TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-02-27, n. 200900350

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-02-27, n. 200900350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 200900350
Data del deposito : 27 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00217/2007 REG.RIC.

N. 00350/2009 REG.SEN.

N. 00217/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 217 del 2007, proposto da:
Soc. Enel Distribuzione S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. C G, S G, con domicilio eletto presso S G in Firenze, corso Italia N. 2;

contro

Comune di Porto Azzurro, Ufficio Tecnico Urbanistica-Edilizia - Comune Porto Azzurro, Responsabile del Procedimento - Comune di Porto Azzurro, Uff. Reg.Le Tutela dell'Acqua e del Territorio di Livorno, Regione Toscana, Direz. Gen. Politiche Territoriali e Ambientali;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

parere negativo a progetto di realizzazione di cabina elettrica espresso dalla commissione edilizia integrata il 30/11/2006, verb. 8/26 ed atti connessi.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/10/2008 il dott. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 30/01/2007 e per i motivi in esso dedotti la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

Non si sono costituite le amministrazioni intimate.

Con ordinanza di data 1/03/2007, n. 211 è stata accolta l’istanza cautelare.

Con atto depositato il 31/07/2008 il procuratore della ricorrente ha dichiarato che non sussiste più interesse della sua assistita a coltivare il ricorso, a seguito dei provvedimenti intervenuti nelle more del giudizio.

Il Collegio, dato atto di quanto sopra, rileva che è venuto meno un presupposto per la definizione nel merito del giudizio e, conseguentemente dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese irripetibili.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi