TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-09-26, n. 202402670

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-09-26, n. 202402670
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402670
Data del deposito : 26 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2024

N. 02670/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00399/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti F L, S F e C C, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Avv.ti F G e T G N, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo alla via Maggiore Toselli n. 5 presso

INPS

Avvocatura regionale;

Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, come modificato dall’art. 21 della legge 232/90 ed il conseguente obbligo dell’Istituto Previdenziale di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 399 dell’anno 2023, i ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto indicato in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:

- di essere ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato o alla Guardia di Finanza, collocati a riposo a domanda, dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età ed oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi;

- di aver constatato che, ai fini del calcolo del loro trattamento di fine servizio, non erano stati presi in considerazione da parte dell’Istituto resistente i benefici di cui all’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, come modificato dall’art. 21 della legge 232/90, e quindi non erano stati inclusi nella base di calcolo del TFS i sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, previsto dalla predetta norma;

- di aver dunque chiesto l’applicazione dei suddetti benefici e la rideterminazione del loro T.F.S.;

- che, tuttavia, l’INPS non riconosceva il suddetto beneficio.

Instavano quindi per l’accertamento del diritto in questione con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza pubblica del 25 settembre 2024, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente chiedeva del diritto in epigrafe per i seguenti motivi: 1) i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS, per il personale militare dello Stato, quando la cessazione dal servizio sia avvenuta, oltre che in caso di raggiungimento del limite d’età;
di permanente inabilità al servizio e di decesso, anche, come espressamente indicato dal secondo comma dell’art.

6-bis del D.L. n. 387/1987, al personale che cessa dal servizio a domanda, a condizione che alla cessazione abbia compiuto 55 anni d’età e possa vantare una anzianità di servizio utile di almeno 35 anni.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

Sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, si è pronunciato a più riprese il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (cfr., ex multis, 29 dicembre 2022, nn. 1329, 1331, 1326), dalle cui conclusioni (ribadite dal Consiglio di Stato con la sentenza del 23-03-2023, n. 2985) il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.

Per quanto di interesse in questa sede, il C.G.A.R.S, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha chiarito, in sintesi, che:

i- l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. 16 settembre 1987, n. 379, ha esteso il beneficio dei sei “scatti” «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati», ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda;

ii -la norma tuttavia deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872), del C.o.m. (che nell’abrogare espressamente l’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che lo ha novellato, non ha disposto la reviviscenza della precedente previsione contenuta nella formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis), sicché il richiamo alla stessa come disciplina speciale applicabile agli appartenenti alla Guardia di finanza operato dal primo non è in alcun modo conferente;

iii- ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15-bis del d.l. n. 379/1987 e l’art. 11 della l. n. 231/1990, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del C.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art.

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