TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-06-05, n. 201400358
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N. 00358/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il M
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2013, proposto da G M, L L M, S A, P C, rappresentati e difesi dagli avv. A I, R P F, con domicilio eletto presso Luigi Marcantonio Avv. in Campobasso, via Fondaco della Farina, n. 5;
C T, rappresentato e difeso dagli avv. A I, R P F, F G S, con domicilio eletto presso Luigi Marcantonio Avv. in Campobasso, via Fondaco della Farina, n. 5;
contro
Regione M, in Persona del Presidente pro tempore;Consiglio Regionale del M;Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte d’Appello di Campobasso;Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale di Campobasso presso il Tribunale di Campobasso;Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale di Isernia presso il Tribunale di Isernia;Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;
nei confronti di
Paolo Di Laura Frattura, Angelo Michele Iorio, Francesco Totaro, Carmelo Parpiglia, Vincenzo Niro, Michele Pietraroia, Domenico Di Nunzio, Massimiliano Scarabeo, Vincenzo Cotugno, Vittorino Facciolla, Nunzia Lattanzio, Salvatore Ciocca, Nico Ioffredi, Angiolina Fusco Perrella, Nicola Cavaliere, Giuseppe Sabusco, Salvatore Micone, Antonio Federico, Patrizia Manzo, Filippo Monaco, non costituiti in giudizio;
C D P, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Scicchitano, con domicilio ex lege presso la segreteria del Tar M in Campobasso, via San Giovanni - Palazzo Poste;
per l'annullamento
A) del Verbale di proclamazione degli eletti sottoscritto dall’Ufficio Centrale Regionale di Campobasso relativo all’elezioni per il Consiglio Regionale del M del 24 e 25 febbraio 2013 nella parte in cui non contempla tra gli eletti il candidato C T in luogo di C D P oltreché nella parte in cui prevede l'assegnazione di n. 16 seggi sul sistema proporzionale e n. 5 seggi sul sistema maggioritario nonché di tutti gli atti istruttori in esso richiamati e comunque preordinati e connessi;
B) dei Verbali degli Uffici Centrali delle province di Campobasso ed Isernia ed in particolare quelli di proclamazione degli eletti consiglieri delle liste proporzionali rispettivamente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Campobasso e dell'Ufficio Circoscrizionale di Isernia relativi all’elezioni per il Consiglio Regionale del M del 24 e 25 febbraio 2013 nella parte in cui non contemplano tra gli eletti il candidato C T in luogo di C D P oltreché nella parte in cui prevedono l'assegnazione di n. 16 seggi sul sistema proporzionale e n. 5 seggi sul sistema maggioritario, nonché di tutti gli atti istruttori ivi richiamati nonché ogni atto conseguente o connesso, ancorché non conosciuto.
C) ove occorra, delle operazioni elettorali e dei Verbali delle sezioni elettorali di Campobasso e di Isernia, ivi comprese le relative tabelle di scrutinio e gli atti allegati delle sezioni e dei verbali di correzione dei dati elettorali dei singoli seggi sottoscritti dagli Uffici Centrali Circoscrizionali di Campobasso e di Isernia relativi all’elezioni per il Consiglio Regionale del M del 24 e 25 febbraio 2013 nella parte in cui non contemplano tra gli eletti il candidato C T in luogo di C D P oltreché nella parte in cui prevedono l'assegnazione di n. 16 seggi sul sistema proporzionale e n. 5 seggi sul sistema maggioritario;di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, con espressa riserva di motivi aggiunti degli atti non conosciuti;
nonché per la correzione
dei risultati elettorali relativi alla suddetta consultazione e correzione dei verbali di proclamazione degli eletti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Campobasso, dell’Ufficio Centrale Regionale, degli Uffici circoscrizionali di Campobasso e di Isernia, della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché di C D P;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, cittadini elettori della Regione M, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe relativi alle elezioni indette per il rinnovo del Consiglio Regionale del M del 24 e 25 febbraio 2013 nella parte in cui non contemplano tra gli eletti il sig. C T, candidato nella lista provinciale di Isernia “Italia dei valori”, in luogo del signor C D P, candidato per analoga lista nella provincia di Campobasso.
