TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-02-05, n. 202402207
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/02/2024
N. 02207/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11122/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11122 del 2023, proposto da
S.A.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Nazionale per L'Aviazione Civile - Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M D G, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Air Bp Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Paparo in Roma, via Lazio. 9;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Assaeroporti (Associazione Italiana Gestori Aeroporti), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Carbone, Fabrizio Doddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Doddi in Roma, via Panama 26;
per l'annullamento
IMPUGNAZIONE: Regolamento recante disposizioni sulla costruzione, l'acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione” emesso dall'Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile e pubblicato sul sito della resistente in data 26 maggio 2023 e/o comunque rendere inefficace gli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento nella parte in cui non è prevista la procedura di cui all'art. 9, co. 1, del Decreto Legislativo n. 18/1999 (doc. 1), nonché ogni altro atto presupposto, precedente e successivo, preparatorio o consequenziale, comunque connesso con il provvedimento impugnato, anche se non conosciuto, tra cui, se e per quanto occorrer possa: della nota di Enac prot. 0002053 del 11 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Linee di indirizzo concernenti la gestione centralizzata dei depositi carburante quali infrastrutture strategiche per l'operatività degli aeroporti” (doc. 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Nazionale per L'Aviazione Civile - Enac e di Air Bp Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame la società in epigrafe individuata, premettendo in punto di fatto la propria qualità soggettiva di società affidataria della gestione dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria S. Francesco di Assisi – Perugia, ha impugnato il Regolamento Enac recante “ disposizioni sulla costruzione, l’acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione ” pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 26 maggio 2023, unitamente agli atti connessi, proponendo un unico motivo di doglianza incentrati sulla prospettazione di plurimi vizi di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere asseritamente inficianti il gravato Regolamento, laddove ha previsto che tutti i depositi carburante ubicati all’interno del sedime aeroportuale siano qualificati come infrastrutture “centralizzate” e che la proprietà e la gestione dei depositi stessi (con la connessa responsabilità) debbano ricondursi in via esclusiva alle società di gestione aeroportuale, imponendo alle società medesime una serie di obblighi correlati e individuando le relative sanzioni (per l’ipotesi di mancata attuazione degli obblighi stessi).
1.1. Le proposte censure, focalizzate sulla prospettata violazione della disciplina normativa (europea e nazionale) di riferimento e sui correlati profili di eccesso di potere (per difetto di istruttoria e di motivazione), possono così essere sintetizzate:
i) violazione del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, con il quale è stata recepita la direttiva europea 96/67/CE: nel valorizzare il dettato del d.lgs. n. 18/1999 laddove designa il gestore quale soggetto che assicura “ la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l’attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione ” (articolo 3, comma 3) e, pertanto, quale soggetto partecipe della liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra ( handling ) costituente l’obiettivo specifico della direttiva europea e del decreto di recepimento a livello interno, la società odierna ricorrente denuncia come il Regolamento impugnato, contravvenendo a quanto previsto dalla normativa sopra citata, avrebbe ripristinato il precedente assetto monopolistico e, dunque, violato il principio di libera concorrenza, avendo introdotto, senza alcuna motivazione, la “centralizzazione” della infrastruttura del deposito carburante, escludendo pertanto i soggetti terzi che attualmente sono proprietari dei depositi medesimi (censura numerata in ricorso come 1);
ii) ulteriore profilo di violazione dell’invocato d.lgs. n. 18/1999: si contesta, nello specifico, la qualificazione – in termini di infrastruttura “centralizzata” – operata in via generale e astratta, senza l’espletamento di alcuna istruttoria sulla situazione concreta dello scalo aeroportuale in considerazione (al cui interno sussiste un deposito di proprietà di una società terza, che lo gestisce in forza di contratti di sub-concessione), in asserita violazione delle regole poste dall’art. 9 del medesimo d.lgs. n. 18/1999 sul piano delle previste condizioni e del delineato iter procedimentale, non essendo intervenuto il nulla-osta ovvero l’istanza promossa dalla società di gestione aeroportuale né essendo stato sentito il comitato degli utenti, nonché in asserito contrasto con la convenzione in essere tra la medesima ricorrente e lo stesso Ente resistente (richiedente il necessario accordo tra le parti per quanto concerne la previsione di adempimenti a carico della società concessionaria del servizio di gestione aeroportuale); sul punto lamenta altresì l’assoluta genericità della motivazione (come riportata nella Relazione illustrativa del gravato Regolamento) addotta a fondamento della prevista centralizzazione in via generalizzata (censura n. 2);
iii) ulteriore violazione del richiamato d.lgs. n. 18/1999, in combinato disposto con l’art. 705 cod. nav.: in proposito si deduce come le società aeroportuali siano tenute a garantire ed assicurare i necessari servizi a terra, non anche a fornirli direttamente ed in proprio, tenuto altresì conto che l’attività di gestione del deposito carburante richiede del personale che abbia una elevata professionalità e formazione nella materia attinente alla gestione e distribuzione del carburante (quali competente tecniche proprie delle società che sino ad oggi hanno gestito il servizio di rifornimento del carburante); sul punto si censura altresì l’onere economico imposto alla medesima ricorrente, conseguente al previsto acquisto e/o realizzazione del deposito di carburante avio da parte della società stessa in qualità di gestore aeroportuale (censura n. 3).
1.2. La società ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento degli atti impugnati.
2. L’intimato Ente Nazionale per l’Aviazione civile (Enac) si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a sostegno della ritenuta inammissibilità ed infondatezza delle censure mosse in ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 4 settembre 2023, preso atto della rinuncia alla sospensiva da parte della ricorrente è stato disposto il rinvio al merito alla pubblica udienza del 6 dicembre 2023, come riportato a verbale.
4. Successivamente si è costituita la società che allo stato attuale è titolare e gestore del deposito carburante avio ubicato nell’aeroporto interessato (a cui è stato altresì notificato il proposto ricorso), producendo una memoria recante la ricostruzione della disciplina di riferimento, nella quale ha rappresentato il proprio interesse (in qualità di operatore del settore) ad una sollecita definizione della vicenda al fine di poter operare nel relativo mercato in un quadro regolatorio certo, definito e stabile nel tempo.
5. Inoltre, ha proposto atto di intervento ad adiuvandum l’Associazione italiana gestori aeroporti (Assaeroporti) quale associazione rappresentativa delle società di gestione aeroportuale presenti sul territorio nazionale, al fine di sostenere le ragioni della ricorrente alla luce dei vizi denunciati, evidenziando in punto di fatto di aver preso parte alla procedura di consultazione con la presentazione (nell’interesse delle rappresentate società di gestione aeroportuale) delle osservazioni alla bozza di regolamento nei termini concessi.
6. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente e la resistente Enac hanno depositato rispettiva memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
6.1. La ricorrente ha altresì depositato memoria di replica.
7. All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023, nel corso della discussione orale il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità per carenza di interesse, come riportato a verbale.
7.1. All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta