TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-09-24, n. 201409966
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N. 09966/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05395/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5395 del 2014, proposto da
MARAFINI ERMANNA elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 70 presso lo studio dell’avv. P P che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AMBASCIATA D’ITALIA A TOKYO, in persona dell’Ambasciatore p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
nei confronti di
SIMONCELLI MARCO – non costituito in giudizio
per l'annullamento
dei seguenti atti:
a) provvedimento prot. n. 127/14 del 16 gennaio 2014 con cui l’Ambasciata d’Italia a Tokyo ha respinto la richiesta di rinnovo del passaporto presentata dalla ricorrente;
b) nota della Questura di Roma prot. n. 530560/2013/22B/C2 del 27/08/2013;
c) silenzio-rigetto in ordine al ricorso gerarchico presentato al Ministero degli Esteri il 4 febbraio 2014,
per la declaratoria del diritto della ricorrente al rinnovo del passaporto
e per la condanna del Ministero degli Esteri al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri e dell’Ambasciata d'Italia a Tokio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 5 aprile 2014 e depositato il 23 aprile 2014 M E ha impugnato il provvedimento prot. n. 127/14 del 16 gennaio 2014, con cui l’Ambasciata d’Italia a Tokyo ha respinto la richiesta di rinnovo del passaporto presentata dalla ricorrente, la nota della Questura di Roma prot. n. 530560/2013/22B/C2 del 27/08/2013 e il silenzio-rigetto in ordine al ricorso gerarchico presentato al Ministero degli Esteri il 4 febbraio 2014 ed ha chiesto la declaratoria del diritto al rinnovo del passaporto e la condanna del Ministero degli Esteri al risarcimento dei danni.
Il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 10 maggio 2014, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica dell’8 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto in prosieguo specificato.
M E impugna il provvedimento prot. n. 127/14 del 16 gennaio 2014, con cui l’Ambasciata d’Italia a Tokyo ha respinto la richiesta di rinnovo del passaporto presentata dalla ricorrente, la nota della Questura di Roma prot. n. 530560/2013/22B/C2 del 27/08/2013 e il silenzio-rigetto in ordine al ricorso gerarchico presentato al Ministero degli Esteri il 4 febbraio 2014, e chiede la declaratoria del diritto al rinnovo del passaporto e la condanna del Ministero degli Esteri al risarcimento dei danni.
Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 12 l. n. 1185/67 in quanto l’amministrazione avrebbe negato il rinnovo del passaporto sulla base di un’errata interpretazione della norma in esame e, in particolare, di un’indebita assimilazione tra obbligo alimentare (la cui violazione è prevista dalla disposizione richiamata quale causa ostativa al rilascio del documento) e obbligo di mantenimento.
Il motivo è fondato.
Dall’esame del provvedimento prot. n. 127/14 del 16 gennaio 2014 e della, ivi richiamata, nota della Questura di Roma prot. n. 530560/2013/22B/C2 del 27/08/2013 (quest’ultima non presente nel fascicolo ma il cui contenuto è riportato nell’“appunto per il Gabinetto del Ministro” depositato dall’amministrazione resistente il 27/05/14) emerge che l’Ambasciata d’Italia a Tokyo ha negato il rinnovo del passaporto in quanto la ricorrente non avrebbe fornito prova dell’effettivo adempimento dell’obbligo concernente l’assegno di mantenimento disposto in favore del coniuge separato Simoncelli Marco dal Tribunale di Roma con l’ordinanza presidenziale del 27/05/2009 e con la sentenza n. 22897 dell’08/11/13 richiamando, a tal fine, il disposto di cui all’art. 12 comma 2° l. n. 1185/1967.
L’opzione ermeneutica seguita dall’amministrazione non può essere condivisa.
L’art. 12 comma 2 l. n. 1185/1967 prevede che il passaporto debba essere ritirato e, quindi, non possa essere rilasciato né rinnovato “quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dello adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato”.
Premesso che con provvedimento del 3 luglio 2013 il giudice tutelare ha autorizzato la ricorrente a chiedere il rinnovo del passaporto e che è pacifico l’adempimento – da parte della Marafini - dell’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, il Tribunale ritiene che la tesi posta dall’amministrazione a fondamento del gravato diniego sia frutto di un’interpretazione analogica non ammissibile nella presente fattispecie.
Ed, infatti, le cause ostative al rilascio del passaporto, previste dall'art. 12 l. n. 1185/1967, debbono essere ritenute di stretta interpretazione in quanto costituiscono eccezioni al principio generale che tutela la libertà di circolazione del cittadino garantito dall’art. 16 comma 2° della Costituzione;da ciò consegue l’inapplicabilità dell’analogia nella presente fattispecie in ossequio a quanto previsto dall’art. 14 delle preleggi.
In quest’ottica il disposto dell’art. 12 comma 2 l. n. 1185/67, allorchè richiama, quale causa ostativa al rilascio del passaporto, il mancato rispetto degli obblighi alimentari non può essere esteso all’ipotesi di violazione degli obblighi di mantenimento previsti in sede di separazione.
Ed, infatti, l’obbligo alimentare e l’obbligo di mantenimento sono istituti nettamente distinti quanto a “ratio” e disciplina legislativa.
In particolare, l’obbligo alimentare è commisurato allo stato di bisogno, è posto a carico di una serie di persone legate da vicolo di parentela o affinità con il destinatario (si vedano gli artt. 433 e ss. c.c.), prevede il concorso degli obbligati, può essere assolto anche “accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto” (art. 443 c.c.) e dipende anche dalle condizioni economiche di chi somministra e riceve gli alimenti (art. 440 c.c.);l’obbligo di mantenimento, invece, è previsto a carico del coniuge separato e solo a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è determinato “in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato” (art. 156 c.c.) ed ha contenuto sicuramente diverso dall’obbligo alimentare come si evince espressamente dall’art. 156 comma 3 c.c. che, a prescindere dall’esistenza dei requisiti richiesti per l’assegno di mantenimento, prevede che, in ogni caso, “resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c.”.
La netta differenza tra gli istituti in esame impedisce, pertanto, di ritenere che la preclusione al rilascio del passaporto, prevista dall’art. 12 comma 2° l. n. 1185/67 per l’inadempimento degli obblighi alimentari, sia estensibile alla violazione dell’obbligo di mantenimento previsto in sede di separazione.
La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento della domanda caducatoria (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento del provvedimento prot. n. 127/14 del 16 gennaio 2014 emesso dall’Ambasciata, unico, tra gli atti impugnati, lesivo dell’interesse della ricorrente.
Deve, altresì, essere accolta la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria del diritto al rinnovo e al rilascio del passaporto, fatta salva l’esistenza di elementi ostativi diversi da quelli riportati nel gravato provvedimento di diniego, in quanto tale pronuncia è consentita nel presente giudizio dal momento che la materia oggetto di causa (“provvedimenti in materia di passaporti”) rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come stabilito dall’art. 133 lettera u) d. lgs. n. 104/2010;deve, pertanto, essere emessa la declaratoria di cui al dispositivo.
Va, infine, respinta la domanda risarcitoria non avendo la ricorrente fornito la prova del pregiudizio patrimoniale dedotto (del tutto generica è la documentazione allegata alla memoria depositata il 6 giugno 2014) e conseguente al provvedimento del 16 gennaio 2014 e ciò anche in relazione alla tutela di merito prontamente accordata con la presente sentenza.
La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;