TAR Pescara, sez. I, sentenza 2017-06-06, n. 201700183
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Testo completo
Pubblicato il 06/06/2017
N. 00183/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2016, proposto da:
D R S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati I R, C B, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo D'Angelo in Pescara, via Indro Montanelli, 6;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 0001594 del 27 gennaio 2016 con il quale la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha archiviato l'istanza della società ricorrente relativa all'ottenimento del contributo di Arresto temporaneo dell'attività di pesca di cui al D.D. del 21/11/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società D R s.r.l impugna il provvedimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con il quale, ritenuto che l’esponente non fosse in possesso dei titoli abilitativi necessari per avanzare tale richiesta, si è archiviata l’istanza relativa all’ottenimento del contributo previsto per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca di cui al D.D. del 21 novembre 2014.
La ricorrente riferisce che in data 4 febbraio 2014 ha stipulato con la Società “Mamma Giovanna” un contratto di affitto dell’omonima unità di pesca - motopeschereccio autorizzato all’esercizio della pesca con reti a trascico, circuizione, attrezzi da posta, palangari e lenze - con nomina di armatore ex art. 265 cod. nav.; che il 29 gennaio 2015 ha presentato istanza per l’ottenimento del contributo previsto per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca per il periodo 11 agosto - 21 settembre 2014 e che, con nota del 21 dicembre 2015, l’amministrazione ha comunicato, ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di