TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-09-20, n. 201809524

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-09-20, n. 201809524
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809524
Data del deposito : 20 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2018

N. 09524/2018 REG.PROV.COLL.

N. 12504/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12504 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
B L P, rappresentata e difesa dagli avv.ti G I e M P, con domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, piazza G. Mazzini n. 27;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

P P, rappresentata e difesa dagli avv.ti A C e S P, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Emanuele Filiberto n. 166;
E T, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo D’Antone e Enrico Bottone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Athena Lorizio in Roma, via Dora n. 1;

per l’annullamento

- quanto al ricorso introduttivo:

del Decreto Ministeriale n. 478 del 6 settembre 2016 nella parte in cui ha approvato la graduatoria finale per la specialità Canottaggio, Doppio, Pesi Leggeri donne, del concorso pubblico, per titoli, a 12 posti per l’accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco in qualità di atleta del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Fiamme Rosse del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, inserito nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno 8/9/2016 n. 1/33, pubblicato nella G.U. n. 73 del 13 settembre 2016;

dei verbali della Commissione esaminatrice relativi all’attribuzione dei punteggi alle candidate per la specialità Canottaggio, Doppio, Pesi Leggeri donne;

della comunicazione del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per gli Affari generali - Ufficio II° - Affari concorsuali e contenzioso 11/10/2016 prot. 7985, recante conferma delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice a P P, E T e alla ricorrente B L P;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché degli eventuali (non conosciuti) provvedimenti di assunzione delle candidate classificate al primo e secondo posto, ove esistenti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria di inefficacia dei contratti che siano stati - o che venissero eventualmente - stipulati tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile e le controinteressate P P e E T;

per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente

al risarcimento del danno in forma specifica mediante assunzione e stipulazione di contratto con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e/o al subentro in uno dei contratti stipulati con le controinteressate e per la conseguente condanna del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile a disporre tale risarcimento,

nonché, in via di estremo subordine, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente monetario, da quantificarsi nel corso del presente o in separato giudizio, e per la conseguente condanna del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile a disporre tale risarcimento.

- quanto ai motivi aggiunti depositati in data 26 gennaio 2017:

del decreto prot. 2745 del 23 novembre 2011 nella parte in cui ha disposto la nomina quali A V d F, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° dicembre 2016, di P P e E T;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, P P ed E T;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata E T;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 la dott.ssa A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 28 ottobre 2016 e depositato il successivo 15 novembre 2016, la ricorrente – in veste di partecipante al concorso, per titoli, indetto dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, a “ 12 posti per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco Fiamme Rosse ”, in quanto atleta di spicco a livello nazionale nel canottaggio, disciplina “ Doppio Pesi leggeri ” – impugna gli atti e i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, afferenti l’esito del concorso in trattazione.

In particolare, la ricorrente espone quanto segue:

- in relazione alla specialità del “ Canottaggio – Doppio – Pesi Leggeri ”, il bando prevedeva due soli posti;

- nella graduatoria in ultimo approvata, la predetta si classificava al terzo posto, con il punteggio di 39, a seguito delle controinteressate Paola Pizzolla e E T, posizionatesi rispettivamente al primo e al secondo posto con il punteggio di punti 40 e 39,4;

- tenuto conto della posizione assunta in graduatoria, in data 13 settembre 2016 presentava istanza di accesso agli atti;

- in riscontro a tale istanza, aveva modo di acquisire le domande di partecipazione delle controinteressate e i documenti ad esse allegati;

- in seguito alla disamina dei documenti in trattazione, i quali non davano conto, peraltro, dell’avvenuta verifica da parte del Ministero del possesso dei titoli dichiarati (ad eccezione della dichiarazione di atleta di interesse nazionale relativa alla predetta), aveva conferma che la Commissione esaminatrice era incorsa in errori di valutazione e, pertanto, il successivo 23 settembre 2016 presentava un istanza di riesame in via di autotutela dei punteggi attribuiti, la quale sfociava nel riscontro negativo dell’Amministrazione di cui alla nota dell’11 ottobre 2016.

Avverso gli atti e i provvedimenti afferenti alla su indicata procedura concorsuale la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

I.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 13/4/2015 N. 61, DEL BANDO DI CONCORSO (SEGNATAMENTE, ARTT. 2, 4 E 5) E DELL’

