TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-03-11, n. 201400330
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Testo completo
N. 00330/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01012/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le HE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2000, proposto da:
De NE LA, rappresentata e difesa dall'avv. Luisella Lorenzi, con domicilio eletto presso Avv. Giuseppe Agostini in Ancona, corso Stamira, 40;
contro
I.N.P.D.A.P. di Roma;
per
il riconoscimento diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita comprensiva dell'indennità integrativa speciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori Andrea Gentili su delega dell'avv. Lorenzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente propone l’odierno ricorso per ottenere il ricalcolo della liquidazione di buonuscita includendovi anche l’indennità integrativa speciale in applicazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 243/1993 e della successiva norma applicativa contenuta nell’art. 3 della Legge n. 87/1994.
Al riguardo evidenzia:
- di essere stata dipendente dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione e di essere stata collocata a riposo in data 10.9.1982;
- che nell’anno 1985 ha proposto ricorso alla Corte dei Conti per ottenere il ricalcolo del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita per effetto dei benefici contrattuali previsti dal D.P.R. 345/1983, e che tale