TAR Trieste, sez. I, ordinanza_collegiale 2024-10-15, n. 202400336

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, ordinanza_collegiale 2024-10-15, n. 202400336
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400336
Data del deposito : 15 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2024

N. 00389/2023 REG.RIC.

N. 00336/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00389/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

del provvedimento di DASPO cat. 2 – Ant./Daspo n. 855/2023, emesso nei confronti del ricorrente dalla Questura di Udine il 14 agosto 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire tutti gli atti dell’istruttoria del procedimento e, in particolare, la comunicazione di notizia di reato, gli atti relativi e la proposta di DASPO del 13 agosto 2023 della Stazione Carabinieri di Gemona del Friuli, tutti richiamati nell’epigrafe del provvedimento impugnato, oltre che nella memoria difensiva dell’Amministrazione del 29 novembre 2023 (nella quale i predetti atti, pur specificamente indicati, non risultano però prodotti in giudizio);

Ritenuto che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

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