TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-07-24, n. 202400261
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Testo completo
Pubblicato il 24/07/2024
N. 00261/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2024, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 333/ISP/II/Sez. Mobilità/232907 emesso dal Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia Servizio Ispettori in data 22.04.2024, e notificato il 26.04.2024, con cui veniva negata l’assegnazione temporanea al Sig. -OMISSIS- presso gli Uffici di Polizia di Stato della provincia di Cagliari, ex. art. 42- bis del D.Lgs. 151/2001;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito per il Ministero intimato l’Avvocato distrettuale dello Stato i difensori come specificato nel verbale; Sentito il Ministero stesso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 20 giugno 2024, il ricorrente, Vice Ispettore della Polizia di Stato presso la 4 ^ Zona Polizia di Frontiera Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige, Settore Polizia di Frontiera di Trieste, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza gli ha denegato l’invocata assegnazione temporanea ex art. 42- bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 presso un Ufficio nell’ambito della provincia di Cagliari, ai fini di accudire la figlia minore, nata il 23 ottobre 2021.
La domanda azionata è affidata ai seguenti motivi di diritto:
1. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 07.08.1990”, con cui l’interessato denuncia, in estrema sintesi, la genericità che, a suo avviso, affligge la motivazione su cui poggia il diniego gravato.
2. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.42 bis