TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-06-26, n. 202300831

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-06-26, n. 202300831
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300831
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 00831/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00361/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 361 del 2019, proposto da
B S, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Surbo, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento emanato il 28.12.2018 dal Settore Tecnico - S.U.A.P. del Comune di Surbo, comunicato in data 28.12.2018, con cui è stata rigettata l'istanza telematica presenta tramite S.U.A.P. finalizzata all'esercizio temporaneo dell'attività di spettacoli viaggianti ex art. 69 T.U.L.P.S. su suolo pubblico già precedentemente occupato;

- delle deliberazioni G.M. nn. 44/2017, 26/2018 e 62/2018 con cui si è provveduto alla individuazione delle aree pubbliche per l'installazione temporanea di spettacoli viaggianti di cui alla Legge n. 337/1968 nel territorio del Comune di Surbo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 maggio 2023 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

E’ impugnato l’epigrafato provvedimento del Settore Tecnico – S.U.A.P. del Comune di Surbo, comunicato in data 28.12.2018, con cui è stata rigettata l’istanza telematica tramite S.U.A.P., formulata dalla ricorrente per l’esercizio temporaneo dell’attività di spettacoli viaggianti ex art.69 T.U.L.P.S. su suolo pubblico già precedentemente concesso.

A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

VIOLAZIONE DELL’

ART.

69

TULPS N.

773/1931 – NONCHE’ DELL’

ART.

9 L.N.337/1968 – VIOLAZIONE DELL’

ART.

42 D.L.

VO

507/1993 -VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTERNE SUL S.U.A.P. – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPO DELLA POLIZIA IN SUBIECTA MATERIA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO – ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA’-DIFETTO ISTRUTTORIA -IRRAZIONALITA’.

Il Comune di Surbo, sebbene regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza cautelare n.318/2019, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 28 maggio 2019, questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente “ ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, considerato, in particolare, che: - circa l’asserito attuale possesso, da parte dell’odierna ricorrente, dell’autorizzazione n. 6736 del 23.04.2012 per l’occupazione permanente di un’area pubblica posta in Zona P.I.P. del Comune di Surbo, ove svolgere l’attività di parco giochi in questione (“Gomma Park”), va rilevato come tale titolo non sia più efficace in conseguenza di quanto statuito dalla sentenza di questo Tribunale n. 1106/2018, confermato sul punto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2499/2019 secondo cui “lo scadere della licenza al 30 giugno 2015 ha comportato la contemporanea scadenza della strumentale occupazione di suolo pubblico, che gli addetti hanno pertanto correttamente accertato nel sopralluogo svolto il 31 gennaio 2017 presso il parco giochi dell’odierna appellante, e che poi è stato posto a fondamento dell’ordine di rimozione impugnato da quest’ultima nel presente giudizio”;- che tale scadenza anche dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico del 23 aprile 2012 rende, dunque, legittimo il provvedimento di diniego impugnato, atteso che chiaramente lo stesso è, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, un diniego di richiesta di occupazione di suolo pubblico e non una risposta ad un’istanza di rinnovo su suolo comunale “già concesso con titoli autorizzativi autonomi ed efficaci”, in quanto, come detto al paragrafo precedente, entrambi i titoli del 2012, in base ai quali l’odierna ricorrente disponeva dell’area di che trattasi al fine dello svolgimento dell’attività di Giostra “Gomma Park”, non sono più efficaci;
- le delibere della G.M. del Comune di Surbo pure impugnate dalla ricorrente (peraltro, tardivamente e genericamente), con cui sono state individuate le aree adatte all’espletamento dell’attività di spettacoli viaggianti, non appaiono comunque illegittime per mancata considerazione, quale area adatta ai predetti spettacoli viaggianti, dell’area occupata attualmente dall’odierna ricorrente, atteso che la stessa, per le ragioni sopra esposte, non dispone più di un valido titolo di occupazione della predetta area”
.

Con decreto n.50/2019, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente nel giudizio avverso il provvedimento in premessa.

Con memoria/istanza depositata il 16 maggio 2023, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e chiesto dichiararsi la improcedibilità del ricorso per tale ragione.

All’udienza di smaltimento del 25 maggio 2023, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2.1. Osserva il Collegio che, a seguito della sopravvenienza suindicata (rappresentata dalla dichiarazione espressa dal difensore della ricorrente con la citata memoria/istanza del 16 maggio 2023) al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo, parte ricorrente, rilevato la sussistenza di residui profili di interesse alla decisione del ricorso.

E’ principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.

In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.

2.2. In definitiva, il ricorso, per le ragioni brevemente illustrate, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Deve essere altresì confermato il citato decreto n.50/2019 di reiezione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente.

Spese irripetibili (stante la richiesta della ricorrente di compensazione delle spese di giudizio e la mancata costituzione del Comune intimato).

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