TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-10-23, n. 202303176

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-10-23, n. 202303176
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303176
Data del deposito : 23 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2023

N. 03176/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00437/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2018, proposto da-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato S E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Marsala, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza -OMISSIS- del Comune di Marsala, di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n.-OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti la memoria di costituzione in giudizio e i documenti depositati dal Comune di Marsala;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa A P;

Udito, nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023, il difensore di parte ricorrente, al quale è stato dato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., di un profilo di inammissibilità del ricorso, così come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

A) Con atto notificato il 5 febbraio 2018 e depositato il 6 marzo seguente, i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato, al fine dell’annullamento, l’ordinanza -OMISSIS-, loro notificata il 7.12.2017, di accertamento dell’inottemperanza all’ordine -OMISSIS-i demolizione delle opere abusive realizzate in ampliamento all’immobile preesistente ubicato lungo la SS 115 Marsala – Mazara, contrada Cuore Gesù, al NCT alla-OMISSIS- ivi meglio descritte:

1) deposito e riposto limitrofo a piano terra con superficie coperta di 76 mq circa e un volume di 227 mc circa;

2) locale a piano terra con una superficie di 22 mq e un volume di 55 mc circa;

3) tettoia a piano terra con superficie coperta di 30 mq e un volume di 75 mc circa.

Hanno anche chiesto l’annullamento della sanzione di € 6.000,00 irrogata ex art. 17 del D.L. 12.09.2014, n. 133, per non avere ottemperato alla presupposta ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 28.07.2016.

È dedotta l’illegittimità dell’atto di accertamento stante che le opere indicate nell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 28.07.2016 sarebbero state già sanate;
comunque vi sarebbe un contrasto tra la predetta ordinanza e quanto rilevato e descritto nel verbale -OMISSIS- del 2004 redatto dalla Polizia municipale in sede di accertamento dell’illecito edilizio.

I ricorrenti affermano inoltre di avere presentato avverso l’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 28.07.2016 ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, notificato al Comune di Marsala in data 23.12.2016 e, infine, che trattandosi di opere in parte precarie e in parte di relativa entità, sarebbero sanabili ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n. 4/2003

L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio con memoria, chiedendo il rigetto del ricorso ma senza svolgere difese sostanziali.

All’udienza pubblica del 4 luglio 2023, previo rilievo ex art. 73, comma 3, c.p.a., del profilo di inammissibilità, il ricorso è stato posto in decisione.

B) Il ricorso è inammissibile.

Va osservato, in primo luogo, che i procedimenti di sanatoria cui fanno riferimento i ricorrenti (autorizzazione edilizia in sanatoria n.16 del giorno 1.04.2010, ai sensi art. 10 della Legge n. 47/85, per il pergolato, il recinto per custodia animali e la recinzione parziale del lotto;
comunicazione di inizio lavori ai sensi dell’art. 20 della L. R. 16.04.2003 finalizzata alla copertura del pergolato in data 9.11.2005 con prot. n. 72/82;
istanza di condono edilizio in data 10.12.2004 con prot. n. 98/02 per una veranda coperta di mq 31,50 e il forno di mq 3 circa) allo stato della documentazione versata in atti non hanno ad oggetto i medesimi abusi di cui all’ordine di demolizione -OMISSIS- del 2016 e del conseguenziale atto di accertamento dell’inottemperanza impugnato.

In secondo luogo, va rilevato che nessuna prova hanno dato i ricorrenti dell’avvenuto deposito, così come del contenuto, del ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana avverso la presupposta ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 28.07.2016, mediante l’esibizione in giudizio dell’atto introduttivo.

Ciò premesso, va affermato che le censure di asserita illegittimità dell’atto impugnato andavano dedotte avverso il presupposto ordine di demolizione -OMISSIS- del 2016, che invece non risulta essere stato impugnato in alcuna sede: per consolidata giurisprudenza, anche di questo TAR, l’atto con cui l’Amministrazione comunale accerta l’intervenuta inottemperanza all’ordine di demolizione, dando avviso della conseguenziale acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’applicazione della sanzione pecuniaria, con successivo provvedimento, non ha carattere provvedimentale, ma di mero accertamento in ordine a fatti (l’inottemperanza all’ordine di demolizione) le cui conseguenze derivano direttamente dalla legge (art. 31, co. 3, D.P.R. n. 380/2001) e da ciò consegue che la sua impugnazione non può sfuggire al rilievo di inammissibilità (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 27 aprile 2023, n. 1419;
id. 23 aprile 2021, n. 1307), salva la possibilità di far valere vizi propri dell’atto (che nella fattispecie, però, non risultano dedotti).

In altri termini, l’atto di accertamento dell’inottemperanza è atto dovuto, privo di contenuti discrezionali, di carattere meramente dichiarativo, con il quale ci si limita a certificare l’inottemperanza all’ordine di ripristino e dal quale la legge fa discendere l’acquisizione ipso iure al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime su cui essa insiste (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 18 novembre 2020, -OMISSIS-41;
Consiglio di Stato Sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2034).

C) Le spese di giudizio vanno eccezionalmente compensate poiché l’Amministrazione comunale non ha svolto alcuna difesa sostanziale e l’eccezione di inammissibilità è stata sollevata d’ufficio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi