TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-11-08, n. 202111452

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-11-08, n. 202111452
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111452
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2021

N. 11452/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04952/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4952 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sardegna Agrienergia Uno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, I B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B C in Roma, via dei Due Macelli 66;

contro

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A Z, A P, G V, M P D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A Z in Roma, piazza di Spagna n. 15;

nei confronti

Comune di Serramanna, C.I.S.A. - Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale, Banco Santander S.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota del GSE Prot. GSE/P2020000465 del 2 marzo 2020, avente ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico n. 199610, di potenza pari 3.604,20 kW sito in S.p: 60, km 4+200 località Pimpisu, nel Comune di Serramanna (SU). Soggetto Responsabile: Sardegna Agrienergia Uno S.r.l. Conclusione del procedimento”;

- della nota prot. GSE/P20200021186 del 20 maggio 2020 con cui il GSE ha richiesto la restituzione degli incentivi per un importo complessivo pari a Euro 5.244.953,49;

- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente quand'anche sconosciuto, ivi incluse, per quanto occorrer possa, la nota del GSE dell'11 maggio 2017 prot. GSE/P20170034818 e la nota del GSE prot. GSE/P20190059479 del 12 settembre 2019.

e, in subordine, delle Procedure Operative per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici del GSE.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sardegna Agrienergia Uno S.r.l. il 15/4/2021:

per l'annullamento

- della nota del GSE Prot. GSE/P20210002364 del 2 febbraio 2021, avente ad oggetto “Impianto fotovoltaico n. 199610, di potenza pari 3.604,20 kW sito in S.p: 60, km 4+200 località Pimpisu, nel Comune di Serramanna (SU). Soggetto Responsabile: Sardegna Agrienergia Uno S.r.l. Ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 4884/2020 e Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6358/2020” (doc. 15);

- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente quand'anche sconosciuto, incluso, ove occorrer possa la nota prot. GSE/P20200052222 del 3 dicembre 2020 recante “ID Verifica 2017-21807- Procedimento di Verifica, ai sensi della Legge 129/2010 e dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico n. 199610, sito nel Comune di Serramanna. Sollecito Restituzione incentivi”;

e per la disapplicazione o annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti,

del D.M. 31 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.”;

nonché per l'annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Sardegna Agrienergia Uno è titolare di un impianto fotovoltaico (n.199610), di potenza pari a 3.604,20 kW sito in località Pimpisu, nel Comune di Serramanna (SU) per il quale ha richiesto al Gestore Servizi Energetici (GSE) l’ammissione ai benefici di cui alla L. 129/2010, indicando, quale data di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto, il 30 dicembre 2010.

Con successiva comunicazione prot. n. GSE/FTVA20110864920 del 1° giugno 2011 la ricorrente ha presentato al GSE domanda di ammissione alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 2007.

Con comunicazione prot. GSE/FTV_261556 del 10 ottobre 2011, il GSE ha riconosciuto la tariffa incentivante in misura pari a 0,422 €/kWh per gli impianti integrati di cui all’art. 2, co. 1 lett. b3) del D.M. 2007.

In data 11 maggio 2017, il GSE ha comunicato alla Sardegna Agrienergia Uno l’avvio di un procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, nell’ambito del quale la I.C.I.M. S.p.A., ha effettuato un sopralluogo presso l’impianto della ricorrente.

1.1 Con il provvedimento prot. n. GSE/P20200008465 del 2 marzo 2020 il GSE, concluso il procedimento di verifica, ha ritenuto che l’impianto fotovoltaico non fosse titolato al riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui alla Legge 129/2010, perché non risultava dimostrata la conclusione dei lavori al 31.12.2010, ex art.

1-septies L. 129/2010, e l’impianto non appariva riconducibile alla categoria degli impianti integrati architettonicamente di cui all’art. 2, co. 1 lett. b3) del D.M. 2007;
veniva tuttavia riconosciuta tuttavia, sussistendone i presupposti, l’ammissione agli incentivi di cui al D.M. 6 agosto 2010 nella misura rideterminata di 0,289 €/kWh per la tipologia “Altri Impianti Fotovoltaici”.

1.2 Avverso il detto provvedimento la società Sardegna AgriEnergia ha proposto il presente ricorso deducendo i seguenti motivi di doglianza:

I. insussistenza della violazione contestata, illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge: violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 e del d.m. 31.1.2014, violazione e falsa applicazione del d.m. 19 febbraio 2007 e dell’articolo 1-septies della l. 129/2010, violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, violazione e falsa applicazione delle procedure operative del GSE per l’applicazione della l. 129/2010, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza manifesta, violazione dei principi di buona fede, certezza dei rapporti giuridici e legittimo affidamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi di economicità ed efficacia di cui all'articolo 1 e 2 della l. 241/1990;

II. illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge: violazione e falsa applicazione del d.m. 19 febbraio 2007 e relativi allegati e dell’articolo 1-septies della l. 129/2010, violazione e falsa applicazione del d.m. 6 agosto 2010, violazione e falsa applicazione del D.lgs. 387/2003, violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 e del d.m. 31.1.2014, violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, violazione e falsa applicazione della guida alla integrazione architettonica, difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza manifesta, violazione dei principi di buona fede, certezza dei rapporti giuridici e legittimo affidamento, violazione del principio di proporzionalità e buon andamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;

III. violazione dei principi che governano l’esercizio del potere di autotutela, violazione dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento ex artt. 3, 97 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1, 1° protocollo addizionale alla Cedu, violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza, sviamento di potere.

