TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-12-12, n. 202318787
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Pubblicato il 12/12/2023
N. 18787/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07434/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7434 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Anafe - Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico, Aertek Labs S.r.l., Vapour International D.O.O., Smart Evolution Trading S.p.A., Sigel S.r.l., Tnt Vape S.r.l., Vaporart S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D D B, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D D B in Roma, piazza Paganica 13;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del Decreto ministeriale del Ministero della Salute (adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze) del 7 marzo 2022 e pubblicato il 30 maggio 2022 in G.U. n. 125 del 30.05.2022, in materia di “Individuazione delle tariffe da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti da tabacco e relative modalità di versamento per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.”;2) dell'Allegato n. 1 dell'anzidetto Decreto ministeriale del 7 marzo 2022, pubblicato il 30 maggio 2022 in G.U. n. 125 del 30.05.2022;3) di ogni loro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché 4) ove effettivamente esistenti, delle volontà provvedimentali delle amministrazioni resistenti, di condizionare al pagamento delle tariffe di cui all'art. 2, comma 3 del DM del 7 marzo 2022 l'ulteriore commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione immessi in commercio a far data dal 2016 e già oggetto di notifica al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 6/2016.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Anafe - Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico il 17/10/2022:
per l'annullamento 1) della “Relazione tecnica per la determinazione Tariffe ex art. 30 D. lvo n. 6 del 12/01/2016” depositata dal Ministero della Salute in data 13.07.2022 nell'ambito del giudizio Tar Lazio nrg 7434/2022;2) delle “FAQ” del Ministero della Salute del 22 luglio 2022, nella misura in cui i) condizionano al pagamento delle tariffe di cui all'art. 2, comma 3 del DM del 7 marzo 2022 l'ulteriore commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione immessi in commercio a far data dal 2016 e già oggetto di notifica al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 6/2016, nonché comunque nella parte in cui ii) condizionano la commerciabilità dei prodotti liquidi da inalazione all'assolvimento degli oneri tariffari di cui all'art. 2 del DM del 7 marzo 2022;3) di ogni loro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ovvero:“1) il Decreto ministeriale del Ministero della Salute (adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze) del 7 marzo 2022 e pubblicato il 30 maggio 2022 in G.U. n. 125 del 30.05.2022, in materia di “Individuazione delle tariffe da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti da tabacco e relative modalità di versamento per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.”;2) l'Allegato n. 1 dell'anzidetto Decreto ministeriale del 7 marzo 2022, pubblicato il 30 maggio 2022 in G.U. n. 125 del 30.05.2022;3) e ogni loro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché 4) ove effettivamente esistenti, le volontà provvedimentali delle amministrazioni resistenti, di condizionare al pagamento delle tariffe di cui all'art. 2, comma 3 del DM del 7 marzo 2022 l'ulteriore commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione immessi in commercio a far data dal 2016 e già oggetto di notifica al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 6/2016.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – ANAFE (Associazione Nazionale produttori Fumo Elettronico) è un’Associazione rappresentativa ed esponenziale degli interessi delle aziende operanti in Italia nella produzione e distribuzione di sigarette elettroniche e di aromi, risulta dal 2013 associata a Confindustria Federvarie e ha, tra gli altri, lo scopo di porsi come punto focale e di aggregazione del comparto produttivo afferente il c.d. fumo elettronico, offrendo alle autorità e agli operatori economici del settore un punto univoco e di riferimento per porre le basi per una proficua regolamentazione del comparto. Aertek Labs S.r.l., Sigel S.r.l., Smart Evolution Trading S.p.A., Tnt Vape S.r.l., Vaporart S.r.l. e Vapour International D.o.o. sono invece operatori economici che, da anni, operano sul mercato nazionale ed estero nel settore della produzione e della commercializzazione di sigarette elettroniche, vaporizzatori e liquidi di ricarica.
La parte ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Salute avente ad oggetto la “ Individuazione delle tariffe da porre a carico dei fabbricanti di importatori di prodotti da tabacco e relative mobilità di versamento per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 ”.
La normativa di settore è regolata dalla direttiva europea 2014/40/UE adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, recepita pedissequamente in Italia con D. Lgs. 6/2016 che in particolare, all’art. 21 prevede, al comma 30: “ 1. Alle attività di cui agli articoli 4, 6, 8, 20 e 21 del presente decreto, il Ministero della salute provvede mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti del tabacco. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le tariffe di cui al comma 1, e le relative modalità di versamento. 3. Le tariffe di cui al comma 1, sono aggiornate almeno ogni due anni. 4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attività ”.
