TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202301128

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202301128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202301128
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2023

N. 01128/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00291/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione di Arezzo del 28 febbraio 2023, notificato a mani in data 7 marzo 2023, con il quale è stata respinta l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 la dott.ssa K P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-, cittadino del Bangladesh, aveva ottenuto presso il Tribunale di Lecce, a seguito del ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008, il riconoscimento della protezione speciale. Il Tribunale salentino, con ordinanza in data -OMISSIS- resa nel giudizio R.G. -OMISSIS-, dichiarava infatti la sussistenza di « gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente […] e, conseguentemente, dichiara il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale », successivamente emesso dalla Questura di Arezzo il 10 novembre 2021, con scadenza al 6 settembre 2023.

Con istanza del 16 novembre 2022 il signor -OMISSIS- chiedeva la conversione del proprio permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato.

2. Con provvedimento del 28 febbraio 2023 la Questura di Arezzo, Ufficio Immigrazione, concludeva il procedimento con la declaratoria di irricevibilità della domanda dello straniero, in quanto la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato sarebbe una « conversione non prevista dalla normativa vigente e nello specifico dall’art. 6 comma 1 bis del D. Lvo. 286/98 e dall’art. 14 D.P.R. 394/98 ».

3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor -OMISSIS-g impugnava il suddetto diniego, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per il seguente motivo: « Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 e art. 6 comma 1 bis d.lgs. n. 286/98 », con cui il ricorrente evidenziava che l’art. 6 comma 1 bis D. Lgs. 286/1998 prevedeva la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro del permesso per protezione speciale di cui all’art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008, titolo, quest’ultimo, di cui il ricorrente era in possesso.

4. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.

5. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 6 aprile 2023, veniva accolta con ordinanza della sezione n. -OMISSIS- in quanto: « il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 risulta convertibile ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 ».

All’udienza pubblica del 21 novembre 2023 la causa era trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.

6.1. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 bis D. Lgs. 286/1998, nella formulazione vigente all’epoca del provvedimento oggi impugnato: « 1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno: a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’art. 32 , comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
[…]
».

La disposizione prevede dunque espressamente la convertibilità del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, salve le cause ostative (precedenti reati et similia ) di cui ai richiamati articoli del D. Lgs. 251/2007.

6.2. Il signor -OMISSIS- è titolare di un permesso per protezione speciale, come comprovato dalla documentazione versata in atti (doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente).

Non ricorrono nei suoi confronti, nel contempo, le cause ostative di cui agli artt. 10, 12 e 16 D. Lgs. 251/2007, delle quali l’Amministrazione non faceva alcuna menzione negli atti del procedimento.

6.3. Il titolo di soggiorno del ricorrente è dunque certamente convertibile in permesso per lavoro subordinato.

Con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio.

7. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, attenendosi alle statuizioni recate con la presente pronuncia.

8. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste a carico del Ministero dell’Interno, che dovrà rifonderle al ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

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