ALLEGATO

2 AL BANDO MEDESIMO – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTE TRAVISAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA, atteso che all’atleta E T sono stati attribuiti quattro punti in più di quelli spettanti in ragione del rilievo che il titolo conseguito da quest’ultima nel Campionato Italiano di Fondo di Pisa “avrebbe potuto (al più) rientrare nella tabella 1.6. relativa ai Campionati Italiani Assoluti”, con conseguente attribuzione del punteggio massimo di 12 punti (e non 16, come, invece, riconosciuti), mentre solo uno dei titoli della controinteressata P – e, in particolare, quello concernente il primo posto al Campionato italiano di categoria - era utilmente valutabile, con l’ulteriore aggiunta che alla già menzionata P sono stati computati punti relativi a titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione (e, in particolare, n. 15 punti per la partecipazione al Campionato mondiale, n. 12 punti per campione italiano assoluto e n. 2 punti per componente squadra nazionale assoluta, senza, peraltro, trascurare che gli indicati 15 punti non potevano essere computati, tenuto conto che << deve ritenersi che il punteggio si riferisca alla World Championship di Aiguebelette del 29.8.2015, competizione nella quale l’atleta è stata convocata come generica “riserva Pesi Leggeri”…, non come riserva per l’armo del “Doppio Pesi Leggeri” che è la disciplina presa in considerazione nel concorso di cui è causa;
comunque non ha gareggiato
>>). In sintesi, risulta evidente che la predetta “ avrebbe dovuto risultare prima graduata ”.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 13/4/2015 N. 61, DEL BANDO DI CONCORSO (SEGNATAMENTE ARTT. 2, 4 E 5) E DELL’

ALLEGATO

2 AL BANDO MEDESIMO – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTE TRAVISAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA, per mancata sommatoria a suo favore dei punteggi spettanti per la finale (14) e la partecipazione (8) al Campionato mondiale di Categoria di Plovdiv e, dunque, per l’avvenuta attribuzione, in relazione a tale campionato, di soli 14 punti, anziché 22.

III. INEFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E DEGLI EVENTUALI CONTRATTI CHE SIANO STATI STIPULATI TRA IL MINISTERO DELL’INTERNO E LE CONTROINTERESSATE PAOLA PIAZZOLLA E ELEONORA TRIVELLA.

Con atto depositato in data 25 novembre 2016 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – i successivi 7 dicembre 2016 e 10 dicembre 2016 – ha prodotto documenti, tra cui una relazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco datata 28 novembre 2016, atta a confutare i motivi di diritto formulati.

Con atto depositato in data 23 novembre 2016 si è, altresì, costituita la controinteressata P P, la quale – in data 9 dicembre 2016 – ha prodotto una memoria, corredata da allegati, con cui, dopo avere precisato la corretta indicazione nella propria domanda di partecipazione di tutti i titoli posseduti, ha confutato i rilievi della ricorrente in ordine al punteggio alla predetta attribuito di 15 punti per la partecipazione al Campionato del Mondo Assoluto di Aiguebelette del 2015 nonché affermato che la Commissione, ove avesse operato nei termini indicati nell’atto introduttivo del giudizio circa il cumulo dei punti attribuiti per la qualità di finalista e per la partecipazione ad una competizione, avrebbe certamente errato.

Con atto depositato in data 2 dicembre 2016 si è, poi, costituita la controinteressata E T, la quale – il successivo 9 dicembre 2016 – ha prodotto una memoria, i cui contenuti risultano primariamente volti a supportare le censure già formulate dalla ricorrente nei confronti del punteggio attribuito alla P, prima classificata, ovvero a sostenere l’erroneità del punteggio da quest’ultima conseguito, con evidenza, peraltro, dell’idoneità dell’erroneità de qua a determinare il conseguimento da parte della ricorrente del bene della vita perseguito (rectius: una posizione utile in graduatoria). Nel prosieguo, la controinteressata T ha affermato la correttezza del punteggio dalla medesima conseguito sulla base del rilievo che “ il campionato italiano di fondo di Pisa non può che essere qualificato alla stregua di un campionato italiano di categoria ” e, ancora, dell’abnormità a cui condurrebbe la sommatoria dei punteggi rispettivamente previsti per il raggiungimento della finale (14) e per la partecipazione al campionato (8), con ulteriore eccezione dell’inammissibilità per carenza di interesse della censura in trattazione per omessa tempestiva impugnazione dell’art. 4 del bando di gara.

2. A seguito del deposito di documenti in data 7 dicembre 2016, il successivo 26 gennaio 2017 la ricorrente ha prodotto “motivi aggiunti” per l’annullamento del decreto 23 dicembre 2016, prot. n. 2745, nella parte in cui ha disposto la nomina delle controinteressate quali A V d F. A tali fini la ricorrente denuncia l’invalidità in via derivata degli ulteriori provvedimenti gravati, con pedissequa, integrale riproposizione dei motivi di diritto già formulati.

3. Il successivo 31 gennaio 2017 la controinteressata E T ha depositato “ricorso incidentale”, precipuamente diretto a “ rilevare l’illegittimità in parte qua del d.m. n. 478 del 6 settembre 2016, ossia nella parte in cui ha approvato i giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice con riguardo all’atleta P ”, collocatasi al primo posto della graduatoria, “ e, in via subordinata, anche i giudizi espressi nei confronti ” della predetta.

A tali fini la ricorrente incidentale deduce i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.M. 13

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