In data 7 marzo 2022, con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 maggio 2022, il ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha reso note le tariffe da applicarsi ad ogni singolo prodotto registrato sull’EU-CEG, e trasposto poi nel portale PLI, determinate: in relazione ai prodotti registrati dal 20.11.2016 in Euro 327,85 per ogni nuovo prodotto registrato ed in Euro 108,03 per le eventuali modifiche apportate alla registrazione, nonché l’importo di Euro 293,53 per ogni “ report ” inviato, tariffa quest’ultima da versarsi annualmente.
Con il ricorso in esame, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1. Violazione e falsa applicazione art. 30 del D. Lgs. 6/2016;Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2022;Violazione del principio di legittimo affidamento;eccesso di potere per illogicità;per irragionevolezza;per ingiustizia manifesta.
2. Violazione del principio di irretroattività del provvedimento amministrativo;Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2022;Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle Preleggi;Violazione del principio di legittimo affidamento;eccesso di potere per illogicità;per irragionevolezza;per ingiustizia manifesta.
3. Violazione e falsa applicazione art. 30 del D. Lgs. 6/2016;Violazione e falsa applicazione dei principi di legalità, di proporzionalità, di buona amministrazione;Eccesso di potere per illogicità;per ingiustizia manifesta;per irragionevolezza.
4. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2022;Violazione e falsa applicazione dell’Allegato n. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2022: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;Violazione e falsa applicazione dei principi di legalità, di imparzialità, di legittimo affidamento, di proporzionalità, di buona amministrazione;Eccesso di potere per illogicità;per ingiustizia manifesta;per irragionevolezza;per difetto di istruttoria;
5. Violazione e falsa applicazione art. 2 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2022;Violazione e falsa applicazione art. 30 del D. Lgs. 6/2016;Violazione e falsa applicazione dei principi di legalità, di proporzionalità, di buona amministrazione;Eccesso di potere per illogicità;per ingiustizia manifesta;per irragionevolezza.
Sostiene nella sostanza la ricorrente:
- che le tariffe non possono avere efficacia retroattiva;
- che la formulazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 6/2016 ne impone l’applicazione solo per il futuro, laddove dispone che le tariffe siano “ predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso ”;
- che in forza dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, il ritardo dell’amministrazione non può comportare conseguenze sfavorevoli per il privato destinatario del provvedimento da emanare;
- che è ben diverso conoscere a priori una tariffa “predeterminata” per un certo servizio, adeguando così il relativo conto economico aziendale e gestendo i riflessi sul bilancio, ovvero trovarsi a posteriori una improvvisa applicazione retroattiva di una tariffa per un servizio protratto per ben sei anni, con impatto sul bilancio 2022 e impossibilità di gestire il pregresso;
- che le tariffe in questione costituiscono il “corrispettivo” di un servizio svolto dai Ministeri in connessione con le notifiche effettuate dagli operatori del settore;
- che anche se si attribuisse alle tariffe in questione una natura tributaria, la conseguenza non muterebbe: attribuire efficacia retroattiva alla riscossione del tributo si porrebbe in aperta violazione del principio sancito dall’art. 3 della l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), a mente del quale, salvo non sussistano norme speciali in materia tributaria, “ le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo ”;
- che un decreto che impone la retroattività dell’efficacia di una tariffa approvata a valle e non a monte, risulta a tutti gli effetti un provvedimento negativo in quanto comporta degli oneri prima non conoscibili in capo al contribuente;
- che le disposizioni retroattive devono trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionalmente protetti;
- la previsione del comma 3 dell’art. 2 del D.M. citato risulta in palese contraddizione con il comma 3 dell’art. 1 del medesimo D.M., che sancisce l’applicabilità delle tariffe senza alcun effetto retroattivo;da un lato, l’art. 1 co. 3 del D.M. esclude espressamente l’efficacia retroattiva del provvedimento (“le tariffe [...] si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”);dall’altro lato, il successivo art. 2 al comma 3 dispone “ora per allora”, imponendo il versamento delle tariffe relative a notifiche eseguite dal novembre 2016 ad oggi;