Lamentano che l’esito contestato sarebbe la conseguenza dell’erronea ripartizione dei seggi da assegnare con il sistema proporzionale e con quello maggioritario, disposta con decreto prefettizio n. 56537 del 27 dicembre 2012, impugnato tuttavia, in uno al decreto prefettizio di indizione dei comizi elettorali n. 56527 di pari data, con ricorso straordinario al Capo dello Stato dal signor C T.
Assumono i ricorrenti che il riparto dei seggi da assegnare con il sistema proporzionale e con quello maggioritario, secondo il meccanismo disciplinato dall’art. 1 della legge statale 23 febbraio 1995, n. 43 (4/5 al proporzionale e 1/5 al maggioritario), sarebbe stato erroneamente effettuato su 20 consiglieri anziché su 21, dovendosi computare a tal fine anche il presidente della giunta regionale in quanto componente del Consiglio regionale, secondo quanto espressamente previsto anche dall’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, di cui pure lamentano la violazione. Così operando sarebbero stati calcolati 5 seggi (4 + il Presidente della Giunta) da assegnare con il sistema maggioritario e 16 con il proporzionale, mentre, secondo gli esponenti, computando anche il Presidente della Giunta tra i consiglieri (che così da 20 passano a 21), i seggi da assegnare con il maggioritario (1/5 di 21) sarebbero stati 4 (3 + il presidente) ed i seggi da assegnare con il proporzionale (4/5 di 21) sarebbero passati da 16 e 17 sicchè il ricorrente T sarebbe stato eletto al Consiglio regionale, secondo il ricalcolo indicato in ricorso e svolto con l’ausilio di un esperto della materia elettorale documentato in atti.
In ciò ravvisano anche un profilo di eccesso di potere per illogicità, errore nei presupposti di fatto e di diritto e difetto di istruttoria, oltre ad una violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1 lettera a) del decreto legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 che ha introdotto limiti all’autonomia regionale circa il numero massimo dei membri dei Consigli regionale, ridefinendolo in base all’entità della popolazione residente, ma introducendo incertezze interpretative circa il computo o meno del Presidente della Giunta nel novero dei Consiglieri ai fini del calcolo relativo alla ripartizione dei seggi, che il Prefetto avrebbe risolto in modo non condivisibile.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno unitamente alla Prefettura di Campobasso per difendere la legittimità dell’esito della competizione elettorale, argomentando in ordine alla correttezza della ripartizione dei seggi da assegnare con il sistema proporzionale e con quello maggioritario operato del Prefetto.
Anche il controinteressato C D P si è costituito in giudizio per contrastare le tesi difensive dei ricorrenti, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, dovendo l’effetto lesivo lamentato essere riferito in via esclusiva al decreto Prefettizio n. 56537 del 27 dicembre 2012 impugnato tuttavia con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Chiamata la causa per la decisione alla pubblica udienza del 13 giugno 2013, il collegio con ordinanza n. 407/2013 ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a. ritenendo che la decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato rivestisse carattere pregiudiziale rispetto al giudizio incardinato dinnanzi al TAR M.
Il ricorso straordinario è stato, nel frattempo, dichiarato inammissibile ed i ricorrenti hanno ritualmente riassunto il ricorso dinanzi al TAR che ha fissato per la decisione l’udienza pubblica del 22 maggio 2014 all’esito della quale il ricorso, previo deposito di memorie difensive conclusive, è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
I ricorrenti lamentano che la mancata elezione del signor C T a membro del Consiglio regionale sarebbe la conseguenza della erronea determinazione dei seggi da assegnare con il sistema proporzionale e con quello maggioritario.
L’errore dipenderebbe dalla non corretta interpretazione dell’art. 14, comma 1 lettera a) del decreto legge n. 138 del 13.8.2011 a mente del quale: “il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, deve essere uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti” (qual è il M).
Il Prefetto avrebbe infatti illegittimamente omesso di considerare il Presidente tra i consiglieri, come espressamente previsto dall’art. 5, comma 1 della legge costituzionale n. 1/1999, assumendo come base di computo il numero di 20 anziché di 21 consiglieri ai fini del calcolo delle percentuali di seggi da assegnare, rispettivamente, con il sistema proporzionale (4/5) e con quello maggioritario (1/5).
