TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-05-24, n. 202410538

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-05-24, n. 202410538
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410538
Data del deposito : 24 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2024

N. 10538/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15529/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15529 del 2023, proposto da
A P, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'

OTTEMPERANZA DECRETO CORTE DI APPELLO ROMA NRG.

58951/11

DEL

19.04.2017


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso n. 15529 del 2023 r.g., notificato il 16 novembre 2023 e depositato il 21successivo, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso, ex l. n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato sopra, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in suo favore della somma come ivi liquidata.

Il Ministero si è costituito con atto di rito.

Alla camera di consiglio del 7 maggio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va invero rilevata la sussistenza di tutti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, come risulta dalla documentazione agli atti, tutta debitamente corredata da asseverazione di conformità agli originali da parte del difensore ai sensi dell’art. 22 del CAD.

In particolare, sussistono i predetti presupposti in quanto:

a) il decreto è passato in giudicato non essendo stata proposta impugnazione avverso la decisione della Corte di Appello, come da certificazione di cancelleria in atti;

b) il decreto è stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia il 16 aprile 2021;

c) è stata inviata all'Amministrazione debitrice la dichiarazione ai fini del pagamento corredata dalla necessaria documentazione, come prescritto dal combinato disposto dell’articolo 5 sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89 e degli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro della giustizia del 28.10.2016 (pubblicato nella G.U. 4.11.2016, n. 258), in data 16 aprile 2021;

d) è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall'articolo 5 sexies, comma 7, della citata L. n. 89 del 2001;

e) è altresì decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

Di conseguenza, deve ordinarsi all'Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme indicate nel titolo azionato, nel termine di sessanta giorni (ritenuto congruo in ottica di bilanciamento dell’interesse dei ricorrenti e delle esigenze organizzative della complessa struttura ministeriale), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore.

Nell’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero intimato nomina, sin d’ora, il commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero in epigrafe, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni.

La soccombenza del Ministero della giustizia comporta la condanna del predetto ente al pagamento delle spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo in favore del difensore della parte ricorrente, che ne ha richiesto la distrazione.

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