TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-06-19, n. 201900843
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Pubblicato il 19/06/2019
N. 00843/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2015, proposto da:
N S, L F D P, I S M, G C, F M, G Z, G O, I P, rappresentati e difesi dagli avvocati U O e M L, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Dante, 201;
contro
Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero dell’economia e delle finanze, Avvocatura generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, non costituita in giudizio;
nei confronti
C B, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto alla corresponsione dei compensi professionali senza le decurtazioni e limitazioni previste dall’art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, con conseguente condanna, anche in forma generica, delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Avvocatura generale dello Stato;
Vista la nota del 17.5.2019 con la quale i ricorrenti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 per le parti i difensori avv. U O e avv. dello Stato Gianno De Bellis;
Rilevato che i ricorrenti con nota depositata in data 17.5.2019 hanno dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del presente ricorso;
Ritenuto che ciò determina la declaratoria d’improcedibilità del ricorso stesso;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della peculiarità della controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite;