TAR Aosta, sez. I, sentenza 2013-07-10, n. 201300049
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00049/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1 del 2013, proposto da S C, rappresentato e difeso dagli avvocati A B e F T, da intendersi domiciliato agli effetti del giudizio presso la segreteria del Tribunale;
contro
il comune di Torgnon, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
M V, O D e L D, non costituite in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del provvedimento prot. n. 4378 del 30 ottobre 2012 con cui il Sindaco del comune di Torgnon ha revocato la deroga sindacale concessa con nota prot. n. 2099/12 e annullato la d.i.a. prot. n. 2099/12 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avvocati A B e F T per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è impugnato un provvedimento del Sindaco del comune di Torgnon con cui quest’ultimo ha ritirato un proprio precedente atto del 17 maggio 2010 con il quale, in deroga all’articolo 46 del regolamento edilizio comunale, aveva autorizzato la realizzazione in forza di d.i.a. di una recinzione sul confine tra la proprietà del ricorrente e la strada comunale in frazione Berzin al fine di prevenire i rischi derivanti dalla caduta di materiali da un fabbricato fatiscente di proprietà di terzi insistente sul suolo contrassegnato in catasto al foglio n. 34, particelle nn. 101-104.
Il provvedimento si basa sul rilievo che, a seguito di interventi di messa in sicurezza del fabbricato, è venuta meno la situazione di pericolo e la giustificazione della deroga al regolamento tenuto conto che la d.i.a. era stata presentata “senza l’altrimenti necessario consenso del comproprietario-possessore dell’area oggetto dell’intervento” (si veda al riguardo la comunicazione di avvio del procedimento).