TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-12-12, n. 202318787
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 18787/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07434/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7434 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Anafe - Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico, Aertek Labs S.r.l., Vapour International D.O.O., Smart Evolution Trading S.p.A., Sigel S.r.l., Tnt Vape S.r.l., Vaporart S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D D B, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D D B in Roma, piazza Paganica 13;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del Decreto ministeriale del Ministero della Salute (adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze) del 7 marzo 2022 e pubblicato il 30 maggio 2022 in G.U. n. 125 del 30.05.2022, in materia di “Individuazione delle tariffe da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti da tabacco e relative modalità di versamento per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.”; 2) dell'Allegato n. 1 dell'anzidetto Decreto ministeriale del 7 marzo 2022, pubblicato il 30 maggio 2022 in G.U. n. 125 del 30.05.2022; 3) di ogni loro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché 4) ove effettivamente esistenti, delle volontà provvedimentali delle amministrazioni resistenti, di condizionare al pagamento delle tariffe di cui all'art. 2, comma 3 del DM del 7 marzo 2022 l'ulteriore commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione immessi in commercio a far data dal 2016 e già oggetto di notifica al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 6/2016.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Anafe - Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico il 17/10/2022:
per l'annullamento 1) della “Relazione tecnica per la determinazione Tariffe ex art. 30 D. lvo n. 6 del 12/01/2016” depositata dal Ministero della Salute in data 13.07.2022 nell'ambito del giudizio Tar Lazio nrg 7434/2022; 2) delle “FAQ” del Ministero della Salute del 22 luglio 2022, nella misura in cui i) condizionano al pagamento delle tariffe di cui all'art. 2, comma 3 del DM del 7 marzo 2022 l'ulteriore commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione immessi in commercio a far data dal 2016 e già oggetto di notifica al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 6/2016, nonché comunque nella parte in cui ii) condizionano la commerciabilità dei prodotti liquidi da inalazione all'assolvimento degli oneri tariffari di cui all'art. 2 del DM del 7 marzo 2022; 3) di ogni loro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ovvero:“1) il Decreto ministeriale del Ministero della Salute (adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze) del 7 marzo 2022 e pubblicato il 30 maggio 2022 in G.U. n. 125 del 30.05.2022, in materia di “Individuazione delle tariffe da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti da tabacco e relative modalità di versamento per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.”; 2) l'Allegato n. 1 dell'anzidetto Decreto ministeriale del 7 marzo 2022, pubblicato il 30 maggio 2022 in G.U. n. 125 del 30.05.2022; 3) e ogni loro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché 4) ove effettivamente esistenti, le volontà provvedimentali delle amministrazioni resistenti, di condizionare al pagamento delle tariffe di cui all'art. 2, comma 3 del DM del 7 marzo 2022 l'ulteriore commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione immessi in commercio a far data dal 2016 e già oggetto di notifica al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 6/2016.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – ANAFE (Associazione Nazionale produttori Fumo Elettronico) è un’Associazione rappresentativa ed esponenziale degli interessi delle aziende operanti in Italia nella produzione e distribuzione di sigarette elettroniche e di aromi, risulta dal 2013 associata a Confindustria Federvarie e ha, tra gli altri, lo scopo di porsi come punto focale e di aggregazione del comparto produttivo afferente il c.d. fumo elettronico, offrendo alle autorità e agli operatori economici del settore un punto univoco e di riferimento per porre le basi per una proficua regolamentazione del comparto. Aertek Labs S.r.l., Sigel S.r.l., Smart Evolution Trading S.p.A., Tnt Vape S.r.l., Vaporart S.r.l. e Vapour International D.o.o. sono invece operatori economici che, da anni, operano sul mercato nazionale ed estero nel settore della produzione e della commercializzazione di sigarette elettroniche, vaporizzatori e liquidi di ricarica.
La parte ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Salute avente ad oggetto la “ Individuazione delle tariffe da porre a carico dei fabbricanti di importatori di prodotti da tabacco e relative mobilità di versamento per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 ”.
La normativa di settore è regolata dalla direttiva europea 2014/40/UE adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, recepita pedissequamente in Italia con D. Lgs. 6/2016 che in particolare, all’art. 21 prevede, al comma 30: “ 1. Alle attività di cui agli articoli 4, 6, 8, 20 e 21 del presente decreto, il Ministero della salute provvede mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti del tabacco. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le tariffe di cui al comma 1, e le relative modalità di versamento. 3. Le tariffe di cui al comma 1, sono aggiornate almeno ogni due anni. 4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attività ”.
In data 7 marzo 2022, con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 maggio 2022, il ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha reso note le tariffe da applicarsi ad ogni singolo prodotto registrato sull’EU-CEG, e trasposto poi nel portale PLI, determinate: in relazione ai prodotti registrati dal 20.11.2016 in Euro 327,85 per ogni nuovo prodotto registrato ed in Euro 108,03 per le eventuali modifiche apportate alla registrazione, nonché l’importo di Euro 293,53 per ogni “ report ” inviato, tariffa quest’ultima da versarsi annualmente.
Con il ricorso in esame, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1. Violazione e falsa applicazione art. 30 del D. Lgs. 6/2016; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2022; Violazione del principio di legittimo affidamento; eccesso di potere per illogicità; per irragionevolezza; per ingiustizia manifesta.
2. Violazione del principio di irretroattività del provvedimento amministrativo; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2022; Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle Preleggi; Violazione del principio di legittimo affidamento; eccesso di potere per illogicità; per irragionevolezza; per ingiustizia manifesta.
3. Violazione e falsa applicazione art. 30 del D. Lgs. 6/2016; Violazione e falsa applicazione dei principi di legalità, di proporzionalità, di buona amministrazione; Eccesso di potere per illogicità; per ingiustizia manifesta; per irragionevolezza.
4. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2022; Violazione e falsa applicazione dell’Allegato n. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2022: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione dei principi di legalità, di imparzialità, di legittimo affidamento, di proporzionalità, di buona amministrazione; Eccesso di potere per illogicità; per ingiustizia manifesta; per irragionevolezza; per difetto di istruttoria;
5. Violazione e falsa applicazione art. 2 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2022; Violazione e falsa applicazione art. 30 del D. Lgs. 6/2016; Violazione e falsa applicazione dei principi di legalità, di proporzionalità, di buona amministrazione; Eccesso di potere per illogicità; per ingiustizia manifesta; per irragionevolezza.
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