La decisione prefettizia, formalizzata con decreto n. 56537 del 27.12.2012, è stata impugnata con ricorso al Capo dello Stato che tuttavia è stato dichiarato inammissibile;il decreto di ripartizione dei seggi è divenuto pertanto inoppugnabile, consolidando e rendendo incontestabile l’effetto lesivo lamentato dai ricorrenti.
Questi ultimi con il ricorso in riassunzione affermano che, in realtà, il predetto decreto prefettizio sarebbe stato comunque impugnato con il ricorso introduttivo innanzi al TAR;non varrebbe, a loro dire, opporre in senso contrario che nell’oggetto e nelle conclusioni non sia stato espressamente chiesto l’annullamento anche di tale atto poiché, accedendo ad una lettura non formale ma sostanziale del libello introduttivo, secondo il prevalente insegnamento giurisprudenziale, dovrebbe concludersi nel senso di ritenere ricompreso tale provvedimento nella domanda di annullamento atteso che l’effetto lesivo di cui gli esponenti si lamentano viene espressamente ricondotto all’errore in cui sarebbe incorso il Prefetto nella ripartizione dei seggi. Tale lettura troverebbe altresì elementi di conferma proprio nella decisione resa sul ricorso straordinario che avrebbe fondato la pronuncia di inammissibilità anche sul principio di alternatività tra rimedio straordinario e rimedio giurisdizionale, ritenendo quest’ultimo già incardinato innanzi al TAR, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti.
La tesi non persuade.
Che il decreto prefettizio n. 56537 del 27 dicembre 2012 non sia stato impugnato con il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR M non si evince tanto dal dato formale della sua mancata espressa menzione tra gli atti impugnati attinti dalla domanda di annullamento, quanto piuttosto dalla circostanza che il signor C T, nel corpo del ricorso al Capo dello Stato, nel motivarne il carattere di rimedio esclusivo per contestare il decreto prefettizio di determinazione dei seggi e quello presupposto di indizione dei comizi elettorali, in quanto esclusi dalla possibilità di impugnazione con il rito elettorale di cui all’art. 130 cod. proc. amm., ha espressamente affermato, anche per comprovare il rispetto del principio di alternatività tra i due rimedi, di avere impugnato in sede giurisdizionale solo gli esiti del procedimento elettorale ma non i due decreti prefettizi, contestati invece con il rimedio straordinario.
A p. 4 del ricorso straordinario al Capo dello Stato si legge infatti: “Vale precisare che nella relativa controversia elettorale il ricorrente [id est C T] non ha impugnato i censurati decreti emanati dalla Prefettura di Campobasso (prot. n. 56527 e 56537 del 27.12.2012) in quanto sottratti dalla speciale impugnativa ex art. 130 c.p.a.”.
Dalla lettura combinata dei due ricorsi emergono anche le ragioni che hanno indotto i ricorrenti a tale strategia processuale.
Gli stessi hanno, infatti, ritenuto che i predetti decreti prefettizi fossero sottratti alla possibilità di impugnazione con il rito elettorale in quanto esclusi dal novero degli atti impugnabili ex art. 130 cod. proc. amm. (che invero esclude solo il decreto di indizione dei comizi non anche quello di ripartizione dei seggi).
Conseguentemente ne hanno contestato il contenuto con il rimedio alternativo del ricorso al Capo dello Stato.
Una volta che tale rimedio è stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 128 cod. proc. amm. (che esclude l’esperibilità del rimedio quanto meno avverso il decreto prefettizio di ripartizione dei seggi), con conseguente consolidazione dell’effetto lesivo, non possono i ricorrenti fondatamente sostenere che con il rimedio giurisdizionale avrebbero avuto, in realtà, intenzione di contestare anche i predetti decreti prefettizi a cui imputano l’effetto lesivo: la loro mancata formale indicazione nel petitum della domanda di annullamento non può ritenersi superata attraverso una lettura sostanziale degli atti di causa poiché una siffatta lettura comprova, al contrario, che v’è stata una chiara e consapevole scelta difensiva nell’affidare la contestazione dei decreti prefettizi al rimedio del ricorso straordinario e, quella relativa agli esiti della competizione elettorale, al ricorso giurisdizionale: proprio a tale fine i ricorrenti hanno depositato sub doc. 2 copia del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal T.
