TAR Palermo, sez. III, sentenza 2011-12-28, n. 201102459

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2011-12-28, n. 201102459
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201102459
Data del deposito : 28 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01137/2011 REG.RIC.

N. 02459/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01137/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2011 proposto da C G e B S, rappresentati e difesi dall’Avv. D F con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. V D L in Palermo, via Rodi, n. 1;

contro

- il Comune di Licata, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. M B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. R C in Palermo, via Notarbartolo, n. 5
- il Commissario straordinario pro tempore con i poteri del Consiglio comunale di Licata, non costituito in giudizio;
- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;
- l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;

nei confronti di

Vulcano Società Cooperativa Edilizia a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Licata n. 59 del 2 agosto 2005, avente ad oggetto «Individuazione aree per la localizzazione di programmi costruttivi»;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Licata n. 79 del 28.11.2007, avente ad oggetto «Approvazione programma costruttivo per la realizzazione di n. 42 alloggi – Cooperativa Vulcano»;

- della deliberazione adottata dal Commissario straordinario coni poteri del Consiglio comunale n. 20 del giorno 8 marzo 2011 avente ad oggetto «Approvazione programma costruttivo per la realizzazione di n. 42 alloggi Cooperativa Vulcano»;

- della nota del Comune di Licata emessa in data 24 marzo 2011 (prot. n. 13176) avente ad oggetto «Comunicazione di diffida a non eseguire i lavori di ristrutturazione di cui alla d.i.a. prot. n. 3624 del 26 gennaio 2011»;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali.


Visti il ricorso e di relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Licata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Vista l’ordinanza n. 454/2011 con cui è stata disposta la fissazione dell’odierna udienza pubblica;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il referendario dott. G L G;

Uditi all’udienza pubblica del 2 dicembre 2011 l’Avv. D. F per la parte ricorrente;
l’Avv. F. T, su delega dell'Avv. M. B, per il Comune di Licata;
l'Avvocato dello Stato G. T per l’Amministrazione regionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 6 maggio 2011 e depositato il seguente 20 maggio, i ricorrenti, proprietari di due immobili siti in Licata, via Accursio, per i quali hanno comunicato, a mezzo d.i.a., l’intendimento di svolgere taluni lavori di ristrutturazione, hanno impugnato - chiedendone l’annullamento, vinte le spese - la nota del 24 marzo 2011 con il Comune ha diffidato detti ricorrenti a non eseguire i lavori dedotti nella d.i.a. poiché in asserito in contrasto con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 79/2007 e n. 20/2008.

Congiuntamente a tale provvedimento essi hanno impugnato gli atti presupposti (di natura pianificatoria) sulla base dei quali il Comune ha negato l’assenso alla realizzazione dei lavori.

2. Il ricorso si articola in undici motivi di censura con cui si deducono i seguenti vizi:

( con riferimento alla deliberazione n. 79/2007 ed alla diffida del 28.3.2011 )

1) Mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;
violazione e falsa applicazione dell’art. 76 della l. n. 241/1990, dell’art. 8 della l.r. n. 10/1991 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001;

2) Mancata comunicazione della deliberazione n. 79/2007 ai sensi dell’art. 17 d.P.R. n. 327/21001, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 327/2001, violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 143 c.p.c. e dell’art. 6 della l. n. 470/1988;
violazione e falsa applicazione della Convenzione dell’Aja del 1965 (resa esecutiva con l. 6 febbraio 1981, n. 42) in materia di notifica di atti a soggetti italiani residenti negli Stati Uniti d’America;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della l. n. 457/1978, violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 143 c.p.c. e dell’art. 6 della l. n. 470/1988;
violazione e falsa applicazione della Convenzione dell’Aja del 1965 (resa esecutiva con l. 6 febbraio 1981, n. 42) in materia di notifica di atti a soggetti italiani residenti negli Stati Uniti d’America, eccesso di potere sotto diversi profili;

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l.r. n. 25/1997, eccesso di potere e difetto di motivazione;

( con riferimento alla deliberazione n. 59 /2005 )

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della l.r. n. 1/986 in relazione all’art. 2 l.r. n. 86/1981;
violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.r. n. 25/1997, eccesso di potere per mancanza di motivazione, travisamento dei fatti e per mancanza di istruttoria;

- ( in relazione alla deliberazione n. 20/2011 e alla diffida a non eseguire i lavori notificata il 28.3.2011 )

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, art. 8 della l.r. n. 10/1991 e dell’art. 11 d.P.R. n. 327/2001;
violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 143 c.p.c. e dell’art. 6 della l. n. 470/1988;
violazione e falsa applicazione della Convenzione dell’Aja del 1965 (resa esecutiva con l. 6 febbraio 1981, n. 42) in materia di notifica di atti a soggetti italiani residenti negli Stati Uniti d’America;

7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 327/2001;
violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 143 c.p.c. e dell’art. 6 della l. n. 470/1988;
violazione e falsa applicazione della Convenzione dell’Aja del 1965 (resa esecutiva con l. 6 febbraio 1981, n. 42) in materia di notifica di atti a soggetti italiani residenti negli Stati Uniti d’America;
violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l. n. 69/2009;

8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 143 c.p.c. e dell’art. 6 della l. n. 470/1988;
violazione e falsa applicazione della Convenzione dell’Aja del 1965 (resa esecutiva con l. 6 febbraio 1981, n. 42) in materia di notifica di atti a soggetti italiani residenti negli Stati Uniti d’America, eccesso di potere sotto diversi profili;

9) Mancato accertamento delle condizioni igienico sanitarie inadeguate e/o insufficienti e delle condizioni statiche cattive di cui alla delibera n. 59/2005, eccesso di potere, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria;

10) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere, difetto di istruttoria, ingiustizia grave e manifesta, contraddittorietà estrinseca ed intrinseca;

11) Illegittimità della diffida a non eseguire i lavori notificata in data 28.3.2011 per vizi propri e per vizi degli atti presupposti.

3. Si sono costituiti in giudizio l’intimata Amministrazione regionale ed il Comune di Licata. La prima ha sottolineato la ritenuta sua estraneità al giudizio e, dunque, ha chiesto disporsi l’estromissione dallo stesso, mentre il Comune di Licata ha concluso, previa formulazione di talune eccezioni in rito, per la reiezione del ricorso nel merito.

4. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2011, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

5. Va preliminarmente rilevata l’estraneità al giudizio dell’Amministrazione regionale considerato che la controversia involge provvedimenti imputabili unicamente al Comune di Licata, per cui ne va disposta la relativa estromissione.

6. Il ricorso, come detto, muove dalle censure mosse avverso la diffida a non eseguire i lavori per estendersi a tutti i provvedimenti presupposti, aventi tutti natura pianificatoria.

Ed invero, in relazione a tale diffida i ricorrenti sostengono che la stessa si porrebbe in contrasto con le precedenti determinazioni dell’Amministrazione con le quali era stato chiesto il versamento degli oneri concessori per l’esecuzione dell’intervento.

Fermo quanto di seguito si vedrà per i vizi di natura derivata, va ritenuto che alla mera richiesta di versamento degli oneri non possa essere attribuito un significato implicito di valutazione positiva della d.i.a., seppur idonea a generare uno specifico affidamento, sicché detta circostanza risulta irrilevante ai fini della valutazione della (il)legittimità della diffida.

Detta diffida non doveva neppure essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, istituto, questo, estraneo al sistema della d.i.a. ( cfr ., quanto alla disciplina di carattere generale, l’art. 19 della l. n. 241 del 1990, vigente al momento in cui la stessa è stata inoltrata al Comune, nonché l’art. 23, comma 6, del d. P.R. n. 380/2001), di guisa che la relativa doglianza si appalesa infondata.

7. Può adesso passarsi all’esame delle censure che involgono gli atti presupposti.

8. In relazione alla deliberazione n. 79/2007 va rilevata l’inammissibilità dell’impugnativa considerato che il programma costruttivo per la realizzazione di n. 42 alloggi da parte della Coop. Vulcano, già oggetto della deliberazione n. 79/2007, risulta ri-approvato con deliberazione commissariale n. 20/2011 al fine di garantire proprio di diritti di partecipazione dei soggetti incisi dalla procedura espropriativa.

Tale ultima deliberazione è stata legittimamente comunicata ai sensi dell’art. 17 d.P.R. n. 327/2001 successivamente alla sua adozione, e la stessa non costituiva oggetto di obblighi comunicativi né preliminari né successivi nei confronti del dante causa dei ricorrenti, ormai del tutto estraneo all’attività amministrativa in questione.

Quanto all’asserita violazione, sempre con riferimento alla deliberazione n. 20/2011, dell’art. 32, comma 5, della l. n. 69 del 2009 (ai sensi del quale «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio»), va rilevata l’infondatezza della doglianza stante l’inapplicabilità della stessa invocata disposizione nell’ambito della Regione Siciliana anteriormente all’entrata in vigore della l.r. n. 5/2011, disciplina, questa, che ne ha disposto il suo (successivo) richiamo in ambito regionale ( cfr . art. 12, comma 2, il quale stabilisce che « 2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale»).

Quanto al contenuto delle deliberazioni n. 59/2005 (di localizzazione dell’area comprendente gli immobili dei ricorrenti) e n. 20/2011 (di riapprovazione del piano), le censure svolte devono essere esaminate avendo riguardo alla natura delle medesime deliberazioni.

Ed invero, quanto alla localizzazione - deliberazione n. 59/2005, rispetto alla cui impugnativa può prescindersi dall’eccezione di tardività sollevata dal Comune stante l’infondatezza delle censure di parte ricorrente- , la relativa scelta urbanistica risponde ad esigenze di natura meramente programmatoria inidonee ad incidere effettivamente sulla sfera giuridica soggettiva proprietaria. Né la natura ampiamente discrezionale dell’attività programmatoria complessivamente intesa consente di ritenere fondato il dedotto vizio di motivazione, e ciò sia sotto il profilo della comparazione dell’interesse pubblico-privato sia con riferimento alla elencazione (non prescritta da alcuna disposizione di legge) degli immobili interessati alla futura pianificazione.

Quanto alla deliberazione n. 20/2011, il piano costruttivo può prescindere dallo svolgimento di una puntuale istruttoria circa i presupposti inerenti alla situazione territoriale che, in tesi, sarebbero essenziali alla sua adozione, né può ritenersi indefettibile una puntuale motivazione circa la scelta dei luoghi, considerato che la sua natura di piano urbanistico, adottato ed approvato sulla base di specifiche disposizioni di legge che già selezionano a monte l’interesse pubblico specifico da tutelare, fa sì che la relativa scelta sia sganciata dal rispetto di specifici parametri tecnici ovvero legati alla vetustà o condizioni igieniche degli immobili interessati all’espropriazione.

Dall’impianto complessivo della l.r. n. 25 del 1997, che, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, consente l’assegnazione delle aree necessarie a favore di soggetti interessati non proprietari e la loro assegnazione alle cooperative, emerge, infatti, che unica condizione per la previsione e svolgimento degli interventi è il rispetto delle prescrizioni urbanistiche previste per la zona interessata (compreso il centro storico).

7. Al lume delle suesposte considerazioni il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e, per il resto, poiché infondato, rigettato.

8. Le spese possono essere compensate tra tutte le parti costituite, compresa quella estromessa, avuto riguardo agli specifici profili della controversia.

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