TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-04-09, n. 202406865
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Testo completo
Pubblicato il 09/04/2024
N. 06865/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14566/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14566 del 2019, proposto da
AN IA AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Mecali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anguillara Sabazia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 96 del 9.7.2019, emessa dal Comune di Anguillara Sabazia per opere asseritamente abusive realizzate in via Flavio, 4/a;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2024 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, AN IA AL ha impugnato l’ordinanza n. 96 del 9 luglio 2019, notificata il 30 luglio 2019, con la quale l’amministrazione resistente ha ordinato alla ricorrente, in qualità di occupante dell’immobile sito in via Flavio, 4/a, distinto al catasto al fg. 19, part. 82 di “ DEMOLIRE E RIMUOVERE entro e non oltre 90 giorni relativamente alle opere abusive accertate in Via Flavio, 4/a in Anguillara Sabazia consistenti nella costruzione di un edificio residenziale, in assenza di permesso di costruire, in violazione dell’art. 380/2001, al piano terra: letto, letto, bagno e soggiorno angolo cottura con altezza rispettivamente di circa h=2,57 mt le due camere da letto e il h =2,70 mt, misurato esternamente risulta di mt. 10,50 x 5,90 per una superficie lorda di mq61,95 per un volume di circa mq 175,31. Al piano primo, accessibile da una scala a chiocciola presente al piano terra vicino all’angolo cottura, unico ambiente privo di tramezzature, era presenti delle mobilie, un divano e una stufa a legna collegata con canna fumaria, delle stufette elettriche e mobiletti vari ed una finestra che accede ad un terrazzo di mq. 22,32 (5,29x4,22) con altezze di h= 1,18 mt e h=1,43 alla gronda e h=1,97 mt al colmo, la superficie lorda di mq 35,28 per un volume di circa 64,56 (35,28 hm (1,18+1,97+1,97+1,43/4+0,20). L’ordinatura della copertura è in legno e soprastanti tegole ”.
2. Il ricorso è affidato a 4 motivi.
2.1. Con il primo (rubricato: “ Violazione dell’art.7 Legge 47/1985 e successive modificazione art. 136 DPR 380/2001 come sostituito dall’art. 31 stesso DPR, sul presupposto che la costruzione oggetto dell’ordinanza sia abusiva ”), la ricorrente rileva che l’immobile per cui è causa è stato realizzato anteriormente al 1967 e al di fuori di un centro abitato, e che dunque il provvedimento impugnato avrebbe errato nel ritenere necessario per lo stesso il previo ottenimento di un titolo edilizio.
2.2. Con il secondo (rubricato: “ Violazione di legge eccesso di potere mancata motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al fatto che trattasi di immobile di comprovata vecchia costruzione ”), la ricorrente allega che, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dall’ultimazione dell’opera, l’inerzia dell’amministrazione avrebbe creato in capo alla stessa un affidamento del quale, in sede di motivazione, l’ordinanza impugnata non avrebbe (illegittimamente) tenuto conto.
2.3. Con il terzo (rubricato: “ Eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione della legge 47/1985 consistente nella errata o omessa valutazione tecnica circa la possibilità di demolire il manufatto senza pregiudizio ”), la ricorrente lamenta che il provvedimento gravato non è stato preceduto da adeguati approfondimenti istruttori dell’Ufficio Tecnico Comunale, volti ad accertare la concreta possibilità di