TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-31, n. 202001513
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Pubblicato il 31/12/2020
N. 01513/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00921/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2020, proposto da
Canadian Solar Construction S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dalla Provincia di Brindisi e dalla Regione Puglia a fronte delle istanze in data 18 dicembre 2019 ed in data 20 dicembre 2019, nonché delle successive istanze in data 10 marzo 2020 ed in data 1° luglio 2020;
nonché – previa, ove occorra, individuazione dell'Autorità competente all'avvio ed alla conclusione della procedura di P.A.U.R. ex art. 27- bis del D. Lgs. n. 152/2006 e previo annullamento delle note prot. n. 11101 del 29 aprile 2020 della Provincia di Brindisi e prot. n. 1315 del 21 febbraio 2020, prot. n. 3661 del 21 maggio 2020 e prot. n. 5288 del 27 luglio 2020 della Regione Puglia – per la condanna della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia ad avviare e concludere il procedimento di cui alle istanze del 18 dicembre 2019 e del 20 dicembre 2019, nonché alle successive istanze del 10 marzo 2020 e del 1° luglio 2020, con la nomina, per l'ipotesi di perdurante silenzio delle amministrazioni intimate, di un Commissario ad acta che provveda in loro sostituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 il dott. Andrea Vitucci e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente premette:
- a) di aver presentato una istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) in data 18 dicembre 2019 e che la Provincia non si riteneva competente nella materia de qua, ritenendo che l’ente competente fosse la Regione;
- b) che la Regione, a sua volta, riteneva che la competenza fosse della Provincia;
- c) che, quindi, si è creato uno “stallo” procedimentale sull’istanza a suo tempo proposta dalla ricorrente.
2) Parte ricorrente si duole quindi del silenzio inadempimento della Provincia e della Regione e deduce: violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 27- bis, D. Lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 2, L. n. 241/90 e dei principî del buon agere amministrativo, nonché di efficacia, economia ed efficienza amministrativa.
3) Con note di udienza del 15 dicembre 2020 la Provincia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto, nel caso di specie, non si può dire che vi sia stata un’inerzia procedimentale, posto che la Provincia, avendo declinato la propria competenza, avrebbe definito in termini negativi l’istanza della ricorrente.
4) Osserva il Collegio quanto segue.
4.1) Il ricorso è ammissibile in quanto rivolto contro note interlocutorie con le quali la Provincia e la Regione hanno rispettivamente declinato la propria competenza in materia, così determinando un’inerzia procedimentale e, quindi, un silenzio inadempimento.
4.2) Venendo al merito della controversia, la competenza sull’istanza di P.A.U.R. della ricorrente è della Provincia, alla luce delle considerazioni, dalle quali il Collegio non ritiene di discostarsi, già espresse da questa Sezione con sentenze n. 748 del 14 luglio 2020, n. 925 dell’11 agosto 2020 e, ancor più recentemente, nn. 1219, 1220, 1221 e 1222 del 10 novembre 2020, alle quali si fa rinvio quali precedenti conformi ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
4.3) Più in particolare, nella cit. sentenza n. 748 del 14 luglio 2020 si è osservato che:
« 3.2 […] l’art. 27-bis, D. Lgs. n. 152/2006 (inserito dall'articolo 16, comma 1, D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104) – che viene in rilievo nel caso di specie e che è rubricato “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” –, contempla l’ipotesi dei procedimenti di VIA di competenza regionale, che vengono definiti con una determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che “costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita” (v. comma 7).
3.3) Il medesimo articolo fa riferimento alla “autorità competente”, cioè l’autorità, alla quale il proponente deve presentare la relativa istanza, che cura il relativo procedimento (delineato dal cit. art. 27-bis).
3.4) Parallelamente, l’art.