TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2013-12-20, n. 201301968

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2013-12-20, n. 201301968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201301968
Data del deposito : 20 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05238/2013 REG.RIC.

N. 01968/2013 REG.PROV.CAU.

N. 05238/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5238 del 2013, proposto da:


Aurum Suisse Srl, rappresentato e difeso dagli avv. R N, A T, con domicilio eletto presso R N in Napoli, via G. Sanfelice N. 33;


contro

Comune di Casamicciola Terme;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLA NOTA PROT. 9329

DEL

01.10.2013 CON LA QUALE SI COMUNICA CHE LA S.C.I.A., PRESENTATA PER SEGNALARE L'INIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAIZONE ALIMENTI E BEVANDE - TIP. A - RISTORANTE, È INAMMISSIBILE ED IRRECIVIBILE IN QUANTO NON COMPILATA CORRETTAMENTE ED INCOMPLETA ED INEFFICACE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RITENUTO che, a un primo sommario esame, la domanda cautelare appare assistita da sufficiente fumus boni juris avuto riguardo alla dedotta insufficienza della motivazione del provvedimento inibitorio il quale, anche in relazione alla documentazione trasmessa dalla ricorrente dopo la prima comunicazione di inizio attività del 9 agosto 2013 e conseguente provvedimento comunale del successivo 26 agosto, non specifica, nemmeno nella presente sede processuale, gli atti ancora mancanti ai fini del legittimo esercizio dell’attività, limitandosi alla generica affermazione circa l’incompletezza della SCIA;

RITENUTO che le spese della presente fase cautelare devono porsi, nell’importo liquidato in dispositivo, a carico dell’amministrazione intimata;

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