IV. in via subordinata: illegittima adozione di un provvedimento decadenziale e sulla richiesta di restituzione delle somme illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 42, co. 3 e co. 5, lett. c-bis), d. lgs. n. 28 del 2011, come introdotto dall’art. 1, co. 960, lett. a), della L. 34 n. 205 del 2017 e, da ultimo, modificato dall’art. 13-bis del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni in l. 2 novembre 2019, n. 128, violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento, violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza e di irretroattività, sviamento, violazione e falsa applicazione della legge n. 689/1981;
concorso di responsabilità del GSE;
eccesso di potere per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità ex art. 97 Cost.;
illogicità ed arbitrarietà;
carenza di istruttoria e di motivazione.

1.3 Si è costituito in giudizio il Gestore Servizi Energetici chiedendo la reiezione del ricorso.

1.4 All’esito della camera di consiglio del 15 luglio 2020, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla Sardegna Agrienergia con ordinanza cautelare n. 4844/2020 - confermata in appello - con cui, dopo aver premesso che «i moduli fotovoltaici non appaiono elementi costruttivi della copertura dell’edificio risultando sovrapposti alla copertura in lamiera grecata», e che «l’impianto […] non soddisfa le caratteristiche stabilite per la qualificazione come impianto integrato architettonicamente» ha concesso la tutela cautelare richiesta, sul presupposto che: (i) «il Gestore, prima di addivenire ad una pronuncia di decadenza dagli incentivi, deve, ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, procedere a verificare la possibilità, “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili”, di disporre la decurtazione dell’incentivo “in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione”, valutazione che nella specie è mancata»;
(ii) «l’applicazione di tale norma non è preclusa dalla mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 42, comma 5, lett. c-bis, d. lgs. cit. (in termini sul principio v. questa Sezione sentenza n. 10129/2019)».

1.5 In pendenza di giudizio, è entrato in vigore il D.L. 76 del 16 luglio 2020 (“D.L. Semplificazioni”), convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, il cui art. 56 ha introdotto specifiche disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile;
con comunicazione del 26.10.2020 la società ricorrente ha quindi richiesto il riesame del provvedimento di decadenza in ragione del richiamato art. 56 co. 7 e 8 del D.L. 76/2020.

1.6 Con nota prot. n. GSE/P20210002364 del 2 febbraio il GSE ha rigettato l’istanza di riesame presentata, sul presupposto che «l’entità della violazione accertata nel corso del procedimento di verifica, ricadente nell’alveo delle “violazione minori” di cui all’art. 11, comma 3, del D.M. 31 gennaio 2014, è, quindi, tale da impedire il regime derogatorio previsto dall’art. 42, comma 3, secondo periodo», e che «la società Sardegna Agrienergia Uno S.r.l. non può vantare alcuna situazione giuridica soggettiva, degna di protezione giuridica, all’ottenimento del “bene della vita-incentivo pubblico”;
né può invocare a sostegno dell’istanza la titolarità di una situazione di affidamento legittimo circa la non rimovibilità dei provvedimenti con i quali il GSE aveva originariamente riconosciuto il diritto agli incentivi in misura maggiore, difettando l’elemento soggettivo della buona fede».

1.7 Con motivi aggiunti la società ha articolato motivi aggiunti deducendo le seguenti censure:

V. violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 e dell’art. 1, comma 960, lett. a, della legge n. 205 del 2017 e art. 13-bis della legge 128/2019 e dell’art. 56, co. 7 e 8 del d.l. 16 luglio 2020, n. 56, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, violazione dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione del dm 19 febbraio 2007 e relativi allegati e dell’articolo 1-septies della l. 129/2010, violazione e falsa applicazione del d.m. 6 agosto 2010, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 387/2003 violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento ex artt. 3, 97 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1, 1° protocollo addizionale alla Cedu, violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza, sviamento di potere, difetto di motivazione, sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza manifesta, violazione del legittimo affidamento disapplicazione e/o illegittimità del d.m. 31 gennaio 2014;

- sull’illegittimità della richiesta di restituzione delle somme: illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 42, co. 3 e co. 5, lett. c-bis), d. lgs. n. 28 del 2011, come introdotto dall’art. 1, co. 960, lett. a), della l. n. 205 del 2017 e, da ultimo, modificato dall’art. 13-bis del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni in l. 2 novembre 2019, n. 128 e ss.mm.ii., violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento, violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza e di irretroattività, sviamento, violazione e falsa applicazione della legge n. 689/1981;
concorso di responsabilità del GSE;
eccesso di potere per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità ex art. 97 Cost.;
illogicità ed arbitrarietà;
carenza di istruttoria e di motivazione, disapplicazione e/o illegittimità del d.m. 31 gennaio 2014.

1.8 All’udienza pubblica del 13 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso principale è infondato.

2.1 Con il primo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione e falsa applicazione della del D.M.

2007 e dell’art.

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