TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400256

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400256
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400256
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 00632/2024 REG.RIC.

N. 00256/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00632/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 632 del 2024, proposto da


Nora Project S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Pula, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza di demolizione n. 37 del 23.05.2024 del Comune di Pula


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che parte ricorrente ha impugnato l’Ordinanza di demolizione n. 37 del 23.05.2024 adottata dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Pula, con la quale è stata ingiunta alla Società Nora Project s.r.l., alla Sig.ra Albo Rosa e alla Società Immobiliare Giada di Bernardi L&C s.a.s. la demolizione delle parti del fabbricato (identificato come Lotto 36, facente 2 parte della Lottizzazione “ S’olivariu de su Baroni ”, ubicato in Pula nella via Maria Luisa Ferrarese Ceruti snc) realizzate in modo abusivo e il ripristino dello stato legittimamente autorizzato con Concessione Edilizia n. 113/2006;

Considerato che, fermi e impregiudicati i necessari approfondimenti concernenti la fase di merito, il gravame non risulta manifestamente sprovvisto del prescritto “ fumus” di fondatezza alla luce della sopravvenienza normativa rappresentata dalla entrata in vigore del D.L. 69/2024 che ha aggiunto il comma 1 bis nell’art. 34 bis del T.U. edilizia prevedendo che per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;

Ritenuto, pertanto, sussistere i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare con fissazione dell’udienza di merito al 9 aprile 2025;

Ravvisata, altresì, l’esigenza di richiedere all’amministrazione Comunale –ad oggi non costituitasi in giudizio- una sintetica nota di chiarimenti sulla vicenda per cui è causa, corredata di ogni elemento considerato utile ai fini del decidere, da far pervenire in via telematica alla Segreteria della prima sezione di questo TAR, entro e non oltre il 30 settembre 2024, e di far conoscere se “ medio tempore ” siano stati adottati dall’Amministrazione atti o provvedimenti ulteriori, precisando che la inottemperanza alla richiesta potrà essere valutata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 64, comma 4, c.p.a. e 116, comma 2, c.p.c.

Ritenuto, altresì, di compensare integralmente le spese di lite afferenti alla presente fase di giudizio.

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