TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-09-15, n. 201602236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-09-15, n. 201602236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602236
Data del deposito : 15 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2016

N. 02236/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01075/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2015, proposto da R M,
R G, R R, R M A, R G, rappresentati e difesi dagli avvocati Liliana D'Amico C.F. DMCLLN78C45B202G, V M S L C.F. MGNVNT77E51C351A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V M S L in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, 37;

contro

Comune di Giarre, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato nascente dalla sentenza n. 991/2014 emessa dal

TAR

Sicilia Sezione staccata di Catania sez. 3^.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza del T.A.R. di Catania, Sez. III, n. 991 del 28 marzo 2014, pronunciata tra i Sig.ri R M A, R G, R M, R G, R R, ed il Comune di Giarre.

Detta sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Comune di Giarre in data 21 gennaio 2015.

I ricorrenti hanno chiesto che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi al giudicato, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un commissario ad acta;
hanno altresì chiesto la fissazione di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a., per l’ipotesi di ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.

2. - Il Comune di Giarre, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

3. - Con memoria depositata il 23 maggio 2016, i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

4. - Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2016 il ricorso è stato posto in decisione.

5. - Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini appresso specificati.

5.1. - Con il ricorso n. 1692/2011 R.G., i ricorrenti avevano adito questo TAR lamentando l’illiceità della condotta serbata dal Comune di Giarre chiedendo l'accertamento, in sede giurisdizionale, del loro “(...) diritto al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, connessi alla perdita della proprietà delle aree site nel territorio del Comune di Giarre, zona Jungo, indicate in Catasto al foglio 63, particelle 443, 447, 448 e 536, al loro mancato godimento ed alla loro perdurante illecita occupazione ed irreversibile trasformazione attuata da parte dell'amministrazione comunale, senza aver emesso decreto di esproprio nei termini di legge, con la consequenziale condanna della medesima alla corresponsione in favore degli odierni ricorrenti, delle somme a tal titolo dovute, oltre a rivalutazione ed interessi (…)”.

5.2. - La sentenza n. 991/2014, della cui ottemperanza si tratta in questa sede, accoglieva il ricorso statuendo - in applicazione dell'art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001 - che “l'Amministrazione ha una triplice alternativa:

- o restituisce il bene ai ricorrenti;

- o addiviene ad un accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento (su base negoziale) della proprietà dell’immobile, verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo ricorrente con gli interessati;

- o provvede all'acquisizione autoritativa del bene ex art. 42 bis con effetto ex nunc e con la corresponsione del necessario indennizzo, effettuando anche il doveroso risarcimento del danno per l'occupazione illegittima”.

“(…) In conclusione, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria dei ricorrenti, ove il Comune di Giarre non si determini alla restituzione del bene, o alla stipula di un atto negoziale di cessione, possa e debba essere accolta con la mera declaratoria dell'obbligo del Comune medesimo di adottare un formale provvedimento acquisitivo da emanarsi ai sensi dell'art. 42bis citato e, a tale proposito, il Collegio ritiene di fissare i principi di seguito indicati:

a) il Comune di Giarre ha l'obbligo (ove non addivenga alla decisione di restituire le aree in questione al ricorrente, quale legittimo proprietario, o di procedere negozialmente), di emanare, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza, un provvedimento di acquisizione ex art. 42bis T.U. espropriazioni, contenente l’indicazione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione ex nunc della proprietà del fondo, detratte le somme che i ricorrenti abbiano già ricevuto, a qualsiasi titolo, con riferimento alla procedura de qua (somme che vanno maggiorate degli interessi compensativi maturati nel intervallo di godimento delle stesse);

b) la quantificazione del risarcimento deve avvenire secondo le disposizioni di cui al più volte citato art. 42bis, del D.P.R. n. 327/2001;

c) il Comune di Giarre dovrà, inoltre, offrire gli interessi previsti dall’art. 42bis, quale risarcimento per il periodo di occupazione a decorrere dalla cessazione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera di Giunta municipale n. 68/2001 per inutile decorso dei termini;

d) qualora il Comune non adotti un atto formale volto all'acquisizione del bene dei ricorrenti ed al correlativo indennizzo ex art. 42bis, comma 1° cit., i ricorrenti potranno chiedere l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali, rientrando nei poteri di questo Tribunale l’eventuale nomina di un commissario ad acta. ”.

Il Comune di Giarre era, dunque, “ obbligato ad avvalersi di una delle tre alternative di cui in motivazione e quindi, ove occorra, di acquisire il bene del ricorrente e di indennizzare lo stesso ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001”.

5.3 - La sentenza in epigrafe, della cui ottemperanza si tratta in questa sede, condannava, inoltre, il Comune di Giarre al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti che liquidava nella somma complessiva di € 2.000,00, oltre rimborso contributo unificato, I.V.A., C.P.A. e altri oneri di legge se ed in quanto dovuti.

6. - Ciò premesso, rileva il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che non si ravvisano motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata, dovendosi affermare l’obbligo del Comune di Giarre di dare esecuzione alla sentenza in questione, che ha riconosciuto che l’avvenuta occupazione delle aree di proprietà dei ricorrenti e la conseguente realizzazione dell’opera pubblica senza il rispetto dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità e senza l’adozione, nel predetto termine, del decreto di esproprio, costituisce un fatto illecito suscettibile di risarcimento, con la precisazione che, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (anche europea) ormai consolidata, la riscontrata illegittimità dell'intero procedimento e la sopravvenuta irreversibile trasformazione del bene non comporta alcun trasferimento della proprietà che rimane nella piena titolarità degli originari proprietari.

7. – Stante pertanto l’atteggiamento sostanzialmente inerte del Comune intimato, che peraltro non si è nemmeno costituito nel presente giudizio, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Giarre di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Catania, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso Ufficio Territoriale del Governo.

Insediandosi entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni novanta dal suo insediamento.

8. - Va precisato che in sede di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione a parte ricorrente delle spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di diffida, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Viceversa non spettano alla ricorrente le spese ed i diritti di procuratore relativi ad eventuali atti di precetto, in quanto trattasi di atti non necessari per la regolare proposizione del presente gravame.

9. - Non può accogliersi, invece, la domanda di corresponsione delle cd. astreintes, posto che si ritengono sussistenti, nel caso di specie, quelle “altre ragioni ostative” previste dall’art. 114, co. 4, lett. e, del c.p.a., che si oppongono all’applicazione concreta dell’istituto, da ravvisare nella “difficoltà nell’adempimento collegata a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici” (sul punto v. Ad. Plenaria n. 15/2014, nonché Tar Napoli n. 6797/2014, Tar Catania n. 628/15 e n. 2487/2014).

10. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata al ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 D.P.R 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

11. - Si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza correlate ai possibili profili di danno erariale causato, direttamente o indirettamente, da personale del Comune intimato.

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