TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2012-10-19, n. 201200433
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N. 00433/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00778/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2012, proposto da:
M C e Amelia M C, rappresentate e difese dagli Avv. G M, M D D, con domicilio eletto presso Avv. G M in Salerno, via Cantarella, 7;
contro
Comune di Ispani in Persona del Sindaco P. T., Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Ispani;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di demolizione del Comune di Ispani n. 3 del 10.02.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorso appare, prima facie, meritevole di favorevole considerazione in sede cautelare, limitatamente alla dedotta estraneità da parte delle ricorrenti alla commissione degli abusi contestati che implica non l’illegittimità, in toto, dell’ordinanza di demolizione impugnata, bensì l’inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime (cfr. ex multis