TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-02-17, n. 202100545

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-02-17, n. 202100545
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100545
Data del deposito : 17 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2021

N. 00545/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01079/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M F e G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A L M T in Catania, via Milano n.85;



contro

Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



Per il riconoscimento

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

- dell’indennizzo da atto lecito;

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29/1/2020:

- per la condanna degli Enti convenuti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, all’indennizzo in favore della ricorrente per le dedotte causali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa e della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e della Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. - La società ricorrente, premesso di essere originaria proprietaria di un terreno nel Comune di Siracusa, distinto al N.C.T.U. al foglio di mappa -O-ha esposto quanto segue.

L’intera area in questione ricade, così come previsto dal Piano Regolatore del Comune di Siracusa approvato con Decreto Dirigenziale dell’Assessorato Regionale al Territorio ed all’Ambiente del-O-, all’interno di un unico Comparto di intervento edificatorio soggetto alla disciplina urbanistica regolata dalla “-O-” -O-e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione. Più precisamente, come attesta il certificato di destinazione urbanistica del -O- la quale riguarda un intero Comparto comprendente tanto due ampie zone definite -O-più vicine alle antiche “-O-” (e perciò in parte soggette a vincolo archeologico diretto), quanto una parte periferica e ben più lontana dalla zona -O-(nella quale si ritrovano anche alcuni vincoli indiretti).

La zona “sub comparto di intervento sottoposto alle prescrizioni esecutive di cui alla scheda norma-O-” è regolata in via esecutiva da una disciplina urbanistica di dettaglio che precisa le funzioni e standard, prescrizione di dettaglio che trova applicazione solo dopo la cessione delle aree -O-indicate nella stessa scheda con le modalità di cui agli artt. 55 e 56 delle NTA.

La società ricorrente ha rappresentato che, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano Regolatore Generale, ha stipulato in data -O-con il Comune di Siracusa due separate convenzioni; con la prima, recante il -O-, ha ceduto all’amministrazione le aree “-O-(-O-) ed -O- (-O-)” per un’estensione complessiva di -O-metri quadri; con la seconda Convenzione, recante il n.-O-, è stata prevista, altresì, la cessione, in favore dell’amministrazione comunale, di un’ulteriore estensione di terreno ricadente nella zona edificabile in cui esistono alcuni vincoli indiretti per una complessiva superficie di-O-metri quadri, al fine di realizzarvi servizi pubblici, viabilità e parcheggi necessari all’urbanizzazione degli edifici commerciali e residenziali.

Ai sensi dell’art.3 di tale ultima convenzione “… la proprietà ha diritto a realizzare, sia direttamente che mediante cessione a terzi delle relative aree, le costruzioni previste secondo i parametri di cui all’articolo 1, previo il rilascio di una o più concessioni edilizie ”.

In forza delle convenzioni urbanistiche richiamate e sulla base di una realizzazione unitaria dell’intero comparto, da un lato, la ricorrente ha, quindi, ceduto al Comune di Siracusa una superficie di terreno pari a-O-ettari circa, soggetta a vincolo archeologico, per la realizzazione del “-O-”, di servizi pubblici, viabilità e parcheggi a servizio delle zone edificabili; dall’altro, è stato convenuto e regolato il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli interventi urbanistici programmati sulle aree edificabili residue del -O-

In esecuzione di tali convenzioni, la ricorrente, con istanza del -O-, ha chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire sulle aree edificabili in base a un progetto ritenuto conforme alle previsioni urbanistiche sopra riportate; con istanza del-O-, quindi, ha chiesto sul progetto medesimo il rilascio del parere di competenza da parte della locale Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa.