- il ritardo di oltre sei anni determina anche una grave violazione del principio della certezza del diritto, nella misura in cui il precetto qui avversato interviene su rapporti che – in ragione del tempo trascorso – dovrebbero più ragionevolmente considerarsi ormai esauriti;
- che il decreto manca completamente: 1) di motivazione a pretesa giustificazione di tale attribuzione;2) di soluzione interpretativa rispetto alla precedente normativa;3) di contestualizzazione e dettaglio, in quanto il D.M. non chiarisce se la tariffa che retroattiva dovrebbe pagarsi anche per le notifiche c.d. minori del prodotto;né se debba corrispondersi per i prodotti ritirati dal mercato;
- che appare illogico quantificare nel 2022 una tariffa per il 2016 o il 2017, muovendo da costi odierni e non risalenti all’epoca;
- che comunque la quantificazione dell’odierna tariffa è viziata anche in vista della sua applicazione futura, in quanto, considerando che lo scopo della tariffa richiesta è quello di remunerare il servizio di raccolta, analisi e gestione dei dati e delle informazioni relative agli aggiornamenti o alle correzioni delle notifiche di sigarette elettroniche e liquidi di ricarica, il costo imposto deve corrispondere a quello effettivamente sostenuto dagli organi di competenza;
- che il D.M. 7 marzo 2022 stabilisce in premessa che, al fine di determinare i costi relativi alla notifica “e , di conseguenza, gli importi delle tariffe, si è tenuto conto del costo medio orario e il tempo medio dedicato per ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attività»;precisando che, nel caso i costi preventivati risultino diversi dagli effettivi, «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le tariffe fissate nel presente decreto sono aggiornate con cadenza almeno biennale rideterminandole nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio ”, ma i conti del costo medio orario delle figure professionali dedicate non sono resi noti né risultano reperibili;
- che i costi previsti sono esorbitanti rispetto all’effettiva attività;
- né nel D.M. né nell’Allegato 1 e in ogni caso nemmeno nel decreto legislativo 6/2016, è contenuta la definizione di “nuova notifica” o di “aggiornamento” o “correzione” della stessa e nemmeno vengono indicati dei criteri per individuare le fattispecie rientranti nelle suddette categorie;la “nuova” notifica rispetto ad una “correzione” dovrebbe pertanto ricavarsi dalla circostanza che la piattaforma EU-CEG assegni o meno al medesimo prodotto un diverso codice ECID rispetto a quello precedentemente assegnato;
- è impossibile che il soggetto obbligato al pagamento della tariffa disponga, prima di aver processato la notifica di un determinato prodotto, dei dati necessari per procedere al predetto pagamento e indicare così gli estremi dell’avvenuto pagamento nella notifica, atteso che il codice viene assegnato dalla piattaforma EU-CEG quando si procede alla notifica di un determinato prodotto da fumo o correlato;
- che i relativi crediti sarebbero prescritti indipendentemente dalla natura tributaria o meno degli importi richiesti;
- infine, si censura la legittimità delle previsioni arbitrariamente introdotte dal Ministero della Salute in occasione delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Ministero stesso in data 22.7.2022.
Il Ministero si è costituito controdeducendo nel merito e, in particolare ha depositato due relazioni tecniche per la determinazione delle tariffe (una prima il 1° settembre 2022 e una seconda il 23 ottobre 2022).
In particolare, ha rilevato che “ La tesi secondo cui il decreto impugnato conterrebbe disposizioni “retroattive” illegittime e, comunque, sarebbe privo di motivazione non è utilmente sostenibile, ove si consideri che l’imposizione della tariffa deriva e si fonda sul decreto legislativo che istituisce la tariffa ”. Proprio nella normativa primaria sorgerebbe il diritto di determinazione della tariffa.
In ordine al difetto di motivazione, ha rappresentato che l’Allegato 1 indicherebbe i criteri utilizzati per la quantificazione del costo orario e del tempo dedicato per ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attività, nonché gli importi delle relative tariffe.
Ancora, la tardività della determinazione delle tariffe si risolverebbe in vantaggio degli stessi produttori, giacché essi si ritroverebbero “ nella condizione di pagare somme, avendo potuto utilizzare la naturale fruttuosità del denaro per tutto il periodo e senza pagamento di interessi legali maturati rispetto al tempo in cui effettuarono la notifica. Lasso di tempo che di certo ha giovato alle economie dei produttori stessi ”.
In relazione alla censura sulle FAQ, l’Amministrazione ha affermato che: “ le stesse, sono sconosciute all’ordinamento giuridico, in particolare all’art. 1 delle preleggi al codice civile;svolgono una funzione eminentemente pratica;non indicano elementi utili circa la loro elaborazione, la procedura o i soggetti che ne sono i curatori o i responsabili;non sono pubblicate a conclusione di un procedimento predefinito dalla legge;è quindi da escludere che le risposte alle FAQ possano essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria e neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In definitiva, le FAQ, mancando della qualifica di atto, sono sottratte a qualsiasi forma di impugnazione ”.
Ha depositato, altresì, due relazioni tecniche per la determinazione delle tariffe (una prima il 1° settembre 2022 e una seconda il 23 ottobre 2022).
Con ordinanza n. 5955/2022 è stata accolta la richiesta misura cautelare “ Ritenuti sussistere i presupposti del danno grave e irreparabile correlato al ristretto termine assegnato alla ricorrente per provvedere al pagamento delle ingenti somme richieste, anche in considerazione del rilevante ritardo registrato dall’amministrazione nella individuazione delle tariffe rispetto alla tempistica contemplata nella norma primaria;
Considerato che, pertanto, avuto esclusivo riguardo al profilo del danno allegato, sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare; ”.
Con un successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 17.10.2022, la parte ricorrente ha impugnato la “Relazione tecnica per la determinazione Tariffe ex art. 30 D. lvo n. 6 del 12/01/2016” depositata dal Ministero della Salute in data 13.07.2022 nell’ambito del giudizio Tar Lazio nrg 7434/2022 nonché le “FAQ” del Ministero della Salute del 22 luglio 2022, nella misura in cui i) condizionano al pagamento delle tariffe di cui all’art. 2, comma 3 del DM del 7 marzo 2022 l’ulteriore commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione immessi in commercio a far data dal 2016 e già oggetto di notifica al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 6/2016, nonché comunque nella parte in cui ii) condizionano la commerciabilità dei prodotti liquidi da inalazione all’assolvimento degli oneri tariffari di cui all’art. 2 del DM del 7 marzo 2022.
In particolare ha dedotto che la Relazione tecnica depositata dal Ministero della Salute: i) per un verso, non consente in alcun modo di “superare” i motivi di diritto già formulati nell’ambito del ricorso introduttivo del presente giudizio, con i quali si è censurata l’arbitrarietà e l’abnormità degli importi delle tariffe da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti liquidi da inalazione;ii) per altro verso, fa emergere e comprova ulteriori profili di illegittimità nella misura in cui contiene al suo interno risultanze e determinazioni che sono a loro volta frutto di valutazioni arbitrarie e illogiche.
Alla pubblica udienza del 18 novembre il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2 - Il ricorso introduttivo del giudizio è fondato in parte e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare.
2.1. Prima di esaminare il merito del ricorso è necessario evidenziare le norme che regolano la fattispecie in esame.
Il d.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 – emanato in attuazione della Direttiva sui Prodotti del Tabacco (TPD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 (Direttiva 2014/40/UE) al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati – disciplina “ a) gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;b) alcuni aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco;c) le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;d) l'obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione;e) l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe;f) il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale ”.
In particolare, per quanto qui di interesse, il decreto impugnato prevede all’art. 6 che “1 . I fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco presentano al Ministero della salute e alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le seguenti informazioni, suddivise per marca e tipo:
a) l'elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione dei prodotti del tabacco, in ordine decrescente di peso di ogni ingrediente incluso nei prodotti del tabacco;
b) i livelli delle emissioni di cui all'articolo 3, comma 1;
c) le informazioni su altre emissioni e relativi livelli ove disponibili ”.
L’art. 20 precisa poi che, per i prodotti del tabacco di nuova generazione “ la notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto del tabacco di nuova generazione e delle istruzioni per l'uso e informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 6. Per i prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato precedentemente alla data del 20 maggio 2016, la notifica è presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica sostanziale del prodotto è presentata una nuova notifica ”.
Infine, l’art. 30 (Disposizioni tariffarie) stabilisce che “ 1. Alle attività di cui agli articoli 4 ( Metodi di misurazione) , 6 (Segnalazione degli ingredienti e delle emissioni), 8 (Regolamentazione degli ingredienti) e 21 (Sigarette elettroniche) si provvede mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti del tabacco.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attività ”.
Ancora, l’art. 1 del D.M. 7 marzo 2022 di “ Individuazione delle tariffe da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti da tabacco e relative modalità di versamento per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6”, prescrive che: “1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, le tariffe per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del medesimo decreto, da porre a carico dei fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco, di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica.