TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-09-06, n. 202402382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-09-06, n. 202402382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402382
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 02382/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01397/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ponte Seveso, 41;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto di revoca del permesso di soggiorno prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Milano in data -OMISSIS- con cui la Questura di Milano ha decretato la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Milano in data 23.05.2005 ed ogni atto connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 la dott.ssa A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente afferma di essere titolare, dal 23.05.2005, di un permesso per soggiornanti di lungo periodo, per motivi di lavoro autonomo e che in data 13.07.2021 presentava, a mezzo assicurata postale n. 055951084222, istanza per ottenere l’aggiornamento del suddetto permesso.

Con il provvedimento impugnato è stato revocato il detto permesso di soggiorno UE per soggiornanti dí lungo periodo e rigettata l'istanza di aggiornamento dello stesso, ai sensi dell'art. 9 del testo unico sulla scorta della seguente motivazione: il ricorrente « è stato assente dal territorio nazionale dal 06.09.2010 al 11.09.2020, trascorrendo, pertanto, fuori dal territorio europeo un periodo continuativo di 10 anni;

considerato che

tale assenza, superiore a dodici mesi consecutivi, determina la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera d), del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, secondo cui "II permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi";
osservato che successivamente alla notifica dell'avviso di avvio
del presente procedimento, avvenuta in data 28.09.2021, la parte, per il tramite del proprio legale, ha prodotto memorie difensive che non hanno trovato un positivo accoglimento al mantenimento del titolo, poichè la documentazione medica allegata, oltre ad essere riferita soltanto agli anni 2011 e 2012 , non è tradotta nè legalizzata da parte dell'autorità consolare o diplomatica italiana all'estero ai sensi degli artt. 30, 31 e 33 del T.U. 445/2000, presupposto perché l'atto rilasciato da autorità estera possa produrre effetti in Italia».

Parte ricorrente chiarisce con il ricorso che attualmente è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 01.11.2021, presso la società Sardegna Servizi Soc. Coop., con sede in Cagliari, nella qualità di magazziniere.

Avverso detto provvedimento è proposto ricorso a sostegno del quale parte ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per

irragionevolezza e per erronea valutazione dei presupposti in relazione all’applicazione dell’art.

9 co. 7 lett. a T. U. Immigrazione.

Risulta costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui era titolare il ricorrente e rigettata la relativa istanza di aggiornamento presentata in data 13 luglio 2021.

Il provvedimento è stato disposto a seguito dell’accertata assenza del ricorrente dal territorio nazionale dal 06.09.2010 al 11.09.2020, trascorrendo, pertanto, fuori dal territorio europeo un periodo continuativo di 10 anni;
e, quindi, per un periodo di molto superiore a 12 mesi consecutivi, in violazione dell’art. 9, comma 7, T.U.I.

Il ricorrente deduce il vizio di difetto di motivazione del provvedimento, in quanto la sua lontananza dal territorio nazionale sarebbe stata giustificata da gravi e comprovati motivi di forza maggiore. Lo stesso avrebbe, infatti, subito un intervento alla gamba che lo ha costretto a fermarsi in Egitto in

quanto impossibilitato a viaggiare. Inoltre il ricorrente rappresenta che i problemi di salute persistono e per tali ragioni è in cura presso le nostre strutture.

Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di congiunto scrutinio, non è fondato.

Stabilisce l’art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato in caso di assenza del titolare dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi. Sebbene la norma, utilizzando il sintagma “è revocato”, sembri imporre la revoca del titolo al ricorrere della condizione ivi prevista, la giurisprudenza seguita anche da questa sezione ritiene che l’Amministrazione conservi un potere discrezionale di valutazione e possa, quindi, astenersi dal disporre la revoca qualora accerti che l’assenza sia stata giustificata da gravi e comprovati motivi (cfr., inter alia, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 3 gennaio 2022, n. 5;
id., 3 maggio 2021, n. 1109;
id., sez. I, 30 marzo 2021, n. 841, 30 marzo 2024, n. 966).

In tale valutazione, peraltro, non può che tenersi anche conto della effettiva durata di assenza dal territorio nazionale, poiché, ove essa sia particolarmente prolungata, come nel caso di specie, si verrebbe a spezzare il nesso che lega lo straniero alla comunità nazionale che lo ha accolto ed integrato mediante il titolo di soggiorno di maggiore tutela. Un’assenza superiore ai 12 mesi può essere, quindi, giustificata da gravi ragioni, ma non quando essa sia così protratta da vanificare, per forza di cose, il precedente inserimento sociale.

Ciò premesso, si deve ora rilevare che è pacifico che il cittadino straniero si sia trattenuto fuori dai confini dell’Unione europea per un periodo di gran lunga superiore rispetto a quello consentito dalla normativa di settore (periodo durato 10 anni).

È assorbente rilevare che tale assenza (oltre che straordinariamente lunga) non risulta neppure giustificata da gravi e comprovati motivi, posto che il ricorrente non ha prodotto documentazione debitamente tradotta e legalizzata dall’ambasciata italiana, idonea a provare le sue condizioni di salute, condizioni che richiedevano l’assenza dal territorio nazionale.

Infatti, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000 “2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. […].

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