TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-03-08, n. 202100213

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2021-03-08, n. 202100213
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100213
Data del deposito : 8 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2021

N. 00213/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00876/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 876 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare non costituito in giudizio;

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Direttore Generale Ammiraglio di Squadra P L R, M_D GMIL RE2020160375060 del 05/10/2020 che decretava la perdita del grado per rimozione all'esito di procedimento disciplinare del Primo Maresciallo dell'Esercito Italiano -OMISSIS-, dalla quale derivava la cessazione del rapporto d'impiego con l'Amministrazione e l'iscrizione d'ufficio del -OMISSIS- nel ruolo dei militari di Truppa dell'Esercito Italiano senza alcun grado (Soldato) ai sensi degli articoli 861, comma 3;
923, comma 1, lett. i) e 3 del Codice dell'Ordinamento Militare

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che nella specie sussistono e condizioni per farsi luogo alla definizione della causa a mezzo di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I.- Il Primo Maresciallo dell’Esercito -OMISSIS- veniva sottoposto a procedimento penale per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ( art. 73 commi 4 e 5 del DPR n. 309/90 ), all’esito del quale il Tribunale di Ferrara emetteva sentenza penale di condanna ( a mezzo del rito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per il titolo di cui sopra, ad un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa, sentenza divenuta irrevocabile .

L’Amministrazione militare di appartenenza, venuta a conoscenza della predetta sentenza penale di condanna attivava nei confronti del sottufficiale una inchiesta formale disciplinare avente come addebiti i fatti oggetto di rilevanza penale e cioè l’essere stato trovato in possesso a seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione di un quantitativo di sostanze stupefacenti suddiviso in varie bustine oltre a strumenti utilizzati per la pesatura e il confezionamento di tale sostanze .

All’esito dell’inchiesta la Commissione di disciplina accertava la responsabilità disciplinare e riteneva il primo maresciallo -OMISSIS- “non meritevole di conservare il grado”.

Quindi con provvedimento del DIPERMIL del 5/10/2020 è stata inflitta al predetto sottufficiale la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione all’esito, appunto, del suindicato del procedimento .

L’interessato ha impugnato tale provvedimento espulsivo, deducendo , con un unico, articolato motivo, le censure di eccesso di potere per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzionalità .

Si è costituito per resistere l’intimato Ministero della Difesa

II.- Tanto premesso, le doglianze dedotte a sostegno del proposto gravame non appaiono meritevoli di positivo apprezzamento.

Com’è noto , per consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione dell’amministrazione resa in ordine alla gravità dei fatti addebitati disciplinarmente ha natura discrezionale , il che limita il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti sanzionatori disciplinari alle ipotesi di irrazionalità, illogicità, travisamento dei fatti e non proporzionalità ( Cons Stato III Sez n. 6150/2020;
Sez. VI n. 185872017;Sez. III n. 1537/2015 )

Ebbene, l’impugnata sanzione non soffre affatto dei sopra indicati vizi, pure dedotti a suo carico dalla parte ricorrente.

Invero, i fatti posti a fondamento dell’irrogata sanzione sono quelli fatti oggetto di condanna penale che , appare utile ricordarlo, anche resa con il rito ex art. 444 c.p.p. fanno stato in quanto alla loro esistenza fisica e per l’essere stati commessi dall’imputato e non v’è dubbio che essi assumono una valenza di notevolissima gravità per il reato contestato e accertato, rivelatore di una condotta antisociale e riprovevole ancor più commendevole avuto riguardo allo status di militare e al grado ricoperto .

Siamo in presenza di fatti assolutamente incompatibili con la funzione propria dell’appartenente alle Forze Armate chiamate a combattere eventi e fenomeni di quello riscontrato posto a carico del maresciallo -OMISSIS- e che giustificano ampiamente e legittimamente la cesura del rapporto di servizio tra l’Amministrazione e il sottoposto militare, appunto con l’adottata sanzione espulsiva

Sicchè anche sotto il profilo del rapporto tra comportamento illecito e tipo di sanzione, quella della perdita del grado appare perfettamente calibrata sulla notevole gravità dei fatti contestati e accertati per i quali non era ragionevolmente possibile addivenire ad un sanzione di carattere meno grave e/o diversa da quella applicata .

E’ il caso di aggiungere che l’Amministrazione procedente si è fatta carico di dare adeguata contezza degli addebiti mossi, della loro gravità e della ragionevolezza dell’irrogata sanzione, a mezzo di una adeguata dettagliata motivazione. Che funge da legittimo supporto alla determinazione negativamente assunta nei confronti del ricorrente

In forza delle suesposte considerazioni il ricorso, in quanto infondato, va respinto.

Nondimeno, la peculiarità della vicenda all’esame induce alla compensazione delle spese di causa tra le parti.

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