TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-04-09, n. 202406837
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Testo completo
Pubblicato il 09/04/2024
N. 06837/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15247/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15247 del 2023, proposto da Across Fiduciaria S.p.A., Galvani Fiduciaria S.r.l., Sfo Fiduciaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati G B, A P, I V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Garante Protezione Dati personali Privacy;
in persona del rispettivo legale rappresentante, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore Generale del Ministro delle imprese e del made in Italy 29 settembre 2023 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.236 del 09-10-2023) recante “Attestazione dell’’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.”;
- del Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 16 marzo 2023 (pubblicato G.U. Serie Generale n.149 del 28-06-2023) recante “Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva.”;
- del Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 20 aprile 2023 (pubblicato G.U. Serie Generale n.149 del 28-06-2023) recante “Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all’’articolo 8, co 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55.”;
- del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 marzo 2022 n. 55 (pubblicato G.U. Serie Generale n.121 del 25-05-2022) recante “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.”;
- della comunicazione, non conosciuta nei suoi estremi e contenuto, richiamata nelle premesse del Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 16 marzo 2023, con la quale “il Governo Italiano ha indicato, tra gli istituti assimilabili ai trust, l’’istituto del mandato fiduciario” e della nota prot. n. 749 del 24 gennaio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata nel DM n. 55/2022 parimenti non conosciuta;
- nonché di ogni altro presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa: del decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy 12 aprile 2023 (pubblicato sulla G.U. n. 93 del 20-04-2023) recante “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’’impresa.”; del “Disciplinare tecnico sulla sicurezza del trattamento dei dati sulla titolarità effettiva», predisposto da InfoCamere S.C.p.A. ai sensi dell’’art. 11, co 3, del decreto n. 55 del 2022” e dello “Schema di disciplinare” non conosciuti; dei pareri del Garante della Protezione dei Dati n. 2 del 14 gennaio 2021, n. 316 del 6 ottobre 2022 e n. 397 del 14 settembre 2023; e del manuale operativo pubblicato il 18 ottobre 2023 da Unioncamere recante le istruzioni per l’’invio telematico dei dati del Titolare Effettivo al Registro Imprese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il presente gravame le parti ricorrenti contestano gli atti - indicati in epigrafe - adottati dalle resistenti Amministrazioni in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e dalla direttiva UE n. 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, modifica la predetta direttiva (di seguito anche solo “direttive antiriciclaggio”), per quel che attiene in particolare l’imposizione agli “ istituti giuridici affini ai trust ” dell’obbligo, presidiato da sanzione, di iscriversi in una sezione speciale del Registro delle Imprese e di comunicare una serie di informazioni e dati personali, accessibili anche al pubblico in presenza di determinati presupposti.
2. Le censure sono affidate ai seguenti motivi di ricorso, come di seguito rubricati:
“ I - SULL’ILLEGITTIMA INCLUSIONE DEI MANDATI FIDUCIARI DI CUI AL DECRETO 16.01.1995 TRA GLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST - Eccesso di potere per falsa applicazione dell’art. 22, co 5-bis del D.lgs. n. 231/2007. Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione della normativa che disciplina l’attività fiduciaria. Violazione dell’art. 31, par. 1, della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V direttiva antiriciclaggio). Violazione della delega. Perplessità e irragionevolezza manifesta ”;
“ II – SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL SISTEMA DI ACCESSO AI DATI E INFORMAZIONI OGGETTO DI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – Violazione della normativa comunitaria e interna in tema di protezione dei dati e delle informazioni personali. Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione dell’obbligo di disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e con le decisioni della Corte di Giustizia UE. Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di diritto. Carenza di potere e sviamento ”;
“ III – SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 55/2022 SOTTO AUTONOMO PROFILO – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Legge n. 580 del 1993 e violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento ”.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
4. A seguito della camera di consiglio del 6 dicembre 2023, con ordinanza cautelare n. 8123 dell’11 dicembre 2023, è stata accolta l’istanza cautelare “ tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007 ”.
5. All’esito dell’udienza pubblica del 27 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare occorre esaminare l’eccezione in rito sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale sostiene che il ricorso risulti tardivamente proposto per via della mancata tempestiva impugnazione degli atti precedenti al decreto oggetto di ricorso, che avrebbero, a suo dire, già determinato la piena conoscenza dei vizi articolati dalle parti ricorrenti.
Tale eccezione è priva di pregio.
L’attualità della lesione degli interessi delle parti ricorrenti, difatti, si è manifestata solo con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto del Direttore Generale del Ministro delle imprese e del made in Italy 29 settembre 2023 n. 236, che ha reso operativo il contestato sistema di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e ha fissato il termine entro cui la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata dalle società fiduciarie, sotto pena di sanzioni.
Non sussisteva quindi un onere di immediata impugnazione degli atti amministrativi generali e regolamenti precedentemente emanati, atteso che gli stessi, sino all’adozione del DD MIMIT n. 236/2023, erano inidonei a produrre effetti nei confronti delle parti ricorrenti.
Ciò, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui gli amministrativi generali e regolamenti in “ non sono normalmente autonomamente impugnabili, mentre potrà formare oggetto di impugnazione l’atto applicativo, che è l’atto che effettivamente realizza il pregiudizio della sfera soggettiva e, quindi, rende attuale l’interesse a ricorrere ” (Cons. Stato, sez. I, parere 26 giugno 2019, n. 2046; cfr. pure Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9406: “ I regolamenti e gli atti generali dell’Amministrazione, infatti, sono impugnabili in via diretta solo in presenza di disposizioni che ledano in via immediata le posizioni soggettive dei destinatari, mentre negli altri casi l’interesse a ricorrere si radica solo in presenza di atti applicativi, e non in base a potenzialità lesive solo ipotetiche o future. In altre parole, i vizi degli atti amministrativi generali risultano immediatamente contestabili solo quando di per sé preclusivi del soddisfacimento dell’interesse protetto, mentre altrimenti sono deducibili come fonte di illegittimità derivata dell’atto consequenziale, quando sia quest’ultimo a venire impugnato - con l’atto presupposto - in quanto concretamente lesivo (C.d.S., Sez. I, 7 giugno 2010, n. 3041) ”; conf. Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1448; nello stesso senso, T.a.r. Lombardia - Miliano, sez. IV, 1° aprile