TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-12-02, n. 201601734

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-12-02, n. 201601734
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201601734
Data del deposito : 2 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2016

N. 01734/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00795/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 795 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A G, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco D'Addario C.F. DDDFNC62S17D612L, R D C.F. DMNRCR55P12B832D, con domicilio eletto presso Francesco D'Addario in Firenze, via Fra' D. Buonvicini, 21;



contro

U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara in Persona del Prefetto Pro Tempore, Questura di Massa Carrara in Persona del Questore Pro Tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Pro Tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze in Persona del Ministro Pro Tempore, ugualmente rappresentati e difesi per legge;



per l'annullamento

- dei decreti del Prefetto della Provincia di Massa Carrara n. 58 in data 11.12.2008, n. 59 dell'11.12.2008, n. 60 in data 11.12.2008, n. 62 in data 11.12.2008, successivamente comunicati al ricorrente in data 11.03.2010 (con i quali si è rispettivamente disposto l'annullamento del decreto prefettizio di aspettativa n. 83 del 13.3.2008, il collocamento in aspettativa del ricorrente per infermità con emolumenti al 50 per cento dal 26.07.2006 al 25.01.2007 (complessivi mesi 6) e senza retribuzione dal 26.01.2007 al 31.10.2007; con trattamento economico 100 dal 1.11.2007 al 31.03.2008, con trattamento economico 100 dal 1.04.2008 al 13.05.2008); - - della lett. racc. A.R. prot. uscita 1.04.2010 n. 0007316 Classifica 38.04 estesa per il Prefetto di Massa Carrara dal Dir. Reggente Serv. Cont. e Fin. c/o la Prefettura di Massa Carrara con la quale si è invitato il ricorrente alla restituzione entro gg. 10 dalla sua ricezione della somma di € 5.225,47; - - del parere del Ministero dell'Interno di estremi incogniti al ricorrente citato nella racc. A.R. n. 0007316; della Circolare Min. Interno n. 333-A/9807.B.7 del 26.05.2008; della circolare Min. Interno n. 333/800/9817.B del 28.07.1982; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale pur se di estremi incogniti al ricorrente; del decreto prefettizio in data 13.03.2008 n. 83; della nota prot. 409 in data 22.09.2009 della Questura di Massa Carrara,

nonchè per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente a percepire il trattamento retributivo di riferimento in misura piena (al 100% e i corrispondenti emolumenti) nel periodo dall'1.02.2006 al 14.05.2008, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria sino al dì del percepimento.

Con i motivi aggiunti depositati in data 08/02/11 per l'annullamento della comunicazione in data 14/12/2010 della Questura di Massa Carra-ra prot. n. 583/U.A.C. - della nota fax del 28/12/2010 della Prefettura di Massa Carrara, della nota di correzione degli importi da corrispondere al ricorrente, e dello schema prospetto di contabilità degli arretrati 2006/2008, ad esse allegati; della nota n. 10890 del 20/5/2010 dell'U.T.G. Prefettura di Massa Carrara; della nota del 3/10/2010 prot. 432/U.A.C. del Questore di Massa Carrara; della nota prot. 333-G/I/Sett.3°/cont. del 15/10/2010 del Dir. Div. 1^ Dir. Centr. Risorse Umane del Ministero dell'Interno; della Circolare Min. Interno n. 333-A9807.B.7 del 26/5/2008; della relazione in data 14/12/2010 n. 333-A/U.C./GIUSTI-PP del Dir. Uff. Contenzioso II del Min. Interno; del rappor-to in data 8/11/2010 del Dr. Uff. Contenzioso II del Min. Interno

- nonché per l'accertamento e la declaratoriadel diritto del ricorrente a percepire il trattamento retributivo di riferimento in misura piena (al 100% dei corrispondenti emolumenti) nel periodo 26/7/2006 - 31/10/2007, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazio-ne monetaria sino al dì del percepimento;

e per la condanna delle P.A. intimate a corrispondere al ricorrente il corrispettivo trattamento, comprensivo degli interessi di legge e del danno derivante dal ritardo nell'adempimento.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara in Persona del Prefetto Pro Tempore e di Questura di Massa Carrara in Persona del Questore Pro Tempore e di Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Pro Tempore e di Ministero dell'Economia e delle Finanze in Persona del Ministro Pro Tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

*1- Il ricorrente, all’epoca Assistente Capo della Polizia di Stato, assunto nel 1983 e dal dicembre 1984 assegnato alla Polizia Stradale di Viareggio e poi in altre sedi, presentò istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lombalgia con lombosciatalgia acuta da sforzo e pregressa distorsione del rachide cervicale.

Nel luglio 2005 l’interessato è stato giudicato parzialmente idoneo al servizio, percependo metà dello stipendio dal gennaio 2006.

*2- Al ricorrente furono altresì diagnosticate altre patologie (spondiloartrosi lombosacrale e discopatia L4-L5 e L5-S1, ecc.) per le quali lo stesso richiese riconoscimento di dipendenza da cause di servizio e equo indennizzo. L’amministrazione oppose diniego per le suddette infermità. Con ricorso notificato in data 28/4/2006 il ricorrente impugnava il predetto diniego, nonché la sua dispensa dal servizio per fisica inabilità dal 31/8/2006.

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