TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-10-14, n. 202400316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-10-14, n. 202400316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400316
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 00316/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00062/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2024, proposto da La Vida Medical s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Molise, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza e Sviluppo Italia Molise s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;

per l'annullamento

- della Determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 6672 del 30.12.2023, successivamente comunicata, avente ad oggetto: “POR

FESR FSE

2014-2020 -Azione 1.1.1. Avviso pubblico Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi - Procedura di attivazione n. 11254 - Annullamento ammissione alle agevolazioni e revoca del contributo. Soggetto proponente La Vida medical srl - ID

MOSEM

18009MP000000009”;

-della nota prot. n. 0072756/2023 dell''8.11.2023 e relativi allegati, emessa dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Isernia della Guardia di Finanza, avente ad oggetto “Por Fesr Fse 2014 - 2020 – Azione 1.1.1. Avviso pubblico Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi - Procedura di attivazione prat. n. 11254 - concessione agevolazioni soggetto proponente La Vida Medical srl di Termoli (CB) - cup d39e19000670007. Revoca del contributo per il mancato rispetto delle condizioni previste dall''Avviso”;

- delle note prot. nn. 0054628/2023 del 22.8.2023 e 0050908/2023 del 2.8.2023, con le quali il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Isernia della Guardia di Finanza aveva chiesto alla Regione Molise e alla società ricorrente informazioni e documenti in ordine all’erogazione del finanziamento oggetto di causa;

- di ogni ulteriore atto preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso, ivi compresi, se ed in quanto necessario: il parere di Sviluppo Italia Molise s.p.a. prot. n. 1614/2023 del 3.10.2023;
la nota del Dirigente del Servizio di Supporto all''Autorità di Gestione del POR PESR PSE in materia di Aiuti della regione Molise, prot. n. 162665/2023 del 24.10.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Nicola Gaviano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che nella fattispecie si rinvengono i presupposti per la redazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod.proc.amm.;

Considerato che la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto, innanzitutto:

- oggetto essenziale di causa è un provvedimento di ritiro di contributi espressamente basato sulla “ insussistenza originaria dei requisiti di ammissibilità all’agevolazione concessa, con particolare riferimento alla posizione del partner Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ”;

- l’accertamento della suddetta “ insussistenza originaria dei requisiti di ammissibilità all’agevolazione ” ha indotto, quindi, l’Amministrazione ad annullare sia l’ammissione della società, quale capofila di Associazione di scopo, alle agevolazioni in questione, sia la concessione del relativo contributo a fondo perduto, sia tutti gli atti di erogazione successivi (acconto, s.a.l.);

Rilevato, pertanto, che il provvedimento in contestazione, nell’imputare all’aggregazione (A.T.S.) tra la società ricorrente e l’Università di Pisa la mancanza, da parte di questa seconda, di una propria unità locale nella Regione Molise, come pure la sua omessa apertura successiva, in pretesa aderenza ai disposti dell’art. 4, commi 2 e 3, dell’Avviso pubblico, si sostanzia in un atto di autotutela assunto per ragioni di (il)legittimità del provvedimento di attribuzione del beneficio derivanti da una -supposta- mancanza di un requisito di ammissibilità dell’agevolazione di cui si tratta, con la conseguenza che l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale deve essere disattesa;

Osservato, difatti, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice in tema di finanziamenti pubblici: “a ) le relative controversie sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, laddove esse riguardino l'annullamento del provvedimento di attribuzione del beneficio per vizi di legittimità o la revoca dello stesso per contrasto con l'interesse pubblico, in relazione ai quali la posizione giuridica del beneficiario è qualificabile come interesse legittimo, in quanto spetta alla pubblica amministrazione il potere di riconoscere il contributo sulla base di una valutazione dell'interesse pubblico e previo apprezzamento discrezionale dell'an, del quid e del quomodo dell'erogazione;
b) al contrario, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che non involgono aspetti di ponderazione o comparazione tra interessi pubblici o di riconsiderazione dell'interesse del privato rispetto ai primi, come allorchè la controversia abbia ad oggetto la concreta erogazione del contributo o il ritiro disposto dalla p.a. per inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario, senza che siano ravvisabili margini di discrezionalità nell'apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all'erogazione o al recupero
” (Cassazione civile sez. un., 10/11/2020, n. 25213, con ulteriori richiami giurisprudenziali;
si veda analogamente anche C.d.S., VII, 19 gennaio 2023, n. 664);

Ritenuto, quanto al merito di causa, che il ricorso si manifesta fondato per assorbenti ragioni di ordine sostanziale riconducibili all’erroneità dell’interpretazione regionale della lex specialis della procedura di cui si tratta, interpretazione la cui censurabilità il Tribunale ha già anticipato in fase cautelare con la propria ordinanza n. 46/2024, così motivata:

Considerato che le censure poste a base del ricorso si presentano assistite dal requisito del fumus boni iuris per le seguenti ragioni:

- l’art. 4, comma 1, dell’Avviso pubblico, nell’ambito della individuazione dei soggetti legittimati alla partecipazione alla procedura, distingueva specificamente le “imprese” rispetto agli “organismi di ricerca”, e il comma 3 dello stesso articolo era sufficientemente chiaro nel distinguere le prescrizioni riguardanti le due diverse entità stabilendo, in particolare, che: “... tutte le Imprese appartenenti all’aggregazione, pena la decadenza dai benefici, devono dimostrare il possesso di un’unità operativa sul territorio della regione Molise”;

- l’art. 2, comma 1 lett. b) dell’Avviso, nel definire gli organismi di ricerca come: “un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze”, lungi dal precludere agli “organismi di ricerca”, pur rimanendo tali, di svolgere nel contempo anche un’attività economica, annetteva a tale eventualità la sola necessità di applicare, nella bisogna, una specifica contabilità separata, senza prevedere quindi alcuna conseguenza in merito al tema dell’allocazione di una sede operativa in Molise (punto che restava regolato, pertanto, dal solo già indicato art.

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