Non può ritenersi vincolante per il TAR quanto affermato in quella sede circa il principio di alternatività dei rimedi, e la competenza del TAR, già adito, a decidere, in quanto mero obier dictum rispetto al profilo assorbente della inammissibilità del rimedio prescelto ai sensi dell’art. 128 cod. proc. amm. e ciò, tanto più, a fronte della inequivoca dichiarazione del T di non aver impugnato i decreti prefettizi in sede giurisdizionale in quanto “sottratti dalla speciale impugnativa ex art. 130 c.p.a.”.
Né, del resto, può sostenersi che la dichiarazione resa dal T in sede di ricorso straordinario non sarebbe estensibile agli altri ricorrenti in sede giurisdizionale e ciò proprio in considerazione della sostanziale unitarietà della vicenda processuale e della stessa strategia difensiva prescelta e condivisa: come i ricorrenti hanno inteso giovarsi, ai fini del buon esito del ricorso giurisdizionale, della contestuale impugnazione promossa dal solo T avverso i presupposti decreti prefettizi in sede di ricorso straordinario (depositato in copia anche in sede di ricorso giurisdizionale), allo stesso modo non possono non sottostare alle conseguenze che discendono dalla declaratoria di inammissibilità con cui è stato definito il ricorso straordinario, pena la stessa inammissibilità del ricorso collettivo stante il carattere non omogeneo delle posizioni azionate.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorso è comunque infondato anche nel merito.
Il collegio ritiene infatti che l’operato del Prefetto debba ritenersi immune dalle critiche mosse dai ricorrenti in quanto conforme alla previsione di cui all’art. 14, comma 1 lett. a del decreto legge n. 138 del 13.8.2011 che esclude il Presidente della Giunta dal novero dei consiglieri regionali, secondo le argomentazioni espresse in tema dal TAR Basilicata con sentenza n. 599 del 10 ottobre 2013 che si richiama in questa sede quale precedente conforme ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 cod. proc. amm..
Non appare infatti illogico distinguere la posizione del Presidente della Giunta, qualificandola come esterna al Consiglio, in sede di rinnovo della sua composizione, e, al contempo, come interna allo stesso, nella adozione dei deliberati di competenza, venendosi in tal modo a ricomporre in una sostanziale unità la previsione di cui all’art. 14, comma 1 lett. a) del decreto legge n. 138/2011 e quella di cui all’art. 5, comma 1 della legge costituzionale n. 1/1999 a mente del quale il presidente “fa parte del consiglio regionale”: la prima relativa al numero massimo dei consiglieri (da assumere a riferimento per la determinazione dei seggi);la seconda relativa alla composizione ed al funzionamento dell’organo collegiale che legittima il Presidente a partecipare alle attività dell’assemblea (anche ai fini della determinazione del quorum strutturale e deliberativo) non in forza dello status di consigliere, che non ha, bensì nella diversa veste di Presidente della Regione direttamente eletto dal corpo elettorale (da cui scaturisce il ricorso alla formula “fa parte del consiglio regionale” che lo associa al consiglio in quanto organo monocratico dotato di autonoma rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 121 Cost.).
Né in senso contrario vale opporre la diversa prassi seguita nelle precedenti competizioni elettorali regionali svoltesi in M, a decorrere dal varo della riforma costituzionale del 1999, tenuto conto che su tale prassi incide in modo decisivo la sopravvenuta disposizione di legge di cui all’art. 14, comma 1 lett. a) del decreto legge n. 138/2011 che, a differenza del passato, esclude espressamente il Presidente della Giunta regionale dal calcolo del numero massimo di consiglieri regionali imposto dalla legge statale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini di contenimento della spesa pubblica, senza tuttavia incidere, per i motivi esposti, sulla composizione e sul funzionamento dell’organo collegiale cui partecipa anche il Presidente della Giunta.
Quanto alla contestata alterazione della rappresentanza, con grave penalizzazione della Provincia di Isernia che si è vista attribuire quattro seggi anziché cinque, deve rilevarsi che tale situazione di fatto non è la conseguenza di una illegittima decisione del Prefetto quanto la risultanza dei dati relativi alla popolazione residente sulla cui scorta è stata operata la ripartizione dei seggi, nel rispetto dei parametri di legge.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi, in ogni caso, anche per l’infondatezza del gravame.
Le spese possono essere compensate stante la natura della controversia.