TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-23, n. 202302407
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 02407/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03034/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3034 del 2022, proposto da
Synchron Nuovo San Gerardo S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati F G A e A S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Santa Maria Segreta 6;
Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – Cmb, rappresentata e difesa dagli avvocati E P e F G A, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Cesare Battisti n. 8;
contro
Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati S G e Giuseppina Squillace, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Taramelli 26;
nei confronti
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) di Monza; non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di ARIA s.p.a. del 7 ottobre 2022, con cui è stata respinta l'istanza di revisione dei prezzi, mediante aggiornamento del quadro economico e del computo estimativo, presentata ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 2022, n. 50 da Synchron Nuovo San Gerardo s.p.a. in data 12 settembre 2022, previa richiesta della cooperativa mandataria dei soci costruttori CMB,
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto e connesso, anche se non conosciuto;
con richiesta di eventuale rinvio alla Corte Costituzionale della questione incidentale di legittimità dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 2022, n. 50, e di eventuale rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
nonché per la condanna di ARIA s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti a causa dell'illegittimo rigetto dell'istanza di aggiornamento del quadro economico e del computo metrico estimativo, presentata ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 2022, n. 50.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aria S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In forza di un contratto di concessione di costruzione e gestione ex art. 143 del D.Lgs. n. 163/06, stipulato in data 14.11.2012 con Infrastrutture Lombarde S.p.a. (successivamente incorporata da Aria S.p.a) e l’Azienda Ospedaliera San Gerardo (divenuta poi ASST di Monza), la società Synchron, è divenuta concessionaria dell’esecuzione dei lavori di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero di Monza, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria, e della gestione dei servizi afferenti al medesimo.
In particolare, Synchron è una società di progetto costituita ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 (oggi art. 184 del D.lgs. 50/2016), dal raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l’affidamento della concessione.
Tra gli attuali soci della società di progetto, vi è la Società cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (nel proseguo “CMB”), mandataria del raggruppamento temporaneo dei soci costruttori, a cui è stata affidata l’esecuzione dei lavori.
In data 12.9.2022, CMB ha rappresentato ad Aria che il quadro economico degli interventi e il computo metrico estimativo riferiti ai lavori, sono stati stimati prendendo a riferimento il prezzario Regione Lombardia del 2011, richiamato nel contratto, che nel corso della sua esecuzione, è stato tuttavia sostituito da un nuovo prezzario aggiornato al 2022, emesso in data 25.7.2022, di cui la stessa ha chiesto l’applicazione ai sensi dell’art. 27 del D.L. 17.5.22 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15.7.22 n. 91.
Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, Aria ha tuttavia risposto negativamente alla predetta istanza.
La società resistente si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.