TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-10-26, n. 202010923
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Testo completo
Pubblicato il 26/10/2020
N. 10923/2020 REG.PROV.COLL.
N. 06260/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6260 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Npl Securitisation Europe SPV S.r.l., J-Invest S.p.A, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissari Liquidatori della Cavarzere Produzioni Industriali, C W F, Pierluigi Ronzani, Riccardo Bonivento, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Inzitari, Michele Lucchini Guastalla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del silenzio rigetto del Ministero dello Sviluppo Economico e dei Commissari formatosi sull’istanza di accesso presentata il 3 giugno 2020 da NPL Europe, per il tramite del rappresentante J-Invest, agli atti della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 agosto 2020
- della nota prot. 178511 del 31 luglio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, Divisione Amministrazione Straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza, comunicata via PEC in pari data, contenente diniego all’istanza di accesso presentata il 3 giugno 2020 da NPL Europe, per il tramite del rappresentante J-Invest, agli atti della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cavarzere;
- del diniego dei Commissari rispetto alla medesima istanza di accesso, comunicato il 30 luglio 2020 per il tramite dell’Avv. Bruno Inzitari;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, allo stato non conosciuto;
E per il conseguente accertamento
del diritto delle ricorrenti di accedere alla documentazione richiesta con l’istanza;
Nonché’ per la condanna
del Ministero e dei Commissari a consentire l’accesso alla predetta documentazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2020 la dott.ssa E T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società NPL Securitisation Europe SPV S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, anche “NPL”), qualificandosi cessionaria di crediti ammessi al passivo della procedura di Amministrazione Straordinaria della Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. (“CPI”), ha presentato in data 3 giugno 2020 al Ministero dello Sviluppo Economico ed ai Commissari della predetta Cavarzere (posta in Amministrazione Straordinaria con DM del 23 dicembre 1983), tramite la propria rappresentante J-Invest S.p.A., istanza di accesso formulata ai sensi sia dell’art. 22 della legge n. 241/1990, sia dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ai seguenti documenti:
a) Statuto vigente della Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A.;
b) Libro soci aggiornato della Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A.
1.1. A supporto dell’istanza, formulata nella sopra detta qualità, ha affermato che i documenti in questione, non risultanti da verifiche effettuate presso i pubblici registri, sarebbero funzionali alla “ migliore gestione dei propri crediti ”, essendo “ evidente interesse del creditore di una società in Amministrazione Straordinaria conoscere le regole che disciplinano il funzionamento della società debitrice nonché i soggetti titolari delle partecipazioni sociali o di diritti sulle stesse ”.
2. Non avendo ricevuto riscontro nel termine di trenta giorni, con ricorso tempestivamente notificato e depositato entrambe le società hanno impugnato il rigetto formatosi per silentium sull’ istanza, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 nonché dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, invocandone l’annullamento oltre all’accertamento del proprio diritto