TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-11-08, n. 201300816
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N. 00816/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2013, proposto da:
I U, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Questura di Macerata, Ministero dell'Interno, non costituiti;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio-rifiuto a seguito dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria presentato alla Questura di Macerata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- all’odierna camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
- il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio vanno però compensate, sussistendo giusti motivi.