TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-11-08, n. 201300816

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-11-08, n. 201300816
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300816
Data del deposito : 8 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00498/2013 REG.RIC.

N. 00816/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00498/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 498 del 2013, proposto da:
I U, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Questura di Macerata, Ministero dell'Interno, non costituiti;

per l'accertamento dell’illegittimità

del silenzio-rifiuto a seguito dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria presentato alla Questura di Macerata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- all’odierna camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;

- il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di giudizio vanno però compensate, sussistendo giusti motivi.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi