TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-02-22, n. 202400057
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Testo completo
Pubblicato il 22/02/2024
N. 00057/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2020, proposto da
Pad Multienergy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rapino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della ordinanza Sindacale n. 1 del 04.01.2020 ex art. 3 legge 94/2009
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rapino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori Sara Bartolini su delega dell'avvocato G V per la parte ricorrente e Manuel di Monte per l'amministrazione intimata.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con il ricorso in epigrafe viene impugnata la ordinanza del Comune di Rapino n. 1 del 4.01.2020 con la quale la P.A. ha ordinato l’immediato rilascio del terreno censito catastalmente al Foglio n. 7 part. 116, concesso con contratto di locazione (di durata di nove anni con decorrenza
dal 01.01.2011 e scadenza al 13.12.2019, con possibilità di rinnovo), nei confronti della ricorrente che vi ha gestito un distributore di carburanti;
-come affermato nel ricorso, con nota del 26.09.2019, prot. n. 2917, il Comune di Rapino aveva già comunicato alla ricorrente il diniego al rinnovo del menzionato contratto, motivando ciò in relazione alla previsione contenuta nella variante al P.R.E. di destinare a parcheggio l’area sulla quale è ubicato l’impianto di distribuzione carburanti con conseguente delocalizzazione dello stesso e destinazione della stessa area a servizi per la collettività;
- in data 12.11.2019, la ricorrente ha indirizzato al Comune una contestazione circa la legittimità della disdetta deducendo la nullità dell’art 4 del contratto di locazione, per contrasto con l’art. 28 della legge 392/1978, nonché la violazione del termine di preavviso che doveva essere inoltrato dodici mesi prima della scadenza del contratto; con la conseguenza che la locazione doveva intendersi rinnovata per ulteriori sei anni, ovvero fino al 31.12.2025, e comunque, per conseguire il rilascio, il locatore avrebbe dovuto preventivamente corrispondere l’indennità di cui all’art. 34 comma 1, della L. 392/1978;
- ne è seguita la impugnata ordinanza di rilascio impugnata con il presente ricorso, nel quale si espongono le seguenti censure: il Comune avrebbe adottato una ordinanza autoritativa, espressione di inesistente potere di autotutela esecutiva (di cui agli artt. 21-ter e 24-quater L. n. 241/1990), atteso che il terreno apparterrebbe al patrimonio disponibile, come dimostrerebbe appunto la stipula di un contratto di locazione di tipo privatistico e invece del rilascio di una concessione di tipo pubblicistico, nonché l’assenza di un atto di destinazione del terreno a finalità pubblicistiche; a tal fine, inoltre, la mera previsione nello strumento urbanistico (che nel caso di specie