, all’articolo 161, comma 1: “il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile” - affida loro mansioni che nel