TAR Roma, sez. 1B, decreto cautelare 2021-12-18, n. 202107428

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, decreto cautelare 2021-12-18, n. 202107428
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107428
Data del deposito : 18 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2021

N. 13147/2021 REG.RIC.

N. 07428/2021 REG.PROV.CAU.

N. 13147/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13147 del 2021, proposto da
L M, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Formez Pa, Commissione Ripam, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Davide Maria Macri', non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) Dell'Esito della prova scritta della ricorrente pubblicato in data 9.11.2021 sul sito del Formez inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 ( elevato a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e ell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n.68 del 27-08-2019, per come modificato con rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021;

2) Di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito indicato in narrativa;

3) Dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente;

4) Ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. eventuale Graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio;
b. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi;
c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
d. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 27-08-2019, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse;
e.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

Per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) sul quesito indicato in ricorso, previa eliminazione della penalità attribuita, con conseguente aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento dell'idoneità della stessa (e quindi di un voto superiore ai 21/30esimi),

in alternativa, per l'annullamento

del quesito in questione con conseguente riparametrazione del punteggio ottenuto mediante aumento proporzionale dei punteggi positivi ottenuti sulle altre risposte esatte,

in subordine, per l'accertamento del diritto

Della stessa a ripetere la prova scritta, o, in alternativa, ad annullare l'intera procedura concorsuale con conseguente riedizione della stessa.

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul quesito indicato in narrativa, o ad invalidarlo con conseguente riparametrazione del punteggio, al riconoscimento dell'idoneità in capo alla stessa, e a consentirle l'invio dei titoli per la valutazione con relativo inserimento in graduatoria;
in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che la funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;

Considerato che la ricorrente è stata dichiarata non idonea per mancato superamento della prova scritta e che la modalità di valutazione di tale prova costituisce il punto centrale dell’odierno “thema decidendum ” ;

Considerato che l’inserimento della ricorrente in graduatoria presuppone, oltre che la positiva delibazione, in sede di sommaria cognizione, delle doglianze svolte in ricorso con conseguente riesame del suo elaborato, anche la successiva positiva valutazione dello stesso;

Ritenuto che la fattispecie dedotta in giudizio involve una particolare ponderazione degli interessi in conflitto, che appare opportuno effettuare nella idonea sede collegiale, con il contraddittorio delle parti;

Ravvisata l’opportunità, per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 cpa, di ordinare alla P.A, ai sensi dell’art. 2, comma 2°, cpa, il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, al più presto possibile;


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