Quest’ultima, tuttavia, con nota del -O-, ha comunicato sul progetto edilizio in questione il preavviso di parere negativo previsto dall’articolo 10 bis della legge 241/90, asserendo che “… -O- con efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo …”; la Soprintendenza ha, inoltre, precisato che “… il suddetto vincolo, al fine di conservare “le condizioni di ambiente e le attuali destinazioni di verde agricolo ” prescrive che “è vietato qualsiasi lavoro che esuli dalla ordinaria conduzione del fondo e delle normali opere di trasformazione agricola eventualmente necessarie …”; ha concluso, pertanto, che, poiché “… la realizzazione -O-e di edifici a destinazione turistico ricettiva non è compatibile con le prescrizioni del vincolo di cui sopra, ai sensi degli artt. 21 e 146 del D. Lgs. 42/04 non si ritiene assentibile il progetto di che trattasi …”); a tale preavviso hanno fatto seguito le controdeduzioni di parte ricorrente e quindi il provvedimento del -O-, con il quale la Soprintendenza ha denegato il rilascio del nulla-osta al progetto presentato.

La ricorrente, con ricorso depositato in data -O-, ha impugnato il diniego di nulla-osta, chiedendo, altresì, il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo comportamento della Pubblica Amministrazione.

Nelle more della definizione del ricorso, l’Assessorato ai Beni Culturali - con Decreto n. -O-- ha adottato il Piano Paesaggistico della porzione di Ambiti regionali 14 e 17 che insistono nella provincia di Siracusa, che – secondo la tesi dell’Amministrazione resistente - includerebbe il terreno di proprietà della ricorrente tra le zone sottoposte a “livello di tutela 3” (nelle quali vige un divieto assoluto di edificazione).

Anche tale provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data -O-

La sezione seconda del TAR Catania, con sentenza del -O-, ha respinto le domande contenute nel detto ricorso e nei relativi motivi aggiunti.

Detta sentenza è stata impugnata innanzi al CGA, che si è pronunciato con sentenza n. -O-, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado ed è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda risarcitoria.

1.1. - Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha proposto innanzi a questo Tribunale domanda di indennizzo da atto lecito nei confronti della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e all’Assessorato ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana. La società ricorrente ritiene, in particolare, che il suddetto indennizzo sia dovuto dall’Ente Regionale che – pur avendo emesso “atti leciti” - ha, in sequenza:

a) pubblicato il Piano Regolatore Regionale per la Provincia di Siracusa con Decreto del -O-;

b) approvato la scheda norma -O-da parte del privato ai sensi -O-delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, prevedendo, di contro, il rilascio della concessione diretta senza alcun piano di lottizzazione preliminare nei termini e limiti della suddetta scheda norma;

c) emesso il parere negativo per il tramite della Soprintendenza -O-e poi pubblicato il Decreto Regionale Assessoriale di Piano Paesaggistico, che, nel prevedere la preminenza dell’originaria lettura del vincolo indiretto, ha sancito una incompatibilità del progetto edificatorio pur se realizzato secondo le regole dettate dalla stessa Regione con il Piano Regolatore-O-e ratificate in sede di CRU con il voto sia della Soprintendenza che dell’Avvocatura di Stato.

Tale parere negativo della Soprintendenza sarebbe, secondo parte ricorrente, un provvedimento implicito di revoca che, ancorché legittimo (per quanto ritenuto dal CGA con la richiamata sentenza n. -O-7), avrebbe comunque comportato al privato un sacrificio da indennizzare quantomeno nella misura del danno emergente pari al valore dei beni ceduti; tale indennizzo sarebbe pari alla cifra non inferiore a quella quantificata avanti al C.G.A. inter partes dalla c.t.u. disposta in appello ovvero alla diversa somma da liquidare in via equitativa.

2. - Si sono costituiti per resistere al giudizio l’Assessorato regionale beni culturali e dell’identità siciliana e la Soprintendenza beni culturali di Siracusa; dette amministrazioni hanno, preliminarmente, eccepito il difetto di notifica – e sotto tale profilo l’inammissibilità del ricorso – nei confronti dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente (responsabile dell’approvazione dello strumento urbanistico) e della Presidenza della

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