TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-08-01, n. 202404515

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-08-01, n. 202404515
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404515
Data del deposito : 1 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2024

N. 04515/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02119/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2119 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso gli atti formulata dalla ricorrente all’Inps;

e per declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere agli atti richiesti con condanna

dell’amministrazione resistente all’esibizione degli stessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, notificato e depositato il 2 maggio 2024, la ricorrente espone che:

- dal 4 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2024 ha beneficiato della prestazione n.044--OMISSIS- cat. invciv per l’importo di € 1.176,04 netti mensili;
- le pervenivano dall’INPS gli atti “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- cat. INVCIV n.-OMISSIS-” e “Comunicazione di riliquidazione – Prestazione n.044--OMISSIS- Cat INVCIV” dalle quali emergeva una presunta indebita percezione di somme non dovute sulla pensione in oggetto per un importo complessivo di euro 14.423,67 ed una conseguente riliquidazione della prestazione pensionistica, che a far data dal mese di aprile 2024 sarebbe corrispondente ad € 640,61 netti (ovvero omettendo il pagamento della indennità di accompagnamento);
- avendo la ricorrente interesse alla conoscenza degli atti prodromici ai provvedimenti a lei pervenuti, e ciò al fine della tutela dei propri diritti e del ripristino integrale della prestazione, in data 23 marzo 2024, tramite il procuratore delegato, formulava, a mezzo pec, istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 avente ad oggetto i seguenti documenti amministrativi: “ 1) documentazione sanitaria, invito a visita con eventuali ricevute di spedizione e di consegna ed in genere ogni ulteriore atto prodromico, preordinato e/o connesso all' “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- cat. INVCIV n.-OMISSIS-" e " Comunicazione di riliquidazione — Prestazione n.044--OMISSIS- Cat INVCIV";
2) In genere ogni altro documento e/o atto amministrativo e/o provvedimento endoprocedimentale preordinato e connesso ai richiamati atti
”, oltre a chiedere il ripristino della prestazione;
- all’istanza di accesso non veniva dato riscontro nel termine di legge.

Di qui la proposizione del presente ricorso ex art.116 c.p.a. con cui la ricorrente, rimarcando la sua legittimazione all’accesso alla documentazione richiesta a fini “difensivi”, chiede la condanna dell’amministrazione intimata all’ostensione della documentazione.

Si è costituito in giudizio l’INPS che con memoria in data 1° luglio 2024 ha eccepito il difetto di interesse di parte ricorrente in quanto: la documentazione richiesta con l'istanza di accesso non esisterebbe (la ricorrente, presumendo che l'indebito sia derivato da ragioni sanitarie, avrebbe chiesto di accedere “alla documentazione sanitaria, invito a visita con eventuali ricevute di spedizione e consegna” ma la revoca della prestazione è derivata da una indagine della Guardia di Finanza che chiedeva espressamente di procedere al blocco del maggior beneficio conseguito);
l'Autorità giudiziaria ha avviato un procedimento penale (rg.nr. 1412/2023) sulla scorta di certificazione medica “falsa o alterata” e l'operato dell'ente previdenziale sarebbe imposto dall’art. 2 commi da 58 a 63 della legge 92/2012 (disposizioni volte ad arginare il fenomeno dei cd. "falsi invalidi");
gli accertamenti della falsità della documentazione sanitaria a base dei provvedimenti di autotutela dell'INPS sarebbero quindi in possesso dell’Autorità Giudiziaria.

Alla camera di consiglio del 10 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Sul ricorso in parte va dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alla comunicazione della Guardia di Finanza depositata in giudizio e per il resto va accolto, considerato che:

- la ricorrente, per la quale il pagamento della prestazione INVCIV inizialmente riconosciuta è stata revocata - il che radica in capo alla stessa un interesse concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti a fini “difensivi” - aveva chiesto di accedere non solo alla “documentazione sanitaria” e all’ “invito a visita” con “eventuali ricevute di spedizione e consegna” ma anche ad ogni ulteriore atto prodromico, preordinato e/o connesso agli richiamati nell’istanza di accesso;

- la dichiarazione che non sussistano ulteriori documenti ostensibili in possesso dell’amministrazione intimata oltre la comunicazione della Guardia di Finanza depositata in giudizio doveva essere resa dall’amministrazione sotto la sua responsabilità e non può essere surrogata dalle dichiarazioni del difensore rese in memoria (tra le altre, cfr. Tar Napoli, sent. n. 3144 del 2023).

Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente obbligo per INPS di esibire alla ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza di accesso, ove esistente e in possesso dell’INPS, o di rilasciare apposita attestazione negativa, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte se anteriore della presente sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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