TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-12-10, n. 201403250
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Testo completo
N. 03250/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2013, proposto da:
Poste Italiane S.P.A, rappresentato e difeso dagli avv. M F, Angela Diolosa', con domicilio eletto presso Angela Diolosa' in Catania, Via Etnea, 215 c/o Poste;
contro
Comune di Santa Teresa di Riva, rappresentato e difeso dall'avv. P T M, con domicilio eletto presso Giampietro Garofalo in Catania, Via Verona, 62;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 40/2013 emessa il 14.03.2013 con la quale il Sindaco del Comune di Santa Tersa di Riva ha ordinato l'apertura per tre giorni a settimana e per almeno diciotto ore complessive al pubblico, dell'Ufficio Postale di Misserio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Teresa di Riva;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Poste Italiane s.p.a., con il ricorso in epigrafe, impugna l’ordinanza n. 40 del 14/03/2013 emessa dal sindaco del comune di S. Teresa di Riva, con la quale è stato ordinato il mantenimento dell’apertura al pubblico dell’Ufficio Postale di Misserio per tre giorni la settimana, a seguito della chiusura del predetto ufficio disposta da Poste Italiane Spa a seguito della effettuata rimodulazione del servizio (al fine di garantire l’economicità dello stesso), sul presupposto dell’esistenza di altri due uffici postali con apertura giornaliera, dal lunedì al venerdì al Sabato situati nello stesso comune Teresa di Riva, l’uno, e nella frazione di Barracca dello stesso comune, l’altro, distanti entrambi circa Km 6,5 da quello soppresso.
A sostegno del ricorso vengono addotte le censure di violazione degli artt. 50 e 54 T.U. 267/2000 , degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90; di violazione, sotto vari aspetti dell’art. 2 c.1 del D.M. 28/6/2007 e di eccesso di potere sotto molteplici profili.
Il Comune intimato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha controdedotto a tutte le censure proposte chiedendo la reiezione del ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese..
Alla Camera di Consiglio del 15 maggio 2013 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Alla Pubblica Udienza del giorno 3 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Occorre anzitutto precisare che l'odierna controversia è stata promossa da Poste