TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-02-09, n. 201700121
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Pubblicato il 09/02/2017
N. 00121/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M V, rappresentata e difesa dagli avvocati E V P C.F. PLOMVT53H25F284L, Giangaetano Tortora C.F. TRTGGT78H21A662Z, I C C.F. CTLNCN78P02A662O, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 193;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Prudente C.F. PRDGTN57A25A893B, L S C.F. SRCLRZ77M69A893A, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I°, 1;
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Delle Donne C.F. DLLLSN70L22G482K, Francesco Paolo Bello C.F. BLLFNC75C29A662O, con domicilio eletto presso Sabino Bafunno in Bari, via A. Da Bari, 115;
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
C S, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paccione C.F. PCCLGU59L06L220M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella, 120;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale,
- della delibera in data 3 ottobre 2011 del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari (conosciuta, per accesso agli atti, il 31 ottobre 2011) relativa all'attribuzione per l'anno accademico 2011-2012, ai sensi del quinto comma dell'art. 102,V comma, D.P.R. n. 382/1980, dell'incarico di direzione della struttura operativa complessa di geriatria e gerontologia dell'ospedale "Policlinico" di Bari;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 21 marzo 2012,
- della deliberazione n. 54 del 19 gennaio 2012 con cui il Direttore Generale dell’Azienda Policlinico attribuiva al Prof. S il suddetto incarico di direttore della struttura complessa di geriatria ai sensi dell’art. 5, co. 5, del D.lgs. 21.12.1999, n. 517;
- dei provvedimenti ad essa presupposti di cui alle note del Rettore dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari del 17 novembre 2011 (prot. n. 73064-VII/6) e del 9 dicembre 2011 (prot. n.77800-III/14), unitamente agli atti e provvedimenti già impugnati con il sopraindicato ricorso;
- delle connesse determinazioni assunte in data 16 gennaio 2012 dalla Commissione ex art. 6, co.2, del "regolamento di Facoltà" del 25 maggio 1999 applicativo dell'art. 102 d.P.R. n.382/80, con le tabelle annesse al verbale delle operazioni svolte e lo stesso verbale, nonché della lettera (non conosciuta nel suo preciso contenuto) del Preside della Facoltà di Medicina in data 13 gennaio 2012;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di C S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la prof.ssa M V ha impugnato la delibera assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina dell'Università di Bari in data 3 ottobre 2011, recante proposta di conferimento all'odierno controinteressato, Prof. C S, dell'incarico di direzione della struttura operativa complessa di geriatria dell'ospedale "Policlinico" di Bari ex art. 102, comma V, D.P.R. 382/1980, per l'anno accademico 2011-2012.
2. A fondamento del gravame la ricorrente articola quattro motivi di ricorso, deducendo sia la mancanza dei requisiti partecipativi in capo al prefato docente che vizi del procedimento valutativo e, più a monte, degli atti indittivi della procedura.
2.1 Con un primo motivo la ricorrente rimarca come, a mente dell’art. 6, comma 1, del regolamento dell’Università di Bari, applicativo dell'art. 102 d.P.R. n. 382/1980, requisito imprescindibile di partecipazione alla procedura de qua fosse costituito dalla titolarità di incarico immediatamente inferiore a quello vacante. Essendo il prof. C S in tesi privo del succitato requisito, lo stesso non avrebbe certamente potuto aspirare ad assumere la direzione di struttura complessa e pertanto avrebbe dovuto essere necessariamente escluso dalla selezione.
Secondo la tesi della ricorrente, infatti, all’epoca dell’avviso pubblico, risultava oramai scaduto l’incarico di direzione di struttura semplice in precedenza conferito al prof. S, giusta Delibera n. 1355/2000, sicché lo svolgimento di fatto delle funzioni, in assenza di formale atto di investitura, costituiva circostanza del tutto irrilevante in quanto insuscettibile di produrre effetti giuridici.
2.2 Con un secondo motivo di ricorso la prof.ssa Ventura deduce, in via subordinata, la violazione dell’art. 3, co.1, L. n. 241/1990 anche in relazione all'art. 6, co. 3, del regolamento della facoltà di medicina e chirurgia applicativo dell'art. 102 d.P.R. n. 382/1980, oltre all’eccesso di potere per carente istruttoria e motivazione, genericità, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, per avere la Commissione, proceduto a un sommario e frettoloso "esame comparativo" dei curricula dei candidati anziché effettuare l'analitica valutazione dei titoli prescritta dal regolamento.